Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12818 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.22/05/2017),  n. 12818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23000/2014 proposto da:

AIRONE 85 S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato ORFEO CELATA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/03/2014 R.G.N. 606/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ORFEO CELATA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 408/13, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò la nullità del licenziamento intimato dalla società Airone 85 s.r.l. alla dipendente P.V., in data 30.3.11, perchè discriminatorio, ordinando alla società di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannandola altresì al risarcimento del danno, con il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria, e relativi contributi previdenziali; condannò poi la società al pagamento in favore della lavoratrice delle ore supplementari prestate, per l’importo complessivo di Euro 3.106,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Specificamente, per quanto attiene al licenziamento, il Tribunale, dopo aver riepilogato la normativa in materia di divieto di discriminazione e in materia di relativo onere della prova, ha accertato, da un lato, l’assoluta insussistenza delle ragioni organizzative poste alla base del licenziamento e la pretestuosità dello stesso, e, dall’altro lato, la ricorrenza di elementi presuntivi sufficienti a dimostrare che l’espulsione della lavoratrice era avvenuta dopo il rientro dalla maternità, e quindi, sostanzialmente, in ragione del suo status di lavoratrice, madre di prole in tenera età.

Avverso detta sentenza la società ha proposto appello; resisteva la lavoratrice.

Ha dedotto che il giudice di primo grado aveva errato nell’applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c..

Ed ancora, ha dedotto la non corretta valutazione dei mezzi di prova da parte del giudice ed ha aggiunto che la sentenza era errata anche laddove aveva ritenuto tardive le dichiarazioni del legale rappresentante dell’azienda rese in sede di libero interrogatorio e in ordine alla reale ragione del licenziamento della lavoratrice, da ritenersi vera e propria confessione.

Infine, ha contestato il capo della decisione relativo alla condanna al pagamento di differenze retributive, rilevando che ricorreva in causa la prova dell’avvenuto pagamento delle stesse.

P.V. ha resistito all’appello.

A sua volta, ha proposto appello incidentale subordinato, osservando che non era stato accertato il collegamento societario tra le varie società del gruppo Airone.

Con sentenza depositata il 18.3.14, la Corte d’appello di Brescia respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Airone 85, affidato a sei motivi.

La P. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente considerarsi che il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, per essere stato depositato solo il 14.10.14, mentre la notifica dello stesso è avvenuta il 15.9.14.

Risulta infatti dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo, a firma dello stesso difensore della società ricorrente, che il presente ricorso è stato depositato a mani del difensore presso la Cancelleria di questa Corte il detto 14.10.14, ben oltre i venti giorni previsti dalla citata norma del codice di rito.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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