Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12819 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.22/05/2017),  n. 12819

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14214/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BONCOMPAGNI 93, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MATTIA RUSSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CINZIA CASTELLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 350/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/03/2011 r.g.n. 616/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato CINZIA CASTELLI.

Fatto

Con sentenza depositata l’11.3.2011, la Corte d’appello di Firenze confermava la statuizione di primo grado che aveva dichiarato l’INPS decaduto dalla potestà di iscrivere a ruolo i contributi asseritamente omessi da P.R. nel periodo aprile 2000-dicembre 2005.

La Corte, in particolare, riteneva che, essendo stata l’omissione accertata con verbale del 17.6.2005, con cui si era richiesto il pagamento di contributi relativi al periodo aprile 2000-dicembre 2005, l’iscrizione a ruolo, che era avvenuta soltanto in data 11.12.2007, doveva considerarsi tardiva a mente del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, essendo al 31.12.2004 cessata l’operatività della proroga di cui all’art. 36, D.Lgs. cit..

Ricorre contro tale pronuncia l’INPS, articolando due motivi di censura. P.R. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 (come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 78, L. n. 289 del 2002, art. 38 e dalla L. n. 350 del 2003, art. 4), per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo stata la debenza dei contributi accertata nel 2005, l’iscrizione a ruolo doveva avvenire a pena di decadenza entro il 31.12.2006, nonostante che taluni dei contributi omessi si riferissero a periodi anteriori al gennaio 2004.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, nonchè di vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale debitamente considerato che per i contributi richiesti per periodi successivi alla data dell’accertamento il termine di decadenza andava computato a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il loro versamento, di talchè per quelli relativi al quarto trimestre 2005, il cui versamento scadeva il 20.2.2006, l’iscrizione a ruolo effettuata l’11.12.2007 non poteva non considerarsi tempestiva.

L’esame dei due motivi presuppone la disamina delle disposizioni invocate quale parametro di legittimità, che rispettivamente stabiliscono, per quanto qui interessa, che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; (…) b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è diventato esecutivo” (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25), e che “Le disposizioni contenute nell’art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004” (art. 36, comma 6, D.Lgs. cit.).

Come emerge dal testo della prima delle due disposizioni, il legislatore ha differenziato il dies a quo per il decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi che il debitore ha semplicemente omesso di versare ovvero si tratti di contributi la cui debenza è stata acclarata a seguito di accertamento degli uffici all’uopo preposti. E siffatta differenziazione, che ricalca sostanzialmente quella tra omissione ed evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b), è testualmente ripresa dal successivo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, il quale, nel testo risultante dalle reiterate modifiche di cui s’è detto, stabilisce infatti che i termini di decadenza si applichino “ai contributi e premi non versati” e “agli accertamenti notificati” successivamente al 1.1.2004.

Discende da quanto sopra che i contributi e i premi il cui termine di pagamento è maturato successivamente al 1.1.2004 devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo e che altrettanto vale per i contributi che abbiano formato oggetto di accertamento notificato in epoca successiva all’anzidetta data del 1.1.2004, indipendentemente dal tempo della loro maturazione: essendo la differenziazione legislativa costruita in relazione alle due ipotesi di omissione e di evasione contributiva, il tempo in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati è rilevante soltanto per il caso che il loro pagamento sia stato semplicemente omesso, non già allorchè il loro presupposto sia stato occultato e sia emerso solo a seguito dell’accertamento degli uffici.

Per contro, devono considerarsi al di fuori della disciplina della decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, sia i contributi dovuti entro il termine di scadenza del 31.12.2003, sempre che il loro pagamento sia stato semplicemente omesso, sia quelli il cui presupposto sia stato accertato mediante atto notificato al debitore entro la medesima data.

Così ricostruito il tessuto normativo, balza evidente l’infondatezza del primo motivo di ricorso: l’assunto dell’INPS, secondo cui le disposizioni sulla decadenza non si applicherebbero ai contributi e alle sanzioni maturati prima del gennaio 2004, vale infatti solo per i contributi il cui pagamento sia stato semplicemente omesso, non necessariamente anche per quelli il cui presupposto è stato accertato dagli uffici, giacchè per questi ultimi la decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, si applica ogni qualvolta il loro presupposto sia stato acclarato mediante accertamento notificato in data successiva al 1.1.2004. E tale essendo il caso di specie, dal momento che l’Istituto ha contestato con il verbale del 17.6.2005 la mancata iscrizione dell’odierna controricorrente nella Gestione commercianti, provvedendo a richiederle i contributi dovuti entro i limiti della prescrizione quinquennale, è evidente che alla data di iscrizione a ruolo (11.12.2007) il termine di decadenza era spirato.

Con altrettanta evidenza emerge, per contro, la fondatezza del secondo motivo di ricorso: i contributi relativi al quarto trimestre 2005, parimenti richiesti con l’accertamento del 17.6.2005 ma il cui termine di scadenza logicamente maturava successivamente alla notifica dell’accertamento stesso, non possono dirsi infatti tecnicamente oggetto dell’accertamento, giacchè alla data di notifica di quest’ultimo il loro presupposto non era nemmeno maturato. Conseguentemente, vale per essi il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, lett. a), ossia quello relativo a “contributi e premi non versati dal debitore”, ed essendo la scadenza di questi ultimi fissata al 20 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono dovuti (L. n. 233 del 1990, art. 2, comma 2), l’iscrizione a ruolo effettuata 1’11.12.2007 non poteva dirsi, rispetto ad essi, tardiva.

Conclusivamente, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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