Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12814 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16009/2011 proposto da:

O.D., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 5, presso l’avvocato ENRICO

GIANNUBILO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEONARDO MARCONI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso l’avvocato GIORGIO ASSUMMA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PIERO

BIANCOLELLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CAIRO EDITORE;

– intimata –

nonchè da:

CAIRO EDITORE S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

R. FAURO 62, presso l’avvocato GIANLUIGI ABBRUZZESE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLO SINISCALCHI, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

O.D., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1124/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MASSIMO MIRAGLIA, con delega

orale dell’avv. GIANNUBILO, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale CAIRO

EDITORE, l’Avvocato SIMONA VALENTINI, con delega, che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dei motivi

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, per l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.D., in arte G.G., convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Milano la Cairo Editore s.p.a. e M. S., onde sentir accertare l’illiceità di un servizio apparso nell’anno (OMISSIS) sul giornale (OMISSIS), nel quale egli aveva riscontrato l’abusiva riproduzione di un proprio racconto (“(OMISSIS)”) e l’illegittima invasione, anche mediante fotografie, della vita privata. Chiese la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Radicatosi il contraddittorio, la società contestò la pretesa da entrambi i punti di vista, eccependo di essere stata autorizzata alla pubblicazione del racconto da (OMISSIS), curatrice dell’opera che era stata destinata alla gratuita distribuzione, su iniziativa del comune di (OMISSIS), negli stabilimenti balneari cittadini. Sostenne che il servizio fotografico era stato a sua volta autorizzato dall’attore e che le informazioni sulla sua vita privata erano infine di pubblico dominio. Alla difesa della società si associò il direttore del periodico.

Il tribunale accolse la domanda quantificando il risarcimento in Euro 30.000,00.

I convenuti proposero appello ed egualmente fece, in via incidentale, O..

La corte d’appello di Milano, con sentenza in data 16-42010, non notificata, in parziale riforma della decisione, ha confermato il carattere illecito della pubblicazione del racconto, ma ha rigettato la domanda risarcitoria involgente la presunta lesione del diritto alla riservatezza. Ha quindi rideterminando l’ammontare del danno risarcibile in Euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Avverso la sentenza O. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo.

La società Cairo Editore ha replicato con controricorso, prospettando due motivi di ricorso incidentale.

M. si è costituito a sua volta con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso principale è dedotta la falsa applicazione dell’art. 137 codice della privacy, nonchè l’omessa motivazione della sentenza su fatto decisivo.

Premesso che nella rivista erano state pubblicate fotografie risalenti ad alcuni anni prima, riguardanti la relazione sentimentale avutasi tra il ricorrente e l’attrice G.E., e che invece l’unico elemento inteso a collocarle temporalmente, nella didascalia desumibile dall’uso del verbo al presente (“vediamo”), era idoneo a ingenerare nel lettore la convinzione che le foto erano state scattate nel medesimo anno del servizio ((OMISSIS)); tanto premesso, si sostiene che sarebbe stato infranto il criterio di verità quanto all’abbinamento dell’immagine, e che la corte d’appello avrebbe omesso di considerare che il diritto alla privacy era stato violato giustappunto in quanto la notizia abbinata alle foto era risultata falsa e decontestualizzata temporalmente, avendo lasciato intendere che il tutto fosse da collocare nel (OMISSIS), anno di pubblicazione del servizio, e non in epoca anteriore, non essendo state l’opera narrativa e le foto in alcun modo assimilabili o riconducibili al medesimo evento.

2. – Il ricorso principale va disatteso perchè incentrato su tesi inconsistentemente volta a sindacare uno dei profili di merito della controversia.

Secondo questa tesi, il punto essenziale ai fini della ipotizzata lesione del diritto alla riservatezza sarebbe stato costituito non dalla pubblicazione delle fotografie in sè, quanto dalla non precisa, e comunque fuorviante, indicazione dell’epoca di realizzazione.

Ma, anche a voler prescindere dalla difficoltà di considerare in sè lesivo un simile aspetto, la corte d’appello ha dato risposta alla doglianza,, osservando che il testo pubblicato dalla rivista conteneva “tutte le informazioni diacroniche” che consentivano “di collocare gli altri elementi della pubblicazione in modo appropriato”, essendo stata indicata la data dell’inizio e della fine della relazione tra i due personaggi (1996 e 2000). Questo, secondo la corte d’appello, aveva permesso “di contestualizzare le foto”, le quali erano state contraddistinte da una data o da un’epoca di realizzazione nettamente evincibile e “portata a conoscenza dei lettori”.

La valutazione anzidetta – secondo la quale dovevasi escludere che le foto fossero state decontestualizzate – integra un elemento di merito.

Essa non è implausibile e giova a elidere il fondamento della pretesa, avendo la corte d’appello ulteriormente osservato che a sostegno della domanda rimaneva solo l’ipotesi avanzata dal giornale di una ripresa della relazione; la quale però – e al riguardo non v’è censura – era stata basata su fatti non smentiti e formulata in termini così prudenti da risultare addirittura noiosi e insignificanti per un lettore di giornale scandalistico.

Consegue che il ricorso principale, essenzialmente incentrato su diversa valutazione dei fatti dalla corte di merito attentamente considerati e come sopra plausibilmente ricostruiti, deve essere rigettato.

3. – Col primo motivo del ricorso incidentale, la società Cairo deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e l’errata applicazione di legge in relazione all’affermata sussistenza della responsabilità risarcitoria per violazione del contratto di edizione.

Si lamenta che la corte d’appello abbia riscontrato la lesione del diritto di utilizzazione economica facendo ricorso a ragionamenti puramente presuntivi non supportati dalla documentazione in atti, giacchè nessun dubbio poteva esservi sul fatto che la curatrice del racconto ((OMISSIS)) avesse rassicurato il giornalista e il direttore del periodico in ordine all’esistenza dell’autorizzazione per pubblicarlo sul periodico (OMISSIS). La corte avrebbe errato nel ritenere insufficiente tale risultanza probatoria facendo leva sulla necessità del previo trasferimento della titolarità del diritto per iscritto, in quanto la forma, ai fini di cui all’art. 110 L.a., non era richiesta ad substantiam ma solo ad probationem.

4. – Il motivo congloba censure afferenti la motivazione della sentenza e la soluzione della sottesa questione di diritto. L’editore sostiene di aver confidato nella dichiarazione della (OMISSIS), che appariva titolata a interloquire sul punto, essendo colei che aveva già curato la distribuzione dell’opera e che, quindi, poteva considerarsi come legittimo possessore dei diritti di utilizzazione economica del racconto ai sensi dell’art. 167 l.a..

Sennonchè il motivo è inammissibile perchè non tiene conto dell’effettiva ratio della statuizione impugnata.

La sentenza, con statuizione sul punto non censurata, ha affermato che alla (OMISSIS) erano stati ceduti “i diritti di utilizzazione (..) per una sola ed unica pubblicazione nella raccolta dal titolo 2^ racconti di (OMISSIS)”. Si era trattato cioè di una cessione del diritto di utilizzazione per un’unica pubblicazione su raccolta avente esclusiva finalità di promozione e celebrazione di località balneare. Sicchè – sempre in base all’accertamento del giudice di merito – la cessionaria non aveva alcun diritto a cedere a terzi alcunchè, dovendo ritenersi tutte le ulteriori e diverse pubblicazioni illecite per violazione del diritto assoluto di cui all’art. 12 della l.a..

Ora, nella parte attinente alla non corretta considerazione del materiale probatorio, il motivo del ricorso appare rivolto a sindacare il merito della valutazione della corte d’appello che risulta tesa a escludere la buona fede dell’editore.

Invero, la corte di merito non ha considerato credibile quanto da egli dedotto a discolpa, nonostante l’omessa visione dell’atto di cessione del diritto.

In questa prospettiva l’impugnata sentenza ha affermato che era onere dell’editore controllare la titolarità del diritto in capo alla (OMISSIS); diritto che costei non aveva affatto e che, dunque, non poteva porre a fondamento di una valida autorizzazione.

Ebbene non si apprezza, in simile ragionamento, la sussistenza di una violazione in iure, dal momento che, ai sensi dell’art. 110 l.a., la trasmissione dei diritti di utilizzazione – la cui previa verifica, nell’attuale contesto, era doverosa e che sola avrebbe potuto integrare la buona fede dell’editore – doveva essere provata per iscritto.

Per cui in definitiva l’intero argomentare della società Cairo difetta di costrutto, una volta appurato che la legittimazione del soggetto contattato ((OMISSIS)), ai fini dell’autorizzazione, non era stata verificata affatto.

5. – Il motivo è inoltre infondato nel riferimento all’art. 167 l.a., secondo cui i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla legge “possono essere fatti valere giudizialmente anche da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi”.

Seppure con le peculiarità costituite dal riferimento all’opera dell’ingegno, che non è suscettibile di possesso esclusivo, secondo la nozione propria dell’art. 1140 c.c. e segg., non essendo configurabile alfine una relazione di fatto col bene tale da impedirne in sè l’utilizzazione anche da parte di altri, l’art. 167 ha inteso assicurare la possibilità di far valere i diritti, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede, nei confronti di eventuali contraffattori (v. Sez. 1^ n. 30082-11).

La norma però non ha innovato i principi che attengono alla natura immateriale dell’opera e ai modi di acquisto dei diritti a essa inerenti. Dunque non risulta violata, nè falsamente applicata, dalla corte d’appello, essendo stata esclusa la condizione presupposta di possibile affidamento dell’editore nell’altrui possesso di buona fede, ed essendo stato altresì appurato che non veniva in considerazione il rapporto tra l’utilizzatore ed eventuali terzi contraffattori, ma quello tra l’utilizzatore (in tal guisa dal giudice del merito ritenuto abusivo) e l’autore.

6. – Col secondo motivo di ricorso incidentale, Cairo editore denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e l’errata applicazione di legge in relazione alla quantificazione del danno.

Si sostiene che il danno da perdita di chance non poteva essere risarcito in quanto solo ipotetico, giacchè non erano stati allegati e dimostrati i suoi elementi costitutivi.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza, in replica ad analogo rilievo fatto in sede di appello, ha ritenuto esistente il pregiudizio economico, quanto meno sotto il profilo della perdita di chance, e ha valorizzato la notorietà dell’autore nel suo specifico campo.

Ha quindi affermato che, pur non essendo O. uno scrittore professionista, tale notorietà poteva comportare che distinti editori prendessero interesse alla pubblicazione dell’opera letteraria.

Una siffatta concreta chance di utilizzazione economica è stata ritenuta compromessa e, trattandosi di entità potenziale indimostrabile compiutamente, il danno è stato liquidato facendo ricorso ai poteri equitativi ex art. 1226 c.c..

La soluzione è congruamente motivata e immune da errori giuridici, dal momento che è pacifico, ai fini del danno patrimoniale da perdita di chance, che la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione (v. tra le tante Sez. lav.

n. 18207-14).

A tal riguardo certamente incombe sul danneggiato l’onere di provare il nesso di causalità tra l’illecito e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere il vantaggio economico tradito.

Ma la prova può essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche in modo presuntivo.

I dati indicati dall’impugnata sentenza soddisfano, in punto di fatto, tale requisito, essendo stato il relativo giudizio espresso con accertamento congruamente articolato e non censurabile in sede di legittimità.

7. – In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati e tanto comporta la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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