Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12819 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16232/2015 R.G., proposto da:

S.P., in persona del procuratore generale D.F.P.,

giusta procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio J.P. da

Roma il (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avv. Alberto Mammola, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 18 dicembre 2014 n. 7778/38/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.P., in persona del procuratore generale D.F.P., ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 18 dicembre 2014 n. 7778/38/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per l’imposta di registro in dipendenza di permuta immobiliare, ha respinto l’appello proposto dalla stessa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 30 novembre 2012 n. 481/11/2012, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha chiesto di dichiarare, dapprima, la sospensione, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, commi 8 e 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, poi, l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, commi 5 e 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, stante la proposizione della domanda di definizione agevolata della controversia da parte del coobbligato solidale D.F.P. dinanzi a questa Corte (procedimento iscritto al n. 16229/2015 R.G.) con integrale pagamento degli importi dovuti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso di pronunciarsi sulla questione del limite al potere dell’amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato dalle parti in atto, laddove esso sia superiore a quello determinato su base catastale, in presenza di cessioni disciplinate dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 4, 5 e 5-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la regola del c.d. “prezzo – valore” fosse applicabile alla fattispecie in decisione.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver motivato la decisione con argomentazioni apparenti, illogiche e contraddittorie.

RITENUTO CHE:

Con istanza depositata il 6 febbraio 2020, premesso che il coobbligato solidale aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia in altro giudizio pendente dinanzi a questa Corte, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

RITENUTO CHE:

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio anche per i coobbligati solidali. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione), si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, (in tal senso: Cass., Sez. 6, 12 giugno 2019, n. 27427; Cass., Sez. 6, 5 luglio 2019, n. 18107; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30388; Cass., Sez. 6, 28 novembre 2019, nn. 31154, 31155, 31157, 31158 e 31159).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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