Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12820 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

sul ricorso 19883-2006 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20-C,

presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BIANCHI NICOLA, giusta delega in

calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 05/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il resistente l’Avvocato COGGIATTI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 26.23.06 del 5/4/2005 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Parma nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente sig. M.D. nei confronti l’avviso di accertamento in rettifica emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1995.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la M., che spiega altresì ricorso incidentale, sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente e ricorrente in via incidentale, di inammissibilità del ricorso principale per dedotta !inesistenza” della “relativa notifica” in quanto effettuata “in unico esemplare presso lo Studio dei difensori nominati nel ricorso di primo grado, Studio indicato quale domicilio eletto nel medesimo atto”, essendosi la medesima ritualmente costituita in giudizio e difesa nel merito.

Con unico motivo la ricorrente omessa motivazione su fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Si duole che nell’impugnata sentenza nulla si dica circa “la prova della effettività delle prestazioni di servizio contabilizzate …

quali costi di esercizio e poste a fondamento della detrazione I.V.A. operata (anno 1998) nonchè del minor reddito di impresa dichiarato, attesa la deduzione dei costi relativi”.

Con il 1^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che il giudice dell’appello “avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento per essere insanabilmente nullo il (e comunque inutilizzabili le risultanze del) processo verbale di constatazione, atto presupposto”.

Si duole che “La motivazione della decisione impugnata” sia “sul punto … inesistente”.

Con il 2^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice del gravame di merito abbia, “con motivazione non convincente e contraddittoria”, erroneamente ritenuto “che gli avvisi di rettifica fossero adeguatamente motivati”.

Con il 3^ motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 19 bis, art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 comma n. 3, c.p.c;

nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto non spettarle “la detrazione d’imposta effettuata sulla base della fattura d’acquisto n. (OMISSIS) del (OMISSIS) emessa dalla Cala del Faro s.r.l. per un imponibile di L. 439.000.000”, nel fare applicazione di “un concetto di inerenza eccessivamente formalistico”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo ( se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina ) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata è fatta oggetto di censura (v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto fra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come i medesimi facciano richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., la ricorrente: al “verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza di fornovo Taro”, agli “avvisi di rettifica per il 1995 e il 1996”, alle “fatture emesse dall’artigiano G.G.”, all'”acquisto dell’immobile di civile abitazione in Costa Smeralda”, alla “pag. 7 del processo verbale di constatatone”, ad emessi “assegni bancari a favore del G. per complessive L. 315.350.000”, alla “prova della effettività delle prestazioni di servizio contabilizzate dalla ditta Monteverdi quali costi di esercizio e poste a fondamento delle eccedenze d’imposta in parte chieste e ottenute a rimborso, in parte riportate a credito negli anni successivi”, alle “giustificazioni offerte dalla controparte offerte dalla controparte nel proprio ricorso (cfr. pag.

10 e 11)”, all'”annotazione” avente “la semplice funzione di dimostrare l’avanzamento dei lavori da parte dell’artigiano preposto dalla ditta (subappaltante per la fornitura di mobili) e indurre l’impresa edile Italcase s.r.l. (quale committente dei lavori) ad anticipare la provvista necessaria al pagamento dell’artigiano”, all'”annotazione” avente “la semplice funzione di dimostrare l’avanzamento dei lavori da parte dell’artigiano preposta dalla ditta (subappaltate per la fornitura di mobili) e indurre l’impresa edile Italfase s.r.l. (quale committente dei lavori) ad anticipare la provvista necessaria al pagamento dell’artigiano”, alla fattura emessa dalla “ditta Giudice … ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17”, alla registrata “fattura mai onorata non … incisa dalla rivalsa da parte del soggetto passivo” per la quale “ha detratto l’imposta beneficiando di un credito non spettante e successivamente richiesto a rimborso”, alle “fatture” aventi “ad oggetto prestazioni di servizio, come il montaggio dei mobili, con relativi lavori di posizionamento, smistamento e facchinaggio, ma non anche il trasporto”; la ricorrente incidentale: al “giudicato penale intervenuto nelle more del giudizio di merito”; all’atto di appello”, agli “avvisi di rettifica”, alla “fattura d’acquisto n. (OMISSIS) del (OMISSIS) emessa dalla Cala del Faro s.r.l. per un imponibile di L. 439.000.000, ritenuta relativa a costi non inerenti”, all'”ampia documentazione (anche fotografica, oltre che contrattuale) prodotta nel corso del giudizio”) di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua essi non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunzi are vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di letture dell’asserto probatorio diverse da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi.

Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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