Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12820 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 309-2009 proposto da:

BANCA MERIDIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34,

presso lo studio dell’avvocato PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2097/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/06/2008 r.g.n. 3385/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FABRIZIO DAVERIO;

udito l’Avvocato GAROFALO LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2008, la Banca Meridiana s.p.a. chiede, con cinque motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 26 giugno 2008 e notificata il 24 ottobre 2008, con la quale la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento da lei comunicato ad R.A. con lettera del 24 giugno 2004, a conclusione di una procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, con le conseguenze tutte di cui all’art. 18 S.L., come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1.

In sostanza, la Corte territoriale, escluso che la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158 da parte del R. significasse rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ha quindi ritenuto violata la disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, dei profili professionali e della collocazione aziendale del personale ritenuto in esubero.

Alle domande resiste R.A. con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione del D.M. 28 aprile 2000, n. 158 e il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente respinto la tesi della società secondo la quale dall’adesione del dipendente in data 30 giugno 2004 al Fondo di solidarietà di cui al decreto ministeriale indicato, con l’incasso delle spettanze di fine rapporto e la percezione di un trattamento economico mensile di Euro 2.310,00 netti, in applicazione della disciplina del Fondo medesimo, sarebbe derivata la preclusione della domanda di impugnazione del licenziamento.

La Corte territoriale aveva superato tale deduzione col rilievo che il R. aveva accompagnato tale richiesta con una lettera in cui precisava che essa era determinata dalla sola finalità di evitare danni ulteriori e che non avrebbe potuto essere considerata come acquiescenza al licenziamento; ma secondo la ricorrente le due cose sono tra di loro incompatibili.

2 – Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 414 c.p.c. e il vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto, con motivazione insufficiente e contraddittoria, che la contestazione di violazione della L. n. 223, art. 4, comma 3 per la mancata indicazione, nella nota di avvio della procedura di mobilità, dei profili professionali e della collocazione aziendale del personale eccedente fosse stata ritualmente acquisita in giudizio, mentre viceversa non era stata formulata nell’atto intro-duttivo e pertanto sul punto la società non si era difesa.

3 – Col terzo motivo, la difesa della società ricorrente denuncia la violazione degli art. 112 c.p.c., L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 5 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d’appello affermato che in atti non era stata depositata la nota di avvio della procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, assumendo poi in maniera del tutto illogica che tale lettera e i relativi allegati non contenevano peraltro l’indicazione delle posizioni professionali in esubero e dei settori interessati al programma di razionalizzazione delle risorse.

4 – Col quarto articolato motivo, vengono dedotti la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 5 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove questa, rilevando l’insufficienza delle indicazioni aziendali relative ai profili professionali eccedenti e alla relativa collocazione aziendale:

a) aveva valutato come essenziale tale indicazione, erroneamente ritenendola come la sola che consentisse al lavoratore di percepire perchè lui e non altri fosse destinatario del licenziamento, quando invece tale comunicazione non è destinata ai lavoratori e inoltre nel caso in esame, già alla stregua dell’Accordo di programma del 27 febbraio 2004, che richiamava l’accordo del settore creditizio del 28.2.98 istitutivo del Fondo di solidarietà e il D.M. n. 158 del 2000, i criteri per la collocazione in mobilità adottati non fossero collegati causalmente alla suddetta indicazione;

b) non aveva tenuto conto che nell’ambito delle procedura di mobilità la società aveva raggiunto con le OO.SS. un accordo il 11 giugno 2004 per la collocazione in mobilità di 33 dipendenti, secondo i criteri ivi indicati, con conseguente irrilevanza delle eventuali irregolarità verificatesi in precedenza (Cass. 11 gennaio 2008 n. 528);

c) aveva erroneamente ritenuto che la platea dei lavoratori interessati alla mobilità dovesse necessariamente essere limitata a coloro che ricoprivano profili eccedenti, mentre ciò era semmai nell’interesse della datrice di lavoro e non dei dipendenti;

d) non aveva considerato che i contratti collettivi della L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 1, imponevano alla società di applicare, nella scelta, il criterio esclusivo della pensionabilità e che tale criterio doveva essere applicato nei confronti di tutto il personale dipendente, il che costituirebbe uno svantaggio per la società e non un vantaggio.

5 – Con l’ultimo motivo, la società deduce, in via subordinata, la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale detratto dal danno da risarcire ai sensi dell’art. 18 citato l’aliunde perceptum, anche per quanto riguarda l’assegno straordinario previsto dal D.M. n. 158 del 2000, rappresentante l’incentivo all’esodo per il R..

Tutti i motivi concludono con la formulazione di adeguati quesiti di diritto e “motivazionali”.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la eccezione di giudicato formulata al riguardo dal controricorrente, in quanto sostenuta da deduzioni generiche. che non tengono conto del fatto che la società aveva riproposto la questione in parola nell’atto di costituzione in appello e pertanto con gli effetti impeditivi del giudicato interno desumibili dalla disciplina di cui all’art. 346 c.p.c..

Nel merito, questa Corte si è recentemente occupata dell’argomento (Cass. 28 settembre 2010 n. 20358), affermando, a conclusione di una approfondita analisi del testo del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, che la richiesta del lavoratore licenziato di erogazione dell’assegno straordinario che il Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS da tale decreto eroga, “nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo” e “previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva”, implica tacita accettazione del licenziamento intimato.

Nell’aderire a tale orientamento, il collegio rileva peraltro che nel caso in esame, come riferito dalla sentenza impugnata, il R. aveva allegato la richiesta, formulata alla società, di accesso al trattamento del Fondo di solidarietà ad una missiva, anch’essa datata il 30 giugno 2004, contenente l’impugnazione della sua collocazione in mobilità, comunicatagli il precedente 24 giugno nonchè la precisazione che la richiesta allegata era determinata unicamente dalla finalità di evitare danni economici ulteriori e non poteva essere considerata, in alcun modo, come acquiescenza al licenziamento contestualmente impugnato.

Con tale ultima contestuale dichiarazione, il ricorrente ha sostanzialmente paralizzato gli effetti negoziali della richiesta allegata alla stessa, escludendo pertanto, con la tacita rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche gli effetti economici per lui favorevoli derivanti da tale rinuncia, alla stregua delle previsioni del D.M. n. 158 del 2000.

La società avrebbe pertanto dovuto prenderne atto, restituendo al mittente l’apparente atto di rinuncia, invece di trasmetterlo all’INPS, con la conseguenza che la successiva erogazione da parte di questi al R. dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del D.M., sulla base della trasmissione operata dalla società della sola richiesta di accesso al trattamento del Fondo, risulta priva di titolo.

E’ viceversa fondato il secondo motivo di ricorso.

La società aveva eccepito la novità della questione relativa alla irregolarità della comunicazione iniziale della procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, per la mancata indicazione dei profili professionali e della collocazione aziendale del personale eccedente, in quanto proposta dal ricorrente in primo grado unicamente con le note conclusionali del 17 marzo 2006.

La Corte territoriale ha respinto tale eccezione, affermando che la questione era “comunque entrata nell’ambito della disputa fin dal giudizio di primo grado” ed ha argomentato tale assunto con il rilievo che, già in primo grado, il ricorrente aveva affermato che “la procedura non ha rispettato i canoni formali e sostanziali di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alle modalità con le quali sono state fatte le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9 della Legge, istituendo infine, con le note del 17 marzo 2006, un collegamento tra la comunicazione iniziale e la comunicazione finale con l’affermare che “l’inesistenza nella comunicazione di avvio della procedura (17 maggio 2004) dei profili professionali del personale eccedente, come espressamente richiesto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 …

impedisce l’individuazione corretta ed imparziale dei lavoratori da licenziare”.

Senonchè, va al riguardo ricordata la regola processuale secondo la quale il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia o l’annullamento del licenziamento, intimatogli in base alla L. n. 223 del 1991, sull’assunto del mancato rispetto all’iter procedurale imposto dalla citata legge per la messa in mobilità o per la riduzione di personale è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti da tale legge – ad indicare specificatamente nell’atto introduttivo del giudizio le omissioni o irregolarità addebitate al datore di lavoro e su cui fonda le proprie richieste (cfr., ex ceteris, Cass. 8 agosto 2005 n. 16629, 29 luglio 2003 n. 11651 e 14 ottobre 2000 n. 13727).

Nel caso in esame, le indicazioni riprodotte in sentenza e da cui la Corte territoriale ha desunto che nel ricorso introduttivo del giudizio poteva ritenersi già presente e comunque individuabile la causa petendi relativa alla irregolarità della comunicazione di apertura della procedura di mobilità appaiono del tutto generiche al riguardo e invece specificatamente mirate unicamente a dedurre la illegittimità della comunicazione finale di cui all’art. 4, comma 9 della legge.

Non appare infatti in alcun modo di per sè desumibile, diversamente da quanto affermato in maniera apodittica dalla sentenza impugnata, dalla censura svolta in ricorso in ordine alla genericità dei criteri di scelta adottati, all’assenza di una graduatoria e alla mancanza di ragioni per l’inclusione del ricorrente tra i lavoratori da licenziare oppure dalla indicazione di circostanze successive al licenziamento (l’assunzione successiva di personale) il riferimento dei motivi di doglianza anche alla fase di procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3.

Nè dallo svolgimento della motivazione della sentenza risulta in alcun modo ulteriormente giustificata l’affermazione che la questione sarebbe “comunque entrata nell’ambito della disputa fin dal giudizio di primo grado”.

Ha pertanto errato la Corte d’appello di Bari nel ritenere ammissibile la deduzione formulata dal lavoratore solo tardivamente con le note di discussione del marzo 2006 e qualificabile come domanda nuova in ragione della rappresentazione di una diversa ulteriore causa petendi, pertanto introducente nel processo un tema di indagine completamente nuovo, non consentitio in maniera assoluta, in particolare, nel processo del lavoro (cfr., per tutte, Cass. 1 dicembre 2010 n. 24339 o 27 luglio 2009 n. 17457 o 8 ottobre 2007 n. 21017).

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso per cassazione rende superfluo l’esame del terzo e del quarto e assorbe il quinto, proposto subordinatamente al rigetto degli altri motivi di ricorso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in conseguenza e nei limiti dell’accoglimento del ricorso, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, che dovrà esaminare gli altri profili di illegittimità del licenziamento, riproposti in appello e ritenuti implicitamente assorbiti dalla Corte barese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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