Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12817 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14761-2009 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE n. 78 (Studio BDL), presso lo studio dell’avvocato CINELLI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/02/2009, R.G.N. 430/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega LUIGI CALIULO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l’opposizione proposta da F.S. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore dell’INPS, delle somme dovute a titolo di differenze contributive e somme aggiuntive per avere omesso di versare in misura integrale, per il periodo dal 1.1.1990 al 31.10.1993, i contributi dovuti per gli operai a tempo determinato, in violazione della L. n. 389 del 1989, art. 1, comma 1, nella parte in cui dispone che la base imponibile da prendere a riferimento ai fini della contribuzione previdenziale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

A sostegno dell’opposizione il ricorrente aveva allegato di aver assunto quale base di calcolo dei contributi di previdenza la retribuzione corrisposta ai propri operai, siccome determinata dai cd. contratti di riallineamento per il settore ortofrutticolo nella provincia di Ascoli Piceno, previo recepimento dei suddetti contratti negli accordi aziendali stipulati con le stesse parti che avevano stipulato gli accordi provinciali, come previsto dal D.L. n. 129 del 1990, art. 2 bis.

Con sentenza del 3.2.2009 la Corte di Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto dal F. avverso la sentenza di primo grado, ritenendo, in primo luogo, che nessuno sgravio potesse essere concesso in favore delle aziende operanti nella provincia di Ascoli Piceno per periodi successivi al 31.12.1990 e, in secondo luogo, che, per il periodo precedente, il ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza delle condizioni stabilite per usufruire della deroga all’applicazione del cd. minimale retributivo (D.L. n. 129 del 1990, art. 2 bis), nè per l’applicazione della disciplina introdotta dal d.l. n. 510 del 1996, con cui era stata disposta una sanatoria delle pendenze contributive per i periodi pregressi, rilevando che l’appellante aveva sottoscritto accordi aziendali di recepimento dei programmi provinciali di riallineamento difformi dalle prescrizioni di questi ultimi.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione F.S. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, e art. 6, comma 11 convertito con modificazioni nella L. n. 389 del 1989, del D.L. n. 258 del 1988, art. 2, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 337 del 1988, sul rilievo che del D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 11, convertito nella L. n. 338 del 1989, aveva previsto che la sospensione della condizione di cui alla lettera e) del comma 9, consentendo la derogabilità del dettato del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, a favore delle imprese operanti nei territori indicati nel t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1. Nè tale conclusione era contraddetta dal dettato del D.L. n. 258 del 1988, art. 2, comma 3, convertito nella L. n. 377 del 1988, con il quale era stato stabilito che nelle province di Ascoli Piceno e Roma fino al 33.12.1990 sono concesse le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali nelle misura previste dall’art. 59 e ss. del cit. t.u. del 1978, in quanto tale previsione non implicava l’esclusione dell’area de qua da ogni ulteriore agevolazione del testo unico e dal novero delle aree contemplate al suo art. 1; anche perchè l’esonero dal minimale di cui al D.L. n. 388 del 1989, art. 1 non rientrava tra gli sgravi di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sull’assunto che la Corte territoriale, ritenendo non verificata la condizione prevista per la deroga al cd. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, consistente nella recezione con accordo aziendale dei programmi di riallineamento fissati dai contratti provinciali, e ritenendo, in particolare, che l’accordo aziendale del 14 settembre 1989 abbia stabilito retribuzioni orarie sensibilmente inferiori rispetto a | quelle previste dal contratto provinciale, non avrebbe spiegato per quale ragione debbano apprezzarsi come diversi gli importi di partenza stabiliti, rispettivamente, dal contratto provinciale e dal contratto aziendale, omettendo anche di renderli omogenei attraverso il calcolo delle maggiorazioni (non comprese nei valori indicati nel contratto aziendale). Analoghe carenze motivazionali si riscontrerebbero nella parte in cui il giudice d’appello ha dichiarato non verificate le condizioni per la sanatoria dei periodi pregressi, stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3.

3.- Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte, in tema di sgravi contributivi, per effetto del D.L. n. 258 del 1988, art. 2, comma 3, recante modifiche alla L. n. 64 del 1986, le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali nelle misure previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 sono concesse per la provincia di Ascoli Piceno fino al 31 dicembre 1990, non avendo rilevanza che il disposto del D.L. n. 510 del 1996, art. 5 convertito nella L. n. 608 del 1996, abbia dettato una particolare disciplina in materia di contratti di riallineamento retributivo e di regolarizzazione contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone contemplate dalla L. n. 1203 del 1957, art. 92, par. 3, lett. a) di ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, posto che la decisione della Commissione CEE/88/318, alla quale il citato art. 2 ha dato attuazione, ha rilevato che per talune province nelle quali erano previsti gli aiuti di cui alla L. n. 64 del 1986 e al D.P.R. n. 218 del 1978, ai sensi dell’art. 92 cit., secondo i dati per il 1985, non erano più sussistenti le condizioni per l’applicazione di detto art. 92 e che il legislatore nazionale, per quei territori, ha conseguentemente stabilito, con il citato art. 2, la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza dei benefici ivi indicati (cfr. Cass. n. 12530/2004, Cass. n. 12787/2004 e, da ultimo, Cass. n. 5719/201).

Correttamente, pertanto, risulta rigettata la domanda con riguardo al periodo successivo al 31.12.1990.

4.- Anche il secondo motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 8211/95 – in tema di sgravi contributivi a favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, il soggetto che assume di averne diritto ha l’onere di provare i relativi fatti costitutivi. Giustificatamente, dunque, viene negato il diritto agli sgravi quando il datore di lavoro non dimostri di avere assicurato ai dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, giusta la condizione posta dal D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. c) convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989. Per quanto riguarda più specificamente l’ipotesi in esame, è stato ribadito (Cass. n. 12946/2004) che l’onere di provare l’applicazione nel tempo dell’accordo provinciale di riallineamento ai fini della sanatoria per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi – prevista dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3, convertito in L. n. 608 del 1996, – è a carico dell’imprenditore che deduca a suo vantaggio gli effetti della sanatoria stessa. Con riguardo a una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, è stato affermato che, ai fini dell’applicazione dei benefici riguardanti la fiscalizzazione degli oneri sociali, il datore di lavoro che intenda godere del beneficio della sospensione della condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. a) e c) convertito in L. n. 389 del 1989, ovvero usufruire della successiva sanatoria di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 2, convertito nella L. n. 608 del 1996, deve dimostrare di avere: 1) recepito l’accordo provinciale di riallineamento retributivo concluso tra le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori aderenti o collegate a quelle nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo; 2) rispettato le forme e i tempi stabiliti dalle indicate disposizioni, programmando il graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori previsti nei corrispondenti contratti collettivi; 3) stipulato, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, gli accordi territoriali e aziendali di recepimento, provvedendone al deposito nei trenta giorni successivi presso i competenti Uffici provinciali del lavoro e della mobilità ordinaria e le sedi provinciali INPS; 4) raggiunto e mantenuto il detto riallineamento (Cass. n. 5719/2011).

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che la documentazione versata in atti non aveva soddisfatto l’onere probatorio di cui l’opponente era gravato, in quanto il contratto aziendale del 14.9.1989 non aveva recepito il contenuto del contratto aggiuntivo provinciale del 18.7.1989, posto che le retribuzioni orarie concordate in sede aziendale erano sensibilmente inferiori rispetto a quelle pattuite a livello provinciale, e poichè comunque non era documentato il deposito del detto contratto aziendale presso gli uffici e nei termini indicati dal D.L. n. 129 del 1990, art. 2 bis convertito in L. n. 210 del 1990. Quanto alle condizioni per usufruire della sanatoria dei periodi pregressi, come disposta dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5 convertito in L. n. 608 del 1996, ha osservato il giudice d’appello che neppure in questo caso il datore di lavoro aveva soddisfatto l’onere probatorio a suo carico, giacchè anche l’accordo aziendale del 21.11.1991 non aveva recepito, quanto ai valori retributivi, il contenuto del contratto provinciale di riallineamento.

Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui nella motivazione della sentenza impugnata non sarebbe stato correttamente valutato che gli elementi posti a fondamento del giudizio di comparazione tra contratto provinciale e contratto aziendale non erano omogenei, non risultano in alcun modo idonee ad infirmare il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come già detto, alla mancata dimostrazione de fatto che l’impresa avesse recepito il contenuto degli accordi provinciali di riallineamento, e così alla insussistenza delle condizioni previste ai fini dell’applicazione dei benefici riguardanti la fiscalizzazione degli oneri sociali, anche perchè, a fronte di una sentenza così motivata, l’opponente non ha indicato (nè documentato) quale sarebbe il valore delle maggiorazioni (non comprese negli importi indicati nel contratto aziendale) che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare ai fini della comparazione tra contratto provinciale e contratto aziendale; e tutto ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che il ricorrente non ha proposto specifica impugnazione avverso la statuizione, autonoma e distinta, con la quale la Corte territoriale ha affermato che non era stato comunque documentato il deposito del contratto aziendale presso gli uffici e nei termini indicati dal D.L. n. 129 del 1990, art. 2 bis convertito nella L. n. 210 del 1990, così che, almeno per quanto riguarda il beneficio della sospensione della condizione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. c) convertito nella L. n. 389 del 1989, il ricorso non potrebbe comunque trovare accoglimento, non avendo formato oggetto di censura una delle ragioni autonomamente idonea a sorreggere la decisione.

5.- In definitiva, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul pano logico e rispettosa dei principi in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

6. Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 12,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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