Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1282 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7162/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
MARINA YACHTING SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Maria
Mela, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della
Suprema Corte di cassazione.
– resistente con atto di costituzione –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sezione n. 16, n. 332/16/13,
pronunciata il 12/07/2013, depositata il 20/09/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 ottobre
2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, contro Marina Yachting Srl, che resiste con atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento IRES, IRAP, IVA, per l’annualità 2006, che rettificava, con metodo induttivo, il reddito dichiarato dalla società, in ragione dell’apparente antieconomicità della sua gestione, concretizzatasi in una perdita dichiarata di Euro 52.582,00 – sull’appello dell’Ufficio, è stata confermata la sentenza (n. 365/05/2011) della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della contribuente;
la Commissione regionale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto: (a) censurabile il comportamento dell’Agenzia, che ha ricostruito induttivamente i ricavi della società, stimandoli in Euro 598.905,00, sul presupposto che i costi di diretta imputazione (dichiarati nella misura di Euro 359.343,00) incidono in una percentuale del 60% sui ricavi complessivi, senza avere effettuato alcun controllo sulle scritture contabili della società e facendo riferimento esclusivamente all’asserita antieconomicità della gestione; (b) che l’assunto dell’A.F., secondo cui detta correlazione tra costi e ricavi “è fisiologica nel settore” (gestione di impianti sportivi) non poggia sul “alcun elemento concreto di prova”, tanto è vero che l’Agenzia, nella consapevolezza della carenza del criterio utilizzato, aveva rimesso alla stessa C.T.R. (alla quale non spetta un simile compito) d’individuare una diversa metodologia.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo del ricorso (“1. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè dell’art. 2729 c.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata facendo rilevare che, a fronte della prova dell’apparente antieconomicità di gestione della società (che aveva registrato perdite rilevanti per quattro esercizi consecutivi), la contribuente, gravata del relativo onere probatorio, non ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni che avevano inciso negativamente sulla propria attività, causando una gestione antieconomica e, anzi, si era limitata a elencare i costi sostenuti;
1.1. il motivo è fondato;
per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. 20/03/2013, n. 6918): “Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.”;
nella fattispecie, la C.T.R., discostandosi da questo principio di diritto, ha erroneamente ritenuto che spettasse all’Ufficio fornire altri elementi a sostegno dell’accertamento induttivo del reddito di impresa della società, poggiante sull'(apparente) antieconomicità della gestione, protrattasi per ben quattro esercizi, senza considerare che, invece, era a carico della società la prova contraria, cioè la dimostrazione della veridicità della perdita dichiarata, indicando i fattori causali che l’avevano determinata;
2. ne consegue che, accolto il motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 07 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021