Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1282 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1282 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 19/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso 24894-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MATTEOTTI SUSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO ALESSANDRI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANGELO OSNATO;

– controricorrente –

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avverso la sentenza n. 751/20/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e motivi della decisione
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR dell’Emilia
Romagna indicata in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello
proposto da Matteotti Susanna, ha integralmente annullato
l’accertamento, fondato su movimentazioni bancarie
ingiustificate, emesso a carico della contribuente.
La parte intimata ha depositato controricorso. La ricorrente ha
depositato memoria.
Il procedimento, dopo il rinvio a nuovo ruolo disposto con
ordinanza interlocutoria n.213503/2017, può essere definito
con motivazione semplificata.
L’Agenzia ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per
assenza di motivazione.
La censura, ammissibile in rito in quanto autosufficiente e volta
a prospettare un vizio processuale, è fondata.
Ed invero, la CTR ha richiamato, a sostegno dell’accoglimento
dell’appello della contribuente, una relazione di parte,
riprodotta ai fini dell’autosufficienza nel ricorso per cassazione
-cfr.Cass. n. 11482 del 03/06/2016- dalla quale è impossibile
inferire gli elementi fattuali sui quali il consulente di parte ha
fondato le proprie valutazioni in ordine alle giustificazione
offerte dal contribuente alle movimentazioni bancarie

Ric. 2015 n. 24894 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

GIOVANNI CONTI.

(versamenti per quel che ancora qui rileva) in relazione ai quali
era stata prospettata la pretesa fiscale azionata dall’ufficio.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte la parte
che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di
accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei

recepita) ha l’onere di riportare, o almeno sintetizzare, nel
ricorso per cassazione i passaggi salienti e non condivisi e, poi,
il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di
evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel
limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le criticità
formulate in ordine agli accertamento ed alle conclusioni del
consulente d’ufficio, in modo che le censure mosse alla
consulenza ed alla sentenza posseggano un grado di specificità
tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la
decisività direttamente in base al ricorso.
Peraltro, v’è a osservare che già questa Corte ha riconosciuto,
con specifico riferimento alla relazione di parte, che il giudice di
merito può fondare la propria decisione su tale atto solo
laddove fornisca adeguata motivazione della valutazione
compiuta -cfr. Cass.

n.

11482 del

03/06/2016,

Cass.n.6994/2017-.
Orbene, nel caso di specie risulta evidente che la CTR ha fatto
scorretto uso del potere di motivare per relationem la propria
decisione, rinviando ad un atto che, per la sua apoditticità, era
privo dei requisiti di intelligibilità e chiarezza idonei a
consentire il sindacato di questa Corte.
Tanto è sufficiente per confutare quanto dedotto dalla parte
contribuente nelle proprie difese.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va
pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia
Ric. 2015 n. 24894 sez. MT – ud. 29-11-2017
-3-

apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha

Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad

liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 29.11.2017 nella camera di consiglio dell sesta

altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la

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