Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12821 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9713-2007 proposto da:

ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA’ COOPERATIVA in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.O., G.G., C.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE N. 6,

presso lo studio dell’avvocato GARUTTI MASSIMO, rappresentati e

difesi dall’avvocato BASSI ROBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 148/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/04/2006 r.g.n. 228/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega ENZO MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rilevato che con ricorso notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. in data 27-28 marzo 2007, l’ANSA, società cooperativa a r.l., chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 26 aprile 2006, con la quale la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione di primo grado – che aveva riconosciuto la qualifica di redattori ad O.M., G.G. e C.F., suoi dipendenti inquadrati nell’ambito del C.C.N.L. per i lavoratori poligrafici, condannando la società a pagare loro determinate differenze retributive -, ha ridotto gli importi loro liquidati a tale titolo;

che, col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione in ordine al motivo di appello che aveva lamentato la mancata inclusione nel percepito – in sede di determinazione delle eventuali differenze retributive – degli elementi variabili della retribuzione nonchè di alcuni emolumenti previsti esclusivamente dalla contrattazione collettiva relativa al personale poligrafico, quali la tredicesima, l’indennità di agenzia, l’indennità di redazione, il compenso per il lavoro festivo, il lavoro straordinario, l’una tantum etc.;

che, col secondo motivo, la difesa della società deduce la violazione degli artt. 1233, 2099 e 2103 c.c. da parte della Corte territoriale per non aver tenuto conto della obiezione secondo la quale le differenze retributive andavano, nel caso di specie, determinate tra tutto quanto percepito di fatto dai dipendenti e i minimi retributivi previsti per la qualifica di giornalista redattore;

che i tre dipendenti resistono alle domande con rituale controricorso;

che ambedue le parti hanno depositato memorie;

ritenuto che il ricorso è inammissibile, per difetto del requisito della autosufficienza (su cui, cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10) e improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per la mancata produzione dei contratti collettivi di lavoro sui quali fonda;

che, in sostanza, la ricorrente si limita infatti a formulare affermazioni generali ed astratte, senza indicare in maniera specifica in che senso la Corte d’appello si sia discostata dai relativi principi e quali istituti retributivi non avrebbero dovuto essere considerati tra quelli dovuti nella nuova qualifica, in sede di confronto col trattamento percepito e per quale ragione;

che difetta invero nel ricorso non solo la riproduzione del contenuto delle norme collettive relative a tali istituti contrattuali, ma anche la puntuale specificazione di questi ultimi;

che, inoltre, in violazione di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), la ricorrente non indica con quale atto del processo siano stati effettivamente prodotti e lo siano anche in questa sede (cfr. Cass. S.U. n. 7161/10) i contratti collettivi relativi agli istituti posti a confronto, che la giurisprudenza di questa Corte valuta, nel regime processuale successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006, come da produrre necessariamente nella loro interezza (cfr. Cass. S.U. n. 20075/10);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ANSA a rimborsare ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate complessivamente in Euro 22,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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