Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12818 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23894/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Procter & Gamble Italia S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Andrea Russo e dall’Avv. Tonio Di Iacovo, con

studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura a

mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio

M.F. da Roma il (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 29 maggio 2014 n. 3600/14/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 29 maggio 2014 n. 3600/14/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro (sul valore accertato di Euro 48.547.143,00, a fronte del valore dichiarato di Euro 43.687.343,00) per la registrazione della compravendita di un ramo aziendale comprensivo di un complesso immobiliare (dal valore accertato di Euro 23.809.800,00, a fronte del valore dichiarato di Euro 18.950.000,00), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “Procter & Gamble Italia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma 18 gennaio 2013 n. 28/27/2013, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore del complesso immobiliare sulla base dei criteri desunti dall’O.M.I. senza l’integrazione di ulteriori informazioni (secondo le prescrizioni dettate dal provvedimento reso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2007). La “Procter & Gamble Italia S.p.A.” si è costituita con controricorso. Quest’ultima ha depositato ulteriori documenti ex art. 372 c.p.c., (tra i quali, giudicato favorevole a coobbligata solidale nei confronti dell’amministrazione finanziaria in relazione alla separata impugnazione del medesimo avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro per la medesima compravendita di ramo aziendale, di cui si è invocata l’estensione in questa sede ex art. 1306 c.c., comma 2), nonchè memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 1, 2 e 3, e art. 52, commi 1 e 2, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 307, anche con riferimento al provvedimento reso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2007, degli artt. 2727 c.c. ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il richiamo ai valori desunti dall’O.M.I. non costituisce un’ipotesi aggiuntiva di accertamento di maggior valore in base alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 307, ma un mero strumento di valutazione rientrante tra gli ulteriori elementi adoperabili in alternativa o in aggiunta agli altri criteri di determinazione del valore in comune commercio degli immobili.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che essa non aveva documentato e spiegato le modalità seguite per un’esatta applicazione dei valori desunti dall’O.M.I..

3. Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, commi 1 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente omesso di adottare una determinazione sostitutiva dell’atto impositivo annullato in merito all’ammontare dell’imposta dovuta.

4. Come si è accennato, la “Procter & Gamble Italia S.p.A.” ha depositato il 5 febbraio 2020 la sentenza di rigetto pronunziata in pendenza del presente giudizio (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2019, n. 13992) – del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “SCA Hygiene Products S.p.A.” nel giudizio avente ad oggetto la separata impugnazione del medesimo avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro per la medesima compravendita di ramo aziendale (con la contestazione della rideterminazione del valore in relazione ai criteri O.M.I.), della quale l’una era stata parte venditrice e l’altra parte compratrice, dichiarando di volersene avvantaggiare in qualità di condebitrice solidale per il pagamento dell’imposta di registro nei confronti dell’amministrazione finanziaria creditrice.

RITENUTO CHE:

1. E’ pacifico che, in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva, perchè, altrimenti, si toglierebbe qualunque rilevanza al termine di impugnazione del provvedimento tributario. Per il principio di celerità dei giudizi, tuttavia, la parte interessata è tenuta a dedurre tempestivamente il giudicato formatosi a suo favore, e, quindi, può dedurlo per la prima volta nel giudizio di legittimità solo se esso si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (in termini: Cass., Sez. 5, 1 giugno 2012, n. 8816; Cass., Sez. 5, 17 settembre 2014, n. 19580; Cass., Sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., Sez. 5, 5 luglio 2019, n. 18154; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31807).

Cosa che è incontrovertibilmente avvenuta nel presente giudizio, per cui nulla osta, in linea di principio, all’invocazione degli effetti estensivi del giudicato favorevole ad altro coobbligato solidale ex art. 1306 c.c., comma 2.

2. In proposito, peraltro, è agevole la constatazione della concorrenza delle condizioni necessarie affinchè la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale sia opponibile al creditore da parte di altro condebitore, atteso che: 1) la sentenza è passata in giudicato; 2) non si è già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) trattandosi di giudizio pendente, la relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non è fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2019, n. 18154).

3. Nella specie, la contribuente ha correttamente invocato, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore nel giudizio sullo stesso avviso di rettifica e liquidazione, nel corso del quale, evidentemente, non si è ancora formato alcun giudicato nei suoi confronti.

Va osservato, inoltre, che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Per cui, considerando che i ricorsi dei condebitori in solido hanno avuto per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes.

L’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è, dunque, annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale motivo, del giudicato potrà giovarsi anche il condebitore che ha opposto lo stesso avviso (Cass., Sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33436).

Per cui, tenendo anche conto della stretta attinenza dei motivi dedotti in questa sede alle questioni coperte dal giudicato sopravvenuto, non resta che rigettare il ricorso per cassazione, sul presupposto dell’estensione del giudicato ex art. 1306 c.c., comma 2.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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