Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12817 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.22/05/2017),  n. 12817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14705/2011 proposto da:

MAIL S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI AMBROSIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA E.TR. S.P.A. – AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA

DI SALERNO ORA EQUITALIA POLIS S.P.A.;

– intimate –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 0(OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, D’ALOISIO CARLA, ENRICO

MITTONI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 243/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/06/2010 R.G.N. 728/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO MENICUCCI per delega Avvocato GIOVANNI

AMBROSIO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società MAIL s.r.l. propose opposizione, nei confronti dell’I.N.P.S. anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. e di E.T.R. S.p.A. Concessionaria del Servizio della Riscossione, dinanzi al Tribunale di Salerno avverso la cartella esattoriale notificata il 20.12.2007. Con tale cartella era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 72.889,04 per contributi aziendali. L’opponente, all’udienza fissata per la discussione, affermava di aver avuto contezza solo in tale sede che la pretesa dell’INPS fosse fondata sugli accertamenti del verbale ispettivo del 5.2.2007 relativi alla qualificazione di taluni rapporti di lavoro quali subordinati e non autonomi, ne contestava i contenuti, chiedeva ammettersi prove per testi e concedersi termine per note difensive, nonchè che fosse accertato il proprio diritto alla compensazione degli eventuali debiti contributivi con le somme versate alla gestione separata in riferimento ai medesimi soggetti.

Il Tribunale, disattesa l’istanza di concessione del termine e valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi, rigettava l’opposizione.

La Corte d’appello di Salerno, adita da Mail s.r.l., rigettava l’impugnazione confermando la decisione di primo grado in punto di avvenuta decadenza dell’opponente dalla facoltà di richiedere mezzi istruttori anche in considerazione del fatto che la cartella opposta conteneva nei “dettagli addebiti” il richiamo al verbale ispettivo relativo al periodo giugno 2003-novembre 2006. Anche la richiesta di compensazione era infondata in quanto l’affermazione di aver versato somme presso la gestione separata non era stata mai documentata. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società MAIL s.r.l. con cinque motivi illustrati da memoria. L’INPS ha depositato procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo l’istituto previdenziale assolto all’onere della prova dell’esistenza dei rapporti di lavoro con R.I. e C. (nato nel (OMISSIS)), posti a fondamento dell’obbligo contributivo e della relativa quantificazione oggetto della cartella esattoriale opposta. Contesta, inoltre, diverse omissioni di pronuncia, violazione di regole processuali ed il ritenuto valore probatorio del verbale ispettivo.

1.1. Il motivo è ammissibile ma infondato. Infatti, seppure vengono indicate plurime ragioni di doglianza all’interno dell’unica intitolazione, va fatta applicazione del principio espresso da Cassazione SS.UU. 6 maggio 2015 n. 9100, secondo cui in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

1.2. La sentenza impugnata, procedendo nell’esame dei singoli profili, non ha violato l’art. 2697 c.c., ponendo sull’opponente l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale. Anzi, dopo aver confermato la decisione di primo grado, in punto di avvenuta decadenza dell’opponente dalla prova testimoniale richiesta all’udienza di discussione, la Corte territoriale ha precisato che a ciò non conseguiva l’esenzione dal riscontro della legittimità dell’operato ispettivo INPS e della relativa quantificazione. Quindi la Corte territoriale ha proceduto a valutare le circostanze acquisite complessivamente agli atti.

1.3. Riguardo alla questione dell’esatta quantificazione della pretesa contributiva, la Corte ha rilevato la sua novità in quanto non presente nell’atto introduttivo di primo grado e l’ha giudicata, comunque, infondata a fronte della particolareggiata descrizione delle voci presente in cartella.

1.4. Nella parte espositiva del motivo – alla pagina 14 del ricorso – la società, ha poi introdotto una ulteriore doglianza relativa alla omessa motivazione sul punto dell’assenza di analitica descrizione delle voci componenti la pretesa contributiva. Tale doglianza, che si incentra in realtà sulla critica alla valutazione della Corte territoriale di esaustività delle indicazioni sulle causali della pretesa, non è fondata. Il giudice d’appello ha dato risposta esplicita all’eccezione riferendosi alle indicazioni riportate in cartella e quindi non ha omesso alcuna pronuncia.

1.5. Sempre nel corpo della discussione relativa al primo motivo (pagina 15 e seguenti), il ricorso sviluppa ulteriori censure involgenti le modalità di allegazione del verbale ispettivo da parte dell’INPS e della S.C.C.I. nel corso del giudizio di primo grado, tendenti ad evidenziare che la memoria difensiva di primo grado dell’INPS non indicava tale verbale fra gli allegati prodotti e che, dunque, la sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa o insufficiente motivazione perchè non spiega per quale motivo non abbia ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza proposta dalla società in primo e secondo grado. Tale errore avrebbe pure comportato la violazione degli artt. 414, 416, 436 e 442 c.p.c. ed ogni altra norma in materia di deposito dei documenti di parte.

1.6. Tali doglianze, che lasciano intendere che la decisione impugnata sia stata presa in assenza di acquisizione del verbale ispettivo posto a fondamento della cartella opposta, si mostrano intrinsecamente incoerenti con quanto esposto in ricorso nella rappresentazione del secondo motivo che riporta ampi stralci del verbale stesso. La doglianza risulta inammissibile a causa della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (vd. Cassazione 19443 del 23 settembre 2011).

2. La discussione del primo motivo prosegue con ulteriore paragrafo che si occupa della valenza probatoria dei verbali ispettivi. Pur prospettandosi, alla pag. 23 del ricorso, l’inesistenza giuridica del verbale ispettivo che pure la sentenza dimostra di aver esaminato, viene formulata ulteriore censura di violazione dell’art. 2697 c.c., poichè la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il solo verbale ispettivo prova idonea a legittimare la pretesa dell’Inps.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere i giudici di merito attribuito valore probatorio, ed anzi efficacia di piena prova, al verbale ispettivo che non era utilizzabile processualmente perchè non prodotto tempestivamente e che si limitava a riportare le dichiarazioni dei soggetti interessati dall’attività medesima. La ricorrente riporta ampi brani delle dichiarazioni rese agli ispettori dall’amministratore unico della società G.R. e ne afferma la genericità contrapponendoli alle specifiche dichiarazioni di R.I..

3. I due profili, trattati congiuntamente perchè connessi, sono infondati giacchè la Corte d’appello, che ha valutato complessivamente i dati documentali presenti, le dichiarazioni degli interessati e le deduzioni difensive, non ha attribuito al verbale alcuna valenza presuntiva assoluta.

Ha confermato, seppure con formula assai sintetica e rinviando ai contenuti estesi delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva – che la ricorrente trascrive dalla pagina 2 del verbale – che già dalle dichiarazioni dell’amministratore unico, giudicate più verosimili di quelle contrastanti rese dai figli in altro momento, si doveva ritenere non provata la circostanza della ridefinizione organizzativa aziendale che avrebbe dovuto giustificare la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato in essere in rapporti solo coordinati e continuativi, per cui le modalità esecutive delle prestazioni lavorative rimasero inalterate nel periodo in contestazione (ottobre 2004-novembre 2005). Correttamente la Corte d’appello ha considerato, con riferimento alla valenza dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell’I.N.P.S., così come di quelli stilati dagli ispettori del lavoro, che detti verbali fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre una fede privilegiata non può essere in alcun modo attribuita ai giudizi valutativi che esulano dall’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico e che, di conseguenza, possono essere soltanto liberamente valutati dal giudice di merito, il quale, in assenza di seria prova contraria, che valga ad inficiarne l’attendibilità, può anche fondare interamente su di essi la propria decisione. Cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 6 settembre 2012, n. 14965, che ha affermato che nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Inoltre nel nostro ordinamento processuale vale il principio del libero convincimento del giudice per cui il giudice può scegliere, entro il materiale probatorio acquisito al giudizio, gli elementi di prova su cui fondare il proprio convincimento. Nella specie la corte d’appello ha puntualmente motivato sul punto in termini sufficienti e non contraddittori.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al capo relativo alla contribuzione richiesta relativamente al contratto d’inserimento intercorso con R.C. (nato nel (OMISSIS)) giacchè con l’atto d’appello era stata contrastata l’affermazione dell’ispettore che aveva riferito della titolarità, in capo allo stesso R.C., di una ditta individuale di allevamento di bovini. Inoltre, la detta titolarità non faceva venir meno il requisito dello stato di disoccupazione necessario per fruire degli sgravi riferiti al contratto d’inserimento D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 54.

5. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente confermato il giudizio di primo grado fondato sulla valutazione, di stretto diritto, che il presupposto soggettivo necessario a costituire la fattispecie contrattuale in oggetto non risultasse integrato in quanto la titolarità di una attività economica individuale, quale espressione di esercizio di lavoro autonomo, è situazione che contrasta con lo stato di soggetto senza lavoro richiesto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 54, all’epoca vigente, al fine di costituire la fattispecie speciale di lavoro subordinato che consente di fruire degli sgravi contributivi, fra l’altro, nell’ipotesi di soggetti ultra cinquantenni “che siano privi di un posto di lavoro”. Peraltro, nell’ipotesi di difforme situazione di fatto, sarebbe spettato all’impresa dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter fruire delle agevolazioni contributive, come questa Corte di legittimità ha costantemente affermato (vd. Cassazione Sezioni Unite n. 6489 del 26 aprile 2012; 12095/10; 3857/06; 4064/04).

6. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., per non aver la Corte d’appello ammesso la prova per testi richiesta dopo la costituzione dell’Istituto nonostante la espressa riserva contenuta in ricorso e l’affermazione sin dalla prima udienza che dalla cartella esattoriale opposta non poteva evincersi che la pretesa contributiva nasceva da verbale ispettivo del 5.2.2007.

7. Il motivo è infondato. Come si legge nella sentenza impugnata la cartella esattoriale opposta, ritualmente notificata al legale rappresentante della ricorrente il 20.12.2007, conteneva nella causale l’indicazione che la pretesa si riferiva a contributi aziendali. Inoltre, nella sezione dettaglio addebiti, veniva richiamato il verbale ispettivo relativo al periodo giugno 2003-novembre 2006. La società, come è pacifico, ricevette la notifica del verbale ispettivo, ripetutamente richiamato in giudizio, il 9 febbraio 2007 per cui va ritenuta errata l’affermazione di assoluta incolpevole ignoranza delle ragioni poste a base della pretesa contributiva sino alla costituzione in giudizio dell’INPS in primo grado ed anzi va riconosciuta la piena conoscenza, da parte dell’opponente, dei contenuti del verbale ispettivo già da parecchio tempo prima della notifica della cartella. A fronte di tali circostanze appare marginale l’affermata non piena coincidenza delle indicazioni temporali delle inadempienze contestate in cartella con quelle risultanti dal verbale ispettivo. Non sussistono, dunque, ragioni per ritenere che la necessità di richiedere mezzi istruttori si fosse manifestata solo dopo la costituzione in giudizio dell’INPS ed a seguito delle difese dell’Istituto.

9. Con il quinto e ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c.. Lamenta in particolare il mancato riconoscimento del diritto ad eccepire in compensazione del preteso debito contributivo il credito pari all’importo dei contributi versati in dipendenza delle prestazioni autonome rese da R.I. e C. alla gestione separata. La sentenza impugnata, rispondendo al motivo d’appello riferito al rigetto della eccezione di compensazione, ha affermato che tale richiesta non poteva che essere fondata sulla allegazione e sulla prova che effettivamente risultassero versati i contributi dovuti alla gestione separata in favore di R.C. ed I. nel periodo contestato. Invece, nonostante la piena conoscenza delle circostanze derivante dalla notifica del verbale ispettivo, la parte non aveva adempiuto a tale onere con ciò rendendo infondata la pretesa. La decisione è corretta giacchè grava sulla parte che invochi la compensazione l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito, quale fatto estintivo del debito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 292 del 12/01/2016; 23759/2016).

10. Il ricorso va quindi rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo in favore dell’Inps, tenendo conto che la difesa si è limitata alla sola discussione. Nulla per Equitalia E.T.R. s.p.a., rimasta intimata.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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