Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12817 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24750/2011 proposto da:

COMUNE DI GIOIOSA MAREA, (p.i. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 20,

presso l’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso l’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARIA CATENA SCIAMMETTA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CARLO ACQUAVIVA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., proprietaria di un edificio composto da dodici appartamento e circostante terreno in (OMISSIS), convenne in giudizio detto Comune innanzi al Tribunale di Patti, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno per l’usurpazione di una porzione del suo fondo, irreversibilmente trasformata al di fuori della procedura espropriativa, e per il deprezzamento dell’edificio.

Il Comune negò lo sconfinamento ed affermò di esser stato autorizzato all’immissione nel possesso per la realizzazione dei lavori di costruzione della strada panoramica, con dichiarazione sottoscritta dall’attrice. Il Tribunale, acquisita una CTU, rigettò la domanda, ma la decisione, appellata dalla B., fu ribaltata dalla Corte d’appello di Messina, che, con la sentenza indicata in epigrafe, disattesa l’eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta in appello, sia perchè il Comune aveva avuto notizia della data di inizio delle operazioni peritali, sia perchè non aveva dedotto alcun pregiudizio al diritto di difesa, condannò il Comune al risarcimento del danno, pari ad Euro 78.000,00, oltre accessori. I giudici d’appello rilevarono che, in occasione della realizzazione della strada, il Comune aveva occupato la porzione di mq. 333 della part. 638, che non era contemplata nel decreto che disponeva l’occupazione temporanea d’urgenza, e che era ravvisabile il deprezzamento del fabbricato per l’impossibilità di fruire dell’ingresso principale dell’edificio mediante autoveicoli.

Per la cassazione della sentenza, il Comune di (OMISSIS) ha proposto ricorso per sei motivi; ai quali B.A. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il Comune lamenta che la Corte territoriale ha, totalmente, ignorato l’eccezione di nullità della citazione d’appello per omessa formulazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7.

2. Col secondo motivo si formula, cautelativamente, la medesima censura sotto il profilo dell’omessa motivazione.

3. La doglianza da valutarsi sotto il primo dei dedotti profili, integrando un’ipotesi di un error in procedendo, è fondata, tenuto conto che, in effetti, la Corte territoriale non si è pronunciata sull’eccezione. Tanto, tuttavia, non comporta la cassazione della sentenza, in applicazione del principio, ispirato a condivisibili esigenze di economia processuale, secondo cui, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, la cassazione con rinvio della sentenza va evitata quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata, semprecchè, beninteso, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Il caso ricorre nella specie: le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9407 del 2013, emessa per comporre il contrasto esistente in giurisprudenza circa la necessità della formulazione dell’avvertimento, anche al giudizio di appello, ha affermato il seguente principio: l’art. 342 c.p.c., che, nel testo sostituito dalla L. n. 353 del 1990, art. 50 (qui applicabile catione temporis) “prevede che l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, “nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.” non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l’atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 dell’art. 163 c.p.c., comma 3, che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata”.

4. Con il terzo mezzo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 194, comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1. Il ricorrente riferisce che, dopo una prima convocazione per il giorno 14.5.2007, cui non aveva partecipato, il CTU lo aveva convocato per il 24.7.2007, ed, in quella occasione, aveva appreso del sopralluogo tenutosi il precedente 14.6.2007. La Corte d’Appello ha errato, lamenta il ricorrente, nel rigettare la tempestiva eccezione di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio, in quanto “l’inizio delle operazioni peritali vere e proprie” doveva individuarsi, proprio, con riferimento alla data del sopralluogo in cui erano state effettuate le operazioni di campagna, di cui esso Ente non aveva avuto notizia, con evidente suo pregiudizio. 5. Il motivo è infondato. Il ricorrente riconosce di aver avuto formale comunicazione della data d’inizio delle operazioni peritali e di non avervi presenziato, sicchè la mancata presenza al successivo incontro (di cui la sentenza afferma esser stato dato avviso telefonico al Comune, come da relazione di c.t.u.) è addebitabile a scarsa diligenza dello stesso ricorrente, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass. n. 4271 del 2004, n. 18598 del 2008; n. 6195 del 2014). Resta da aggiungere che l’inizio delle operazioni peritali va individuato proprio nel primo incontro fissato dal Consulente, e non in riferimento al contenuto dell’attività svolta, come opina il Comune, che, ad ogni modo, non esplicita affatto come ciò abbia comportato la violazione del suo diritto di difesa e quali attività siano state in tal modo precluse, avendo partecipato ai successivi incontri.

6. Col quarto motivo, si denuncia l’insufficienza della motivazione, non avendo la Corte dato conto nè della scelta di dar credito alla CTU disposta in appello, piuttosto che quella acquisita in prime cure, nè della congruità della stima, con cui era stato attribuito un valore di Euro 190,48 al mq, in assenza d’indicazione di elementi di comparazione. 7. Il motivo è infondato. La sentenza espone chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto più convincente la consulenza tecnica espletata in appello rispetto a quella di primo grado (inattendibilità del rilievo strumentale su cui la prima si era basata), indica, inoltre, il procedimento sintetico comparativo su cui si è fondata la valutazione del suolo (ricadente in zona C, con destinazione residenziale e turistico alberghiera) per relationem alle pagg. 2040 dell’elaborato peritale; restando così delineato il percorso logico della decisione ed assolto l’obbligo di motivazione (Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass. n. 3881 del 2006).

Per converso gli errori di valutazione addebitati alla consulenza in sede di merito e riportati nel ricorso, non solo, sono totalmente generici, come già evidenziato dalla Corte territoriale, e perciò non decisivi e privi di rilevanza; ma si risolvono, in concreto nell’invocazione di un diverso sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 10222 del 2009; n. 23530 del 2013).

8. Il quinto motivo, con cui si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’avvenuto riconoscimento del risarcimento del danno subito dal fabbricato è, prima ancora che infondato, inammissibile. 9. Il ricorrente, che pur riporta le allegazioni e le conclusioni di controparte nelle quali si invocava espressamente il ristoro per il deprezzamento dell’immobile (senza limitarne in alcun modo le ragioni), non chiarisce perchè il relativo riconoscimento sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 112 c.p.c. e contesta la sussistenza della relativa prova, senza tener conto che quando, come nella specie, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, e cioè comprende non solo l’incarico di valutare fatti accertati, ma anche quello di accertarli, in relazione a tale aspetto la consulenza stessa si pone come fonte oggettiva di prova.

10. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione sul punto decisivo relativo alla mancata considerazione dell’autorizzazione data dalla proprietaria all’occupazione d’urgenza del fondo, alla rinuncia a formulare osservazioni ed opposizioni relative alla procedura ed a stipulare l’atto di cessione volontaria.

11. Il motivo è inammissibile, in quanto eccentrico rispetto all’oggetto del presente giudizio risarcitorio, che muove dal presupposto – rimasto accertato – dell’occupazione senza titolo dovuta alla modifica del tracciato della strada di una parte del fondo di proprietà dell’attrice (part. 638 F. 2) diversa da quella interessata dal procedimento espropriativo, di cui, come dà atto la Corte territoriale, era stata autorizzata l’occupazione (partt. 89-90-91-92-296-402 F. 2). Il documento di cui si lamenta l’omessa considerazione non è in conclusione nè rilevante nè decisivo.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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