Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12819 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12769-2007 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CORETTI Antonietta, Fabrizio

CORRERA e Lelio MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CITTA’ DELLA

PIEVE 19, presso lo studio dell’avvocato MARTINO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 897/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2006, R.G.N.780/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato Carla D’ALOISIO per delega Antonietta CORETTI;

udito l’Avvocato Arcangelo GUZZU per delega Claudio MARTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Prato accoglieva la domanda di B.S. diretta ad ottenere la ricongiunzione della contribuzione versata alla gestione lavoratori dipendenti presso l’I.N.P.S., presso la gestione lavoratori autonomi (nella specie artigiani), sempre facente capo all’Istituto. Il gravame proposto da quest’ultimo, veniva respinto dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2006.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l’I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione della L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, comma 1, e della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 3, riportandosi integralmente alle considerazioni svolte in materia da questa Corte con sentenza del 21 gennaio 2005 n. 1246.

Ad illustrazione del motivo, formulava il prescritto quesito di diritto.

Il ricorso è infondato.

Ed invero esso si basa essenzialmente sulla tesi sostenuta da questa Corte nella menzionata pronuncia, secondo cui in tema di ricongiunzione delle posizioni assicurative, dalla disciplina relativa al cumulo di contributi accreditati nelle gestioni autonome e dell’a.g.o., ai fini della liquidazione della pensione in una gestione dei lavoratori autonomi e anche ai fini della misura della pensione, si evince che il legislatore (L. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2) aveva preso in considerazione solo l’ipotesi della ricongiunzione presso l’assicurazione generale di contributi originariamente accreditati presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e non l’operazione inversa.

La tesi, che peraltro si poneva in contrasto con l’orientamento espresso nella sentenza 27 febbraio 2001 n. 2870, è stata abbandonata da questa Corte nei successivi arresti (Cass. 15 marzo 2006 n. 5627, Cass. 24 giugno 2009 n. 14855, Cass. 29 settembre 2010 n. 20425), sostenendosi che in tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, deve ritenersi consentita la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell’A.G.O. e quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all’INPS (nella specie, gestione artigiani), onde ottenere, presso quest’ultima, una pensione commisurata all’intero periodo. Tale facoltà emerge, infatti, dal sistema delineato dalla L. n. 233 del 1990, art. 16 che prevede, alternativamente, il cumulo dei periodi assicurativi (comma 1), che opera automaticamente, e la ricongiunzione (comma 3), che opera a domanda: i due istituti comportano che periodi lavorativi svolti con iscrizione a diverse gestioni si sommano per fare acquisire l’anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione; tuttavia, mentre con il cumulo, che resta virtuale perchè i contributi rimangono materialmente presso la gestione ove erano stati versati, ciascuna gestione eroga una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione, e il pensionato gode, così, di due pro rata, viceversa, per la ricongiunzione, i contributi passano materialmente dalla gestione ove erano stati versati alla gestione degli autonomi “accentratrice”, la quale eroga un’unica pensione commisurata all’intero periodo.

La Corte non ha motivo di discostarsi da tale orientamento che risulta ormai in via di consolidamento sulla base delle ragioni che lo sostengono.

Il ricorso va pertanto respinto.

I contrasti in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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