Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1282 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. III, 25/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2955-2009 proposto da:

D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento R.G. 6989/08 del TRIBUNALE di PERUGIA del

12.12.08, depositato il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – D.L.A. ha chiesto la cassazione dell’ordinanza depositata in data 15 dicembre 2008 dal Tribunale di Perugia che aveva disposto non luogo a provvedere sulla domanda proposta direttamente dalla medesima senza il ministero di un difensore.

2 – il ricorso non risulta essere stato notificato ad alcuno, nè iscritto a ruolo come chi certificazione in data 23 giugno 2009 della Cancelleria di questa Corte.

3.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

4.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sui ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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