Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12816 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. I, 25/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Q.F.C.F., con domicilio eletto in Roma, Via G.

Palumbo n. 12, presso l’Avv. CRISCI Simonetta che lo rappresenta e

difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO E QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Roma depositato

in data 17 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorso nei confronti della Questura di Roma è stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato benchè l’Ufficio non fosse stato difeso dalla stessa nel giudizio di merito;

ritenuta la nullità della notifica e la necessità della sua rinnovazione.

PQM

Ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alla Questura di Roma entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla cancelleria per la riconsegna del fascicolo al relatore.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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