Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12815 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22872/2013 proposto da:

G.L., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso l’avvocato MARIA

TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.;

nnchè da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso l’avvocato ANTONELLA SUCCI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso l’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5532/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BARBANTINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

SERRATORE GIANFRANCO, con delega avv. SUCCI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Velletri con sentenza parziale 4 febbraio 2008 dichiarava la separazione personale dei coniugi sigg. S.M. e G.L. e con successiva sentenza 11 novembre 2009 determinava nella somma di Euro 2000,00, oltre rivalutazione, l’assegno di mantenimento in favore della G..

In accoglimento parziale del successivo gravame del sig. S., la Corte d’appello di Roma con sentenza 8 novembre 2012 rideterminava in Euro 1033,00 il contributo di mantenimento in favore della moglie, tenuto conto dei redditi hinc et inde dichiarati e di quelli presumibilmente derivanti dalla collaborazione della G. nel negozio del fratello.

Avverso la sentenza, non notificata, la sig.ra G. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 14 ottobre 2013.

Deduceva:

1) la violazione di legge nell’errata valutazione delle condizioni economiche dei coniugi;

2) la carenza di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel suo avvenuto rilascio, alla proprietaria, dell’appartamento da questa già concesso in comodato ed adibito a casa coniugale.

Il sig. S. resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resisteva la sig.ra G. con controricorso.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento, sebbene la domanda originaria, non modificata nel termine concesso dal presidente del tribunale di Velletri, contemplasse solo la separazione personale;

2) la violazione dell’art. 156 c.c., nella previsione di un assegno di mantenimento, in carenza dei presupposti di legge.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

All’udienza del 13 aprile 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione degli elementi probatori presi in considerazione dalla Corte d’appello di Roma, volta ad introdurre un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa sede: mediante richiamo, perfino, di prove testimoniali e documentali extratestuali. In sostanza, mira infatti ad un diverso apprezzamento del divario di reddito rispetto al coniuge che la corte territoriale ha accertato, sulla scorta di una disamina analitica delle rispettive situazioni patrimoniali, inclusi i verosimili redditi ulteriori, non dichiarati, derivanti dalla collaborazione della sig.ra G. nel negozio del fratello, come da deposizioni testimoniali.

Nella motivazione si dà specificamente atto che la ricorrente è socia accomandante di una società, comproprietaria di vari immobili in (OMISSIS); che ella ha la proprietà di altro locale, sfitto e tenuto a sua disposizione; e che infine risiede in un appartamento di cui è comproprietaria pro quota.

Nessun vizio di motivazione, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato, è dato quindi rinvenire nella sentenza impugnata, che dà conto esaurientemente della determinazione dell’assegno di mantenimento, sottratta a sindacato di merito in sede di legittimità.

Passando ora alla disamina del ricorso incidentale, il primo motivo è infondato.

La formulazione della domanda nell’atto di citazione conteneva anche la richiesta di “provvedimenti temporanei anche di natura economica in relazione alle posizioni economiche al tenore di vita dei coniugi”. Tale petitum, già enunciato in funzione dei provvedimenti provvisori, era idoneo altresì a prefigurare, in concreto, la domanda di merito: non essendo certo ipotizzabile una decadenza per effetto della sua omessa reiterazione formale nel termine prescritto dal presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 709 c.p.c., comma 3, di cui la parte non si è avvalsa per precisare o emendare la prospettazione iniziale; da intendersi, quindi, invariata.

Il secondo motivo appare inammissibile, volto com’è a proporre una difforme valutazione di merito degli elementi probatori apprezzati in sentenza.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, con compensazione delle spese di giudizio;

– Si dà atto della sussistenza sia per il ricorso principale, sia per il ricorso incidentale, dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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