Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12816 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.22/05/2017),  n. 12816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1058/2012 proposto da:

L.F.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PASQUALE MOSCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO

TARSITANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA VALLE S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 808/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/08/2011 R.G.N. 2678/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO GUGLIELMINI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto dal L.A. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla datrice di lavoro, società La valle in liquidazione, nei confronti del dipendente per i danni causati all’autobus da questi guidato in conseguenza di un sinistro avvenuto per la sua condotta imprudente. Il primo giudice aveva liquidato il danno secondo equità.

2) La corte d’appello ha ritenuto infondata la censura dell’appellante alla sentenza di primo grado secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato l’art. 68 del CCNL del settore sul punto della non necessità della preventiva contestazione del fatto al lavoratore prima di richiedere il ristoro dei danni.

3) Secondo la corte la responsabilità del lavoratore per i danni cagionati nello svolgimento della propria prestazione discende direttamente dalla violazione non dell’art. 2104 c.c., ma dall’art. 1218 c.c., norma che non condiziona in alcun modo l’insorgere della responsabilità del prestatore ad una preventiva contestazione. Tale conclusione, secondo la corte, si ricava altresì dalla stessa lettura dell’art. 68 del contratto collettivo che impone la contestazione solo nel caso di trattenute dirette sulla retribuzione del lavoratore in caso di danni imputabili al dipendente. Poichè nel caso in esame nessuna trattenuta vi era stata, non vi era alcuna necessità di previa contestazione.

4) La Corte ha poi respinto anche l’ulteriore motivo di appello relativo alla ritenuta responsabilità del L. per i danni cagionati, ritenendo che il datore di lavoro avesse assolto l’onere di prova a suo carico, risultando la condotta di guida imprudente e negligente dalla documentazione prodotta dalla società, in particolare i verbali di contravvenzione elevati al lavoratore dalla polizia Stradale (in cui si contestava una velocità superiore a quella consentita, in non aver agevolato la manovra di sorpasso e il non aver mantenuto una distanza tale da arrestare il mezzo in condizioni di sicurezza, evitando il sinistro), in assenza di alcuna prova contraria offerta dal L.. Ha infine ritenuto congrua la somma liquidata dal primo giudice, sia in ragione dell’ammissione, in astratto, dei danni verificatisi, sia del preventivo prodotto dalla società, analitico e coincidente con le descrizioni fatte dallo stesso lavoratore.

5) Ha proposto ricorso per cassazione il L., affidato a due motivi. Non si è costituita la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6) Va preliminarmente rilevato che è nulla la costituzione effettuata all’udienza di discussione dalla società La Valle srl con memoria, per partecipare alla discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1; ciò in quanto la procura speciale alle liti, conferita con scrittura privata dal legale rappresentante della società al difensore, è nulla. La firma risulta infatti autenticata da un funzionario comunale incaricato dal sindaco, che è persona non abilitata a tale potere di autenticazione (cfr. Cass. 30.08.2013 n. 19966).

7) Con il primo motivo di ricorso il L. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del CCNL e degli artt. 1362, 1263, 2014 e 2016 c.c., in relazione art. 360, comma 1, n. 3, oltre che insufficienza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo il ricorrente la Corte avrebbe offerto una deficitaria e contraddittoria interpretazione dell’art. 68 del CCNL, non avendo valutato complessivamente le clausole di tale contratto al fine di accertare l’effettiva volontà dei contraenti collettivi. La Corte avrebbe infatti erroneamente ritenuto discrezionale la scelta del datore di lavoro di una preventiva contestazione, tesi interpretativa che peraltro contrasterebbe con un precedente diverso orientamento della stessa corte catanzarese che aveva invece ritenuto che il datore di lavoro deve sempre procedere alla contestazione del danno quando ne richiede il pagamento. Secondo il ricorrente una simile interpretazione troverebbe la sua logica nella possibilità che la violazione del dovere di diligenza del lavoratore di cui all’art. 2104 c.c., possa dare luogo, ai sensi dell’art. 2106 c.c., all’applicazione di una sanzione disciplinare che richiede, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, l’immediatezza della contestazione.

8) Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile perchè viola il principio di autosufficienza non essendo stato trascritto per intero l’art. 68 del CCNL, laddove invece dalla stessa sentenza impugnata e dal ricorso si ricava che la clausola contrattuale è articolata in due parti con distinte disposizioni volte a regolare compiutamente la fattispecie, così che l’interpretazione delle singole parti non può prescindere dalla lettura dell’intera clausola ai sensi dell’art. 1363 c.c.. Conseguentemente il motivo diretto a censurare la sentenza per l’interpretazione di una parte della clausola denunziata come errata ai sensi dell’art. 1362 c.c., per essere sufficiente, deve contenere l’integrale trascrizione dell’intera clausola (così Cass. n. 12775/2004, Cass. n. 11834/2009).

9) Il motivo è comunque infondato. La corte territoriale ha correttamente motivato laddove ha evidenziato che l’inadempimento ex art. 1218 c.c., non condiziona in alcun modo l’insorgere della responsabilità del prestatore ad una preventiva contestazione, trattandosi di due profili diversi, l’uno diretto a garantire le difese del lavoratore per le possibili sanzioni disciplinari applicabili, l’altro ad individuare esclusivamente una eventuale responsabilità risarcitoria per inesatto adempimento. Non a caso la norma contrattuale di cui all’art. 68 cit. richiede la preventiva contestazione solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ritenga di disporre delle trattenute dirette sulla retribuzione, quindi di adottare direttamente un provvedimento economico di natura in qualche modo sanzionatoria nei confronti del dipendente.

10) Con il secondo motivo di ricorso il L. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè un’ omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Avrebbe errato la Corte nel prendere a fondamento della responsabilità del L. e quindi della violazione da parte sua degli obblighi di diligenza i verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul posto del sinistro, trattandosi di documentazione costituita da accertamenti eseguiti dalla polizia Stradale nell’immediatezza dell’incidente stradale, senza che fosse tuttavia integrata da rilievi planimetrici e fotografici e senza che la Corte si fosse avveduta che tali rilievi non risultassero prodotti: l’unico atto prodotto sarebbe un verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. del 15.12.2001, verbale che tuttavia fa fede solo con riferimento a fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali.

11) Anche tale motivo è infondato. La corte territoriale ha adeguatamente motivato rilevando che erano stati allegati i verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia stradale, verbali contenenti in particolare anche i rilievi relativi alla velocità sostenuta, superiore a quella consentita per legge e ricavata dall’esame diretto della velocità tramite il disco di registrazione. La sentenza quindi ha fatto buon governo della valutazione, ai fini probatori ai sensi dell’art. 2700 c.c., della documentazione prodotta dalla società, che si riferiva non a giudizi o apprezzamenti dei pubblici ufficiali contenuti nel verbali, ma anche ad operazioni di rilievi effettuati direttamente, indipendentemente dall’aver essi assistito materialmente al sinistro.

12) Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Non segue alcuna pronuncia sulle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna valida attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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