Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12814 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7855-2014 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. CATERINA

DA SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato BARBARA NIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GRECO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 39/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La signora S.M.S. impugnava nel 1984 l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato in aumento, ai fini dell’imposta di registro, il valore di un immobile di sua proprietà. La commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza depositata il 28 ottobre 2002, riduceva il valore accertato. Detta sentenza era appellata in data 23 maggio 2007 dalla contribuente la quale deduceva la nullità della sentenza in quanto aveva partecipato al giudizio senza assistenza tecnica, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 31, ed inoltre l’avviso di comunicazione dell’udienza di trattazione non era stato tempestivamente comunicato. La commissione tributaria regionale dichiarava l’appello inammissibile per decorrenza dei termini per proporre impugnazione. A tal punto l’agenzia delle entrate notificava l’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro dovuta sulla base del valore accertato in via definitiva. La contribuente impugnava detto avviso sostenendo che la sentenza della CTP di Roma depositata il 28 ottobre 2002 era inesistente di talchè non si poteva affermare che essa fosse passata in giudicato in quanto il giudizio si era svolto senza che la parte fosse munita di assistenza tecnica e senza che l’avviso di trattazione dell’udienza fosse stato tempestivamente notificato. La CTP di Roma rigettava ii ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio sul rilievo che la sentenza di primo grado pronunciata a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto, a fronte della dedotta inesistenza del giudizio relativo alla pregressa impugnazione dell’avviso di accertamento, il giudice tributario d’appello aveva ritenuto che la questione fosse preclusa per l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il predetto giudizio impugnatorio. Ed invero l’inesistenza del giudizio e della conseguente sentenza derivava dal fatto che la contribuente era priva di assistenza tecnica e dal fatto che l’avviso di trattazione dell’udienza non era stato notificato con almeno trenta giorni di anticipo.

2. Osserva il collegio che la censura è infondata per la ragione che, come già condivisibilmente affermato da questa Corte, nel processo tributario, l’omissione da parte del giudice adito nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 Euro, ovvero in quelle assoggettate al regime transitorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79, comma 2, dell’ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di difensore ai sensi del citato decreto, art. 12, comma 5, dà luogo ad una nullità, che si riflette sulla sentenza, di natura non assoluta (non attinendo alla costituzione del contraddittorio) bensì relativa, la quale, pertanto, non essendo rilevabile d’ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica, senza che incida sul decorso del termine di impugnazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., e del menzionato decreto, art. 38, u.c., dovendosi considerare, alla stregua dell’art. 22, comma 1, la parte stessa ritualmente costituita in primo grado e, quindi, a conoscenza del processo (Cass. n. 839 del 17/01/2014; cfr. Cass. n. 11435 del 11/05/2018 e Cass. n. 1245 dei 18/01/2017).

Quanto al rilievo secondo cui sussisteva l’inesistenza della sentenza pronunciata dalla CTP di Roma e depositata il 28 ottobre 2002 poichè l’avviso di trattazione non era stato notificato con almeno trenta giorni di anticipo, si osserva che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicchè, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 28843 del 01/12/2017). Orbene, va rilevato che da un lato la parte non ha dedotto che il minor tempo concesso, rispetto ai trenta giorni previsti, abbia compromesso il suo diritto di difesa, dall’altro trattasi comunque di motivo di nullità della sentenza, e non già di inesistenza, che la parte avrebbe dovuto far valere con l’appello da proporsi tempestivamente avverso la sentenza.

Ne consegue che la sentenza pronunciata dalla CTP di Roma e depositata il 28 ottobre 2002 era passata in giudicato per omessa tempestiva impugnazione e che il consequenziale avviso di liquidazione è stato legittimamente emesso.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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