Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12817 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.F.;

– intimato –

sul ricorso 26638-2004 proposto da:

B.S., in qualità di erede di B.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio

dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TADDEO LUIGI, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,

B.D., B.A.M., B.G.,

BO.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2001 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 31/12/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti delle società Italcarni ed Eurobove, la Guardia di Finanza accertava l’emissione di fatture fittizie nei confronti di B.F.. A seguito di tali accertamenti, l’Ufficio IVA emetteva avvisi di rettifica per l’anno 1993 nei confronti della ditta Bonavita, disconoscendo le detrazioni d’imposta concernenti gli acquisti effettuati presso le società Italcarni ed Eurobove.

Avverso tale atto B.F. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo che gli acquisti erano stati regolarmente effettuati e fatturati.

La Commissione adita, con la sentenza n. 669/12/99, accoglieva il ricorso. Con la sentenza oggi impugnata la CTR di Napoli rigettava l’appello dell’ufficio, ritenendo che non vi fossero prove dell’inesistenza delle operazioni e che le fatture costituissero prova privilegiata delle operazioni di cui è causa.

Avverso tale sentenza, il Ministero e l’Agenzia hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo.

B.S., in qualità di erede di B.F., deceduto nelle more del giudizio, ha proposto controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi.

Con ordinanza del 9 aprile 2009 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi di B.F..

Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. l’Agenzia ricorrente ha comunicato di non aver potuto dare esecuzione alla suddetta ordinanza, non essendo stato individuato il domicilio degli eredi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Il ricorso principale dell’amministrazione finanziaria è inammissibile, essendo stata omessa la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dall’ordinanza di questa Corte ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.. Tale inosservanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione, nè questa conseguenza dell’inadempimento è derogabile in relazione alle ragioni determinanti l’inosservanza del termine assegnato, che viene concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie (Cass. 26 novembre 2008 n. 28223).

Il ricorso incidentale di B.S. è ugualmente inammissibile, perchè la notificazione, in base al provvedimento di questa Corte, dell’atto di integrazione del contraddittorio agli altri coeredi, effettuata a mezzo posta, non risulta perfezionata, non essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati contenenti le copie del suddetto atto. Tale mancata produzione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).

In relazione all’esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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