Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12818 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. DECEDUTO E PER ESSO EREDE B.S.

IN PROPRIO E PER GLI ALTRI COEREDI B.D., B.

G., B.M., BO.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato

MATTIA MICHELANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato TADDEO

LUIGI, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica per l’anno d’imposta 1993, il 1^ Ufficio IVA di Napoli accertava, nei confronti del sig. B.F., un debito d’imposta di L. 3.873.000 (oltre sanzioni ed interessi) per indebite detrazioni d’IVA. Avverso tale avviso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva l’impugnazione con decisione riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza oggi denunciata.

Avverso tale pronuncia il sig. B.S., nella qualità di erede di B.F., proponeva ricorso per Cassazione sorretto da cinque motivi.

Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza del 9 aprile 2009 questa Corte, rilevato che B. S. aveva proposto ricorso per cassazione anche per conto degli altri eredi di B.F., dai quali non era stata peraltro rilasciata procura alle liti, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti coeredi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La notificazione, in esecuzione dell’ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi di B. F., effettuata a mezzo posta, non risulta perfezionata, non essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati contenenti le copie del suddetto atto. Tale mancata produzione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).

Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA