Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12814 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15912/2009 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. SANTAGATI Antonio,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LONGASERO COSTRUZIONI SRL, A.F.M., COMPAGNIA

ASSICURATRICE UNIPOL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 492/2008 del TRIBUNALE di GELA del 9.10.08,

depositata l’11/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1. Con ricorso notificato il 29 giugno 2009 G.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata depositata in data 11 ottobre 2008 dal Tribunale di Gela che aveva maggiorato le 12% le spese liquidate in primo grado e confermato nel resto la sentenza del Giudice di Pace, il quale aveva condannato la Compagnia Assicuratrice Unipol, Longasero Costruzioni S.r.l. e A.F. M. a pagargli Euro 2.333,51 a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2. La formulazione dei tre motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1213, 1219, 2043 e 1223 c.c., art. 1224 c.c., comma 2, e vizio di motivazione per la mancata liquidazione della rivalutazione monetaria che il Tribunale, seppur riconoscendola dovuta, con motivazione apparente e contraddittoria ha ritenuto compresa negli importi già liquidati.

La censura si basa su una serie di calcoli che, evidentemente, non possono essere controllati dal giudice di legittimità e che rendono necessario esame degli atti e della tabelle applicate dal Tribunale, cioè attività riservate al giudice di merito. Infatti il quesito finale non da ragione delle numerose violazioni di norme di diritto denunciate e non postula l’enunciazione di un principio di diritto difforme da quello applicato dalla sentenza impugnata, la quale ha esplicitamente riconosciuto che l’obbligazione risarcitoria da fatto illecito ha natura di debito di valore e, come tale, deve reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato ed è sottratta al principio nominalistico garantendo la rivalutazione della prestazione monetaria dovuta, ma chiede una verifica aritmetica della liquidazione e, quindi, un apprezzamento di merito.

Con riferimento al vizio di motivazione è sufficiente rilevare che la contraddittorietà della motivazione censurabile in sede di legittimità deve essere un vizio intrinseco alla sentenza impugnata, nel senso che esso ricorre quando le affermazioni contenute in una sua parte contrastano irrimediabilmente con quelle espresse in altra sua parte si da rendere incomprensibile la ratio decidendi. La censura in esame non contiene in nessuna sua parte un momento di sintesi idoneo a dimostrare un vizio riconducibile al parametro sopra enunciato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 1 Cost. e vizio della motivazione, insufficiente e contraddittoria, per la mancata liquidazione delle spese della CTP. Il Tribunale ha spiegato di avere rinvenuto in atti solo un preventivo che non permette di ritenere provato l’effettivo esborso.

Il ricorrente formula un quesito, che non dimostra la violazione delle norme indicate, nel quale da per scontato di avere versato in atti la ricevuta fiscale. In tal modo si verterebbe, semmai, in tema di vizio revocatorio. Peraltro non è stato allegato il documento, nè indicato ove sia stato prodotto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 62 disp. att. c.p.c., L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, D.M. 22 giugno 1982, art. 4 e vizio di motivazione per l’errata liquidazione delle spese e compensi del giudizio di primo grado, in misura inferiore a quelli indicati nella nota spese prodotta. Il quesito finale prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha analiticamente esaminato l’attività svolta nel giudizio di primo grado e ha fatto leva sulla non complessità della controversia, sul numero effettivo di udienze di trattazione, sulla omessa documentazione della discussone orale.

4. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente;

Costui ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dalla intimata Unipol;

5. Ritenuto che, non essendovi altri ricorsi da decidere, vada dichiarata l’estinzione del processo;

visti gli artt. 380 bis, 390 e 391, cod. proc. civ..

PQM

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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