Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12818 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12818
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.F. DECEDUTO E PER ESSO EREDE B.S.
IN PROPRIO E PER GLI ALTRI COEREDI B.D., B.
G., B.M., BO.GI., elettivamente
domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato
MATTIA MICHELANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato TADDEO
LUIGI, giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 78/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 13/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/03/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di rettifica per l’anno d’imposta 1993, il 1^ Ufficio IVA di Napoli accertava, nei confronti del sig. B.F., un debito d’imposta di L. 3.873.000 (oltre sanzioni ed interessi) per indebite detrazioni d’IVA. Avverso tale avviso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva l’impugnazione con decisione riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza oggi denunciata.
Avverso tale pronuncia il sig. B.S., nella qualità di erede di B.F., proponeva ricorso per Cassazione sorretto da cinque motivi.
Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con ordinanza del 9 aprile 2009 questa Corte, rilevato che B. S. aveva proposto ricorso per cassazione anche per conto degli altri eredi di B.F., dai quali non era stata peraltro rilasciata procura alle liti, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti coeredi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notificazione, in esecuzione dell’ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi di B. F., effettuata a mezzo posta, non risulta perfezionata, non essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati contenenti le copie del suddetto atto. Tale mancata produzione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010