Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12814 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 13/05/2021), n.12814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27757-2016 proposto da:

P.S., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

L.GO DEI LOMBARDI, 4, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO ARENA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2463/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2463/VI/16 del 14 marzo 2016, depositata il 28 aprile 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 26604/14, di rigetto del ricorso proposto dai contribuenti G.R. e P.S. avverso l’avviso di liquidazione col quale la Agenzia delle entrate aveva proceduto al recupero parziale a tassazione del credito di imposta, utilizzato dai contribuenti, ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2, all’atto della registrazione del rogito di acquisto immobiliare del (OMISSIS), in relazione ai precedenti atti pubblici di acquisto, con tariffa agevolata, del (OMISSIS) e del (OMISSIS).

2. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, con atto del 22 novembre 2016, affidato a un unico motivo.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 30 dicembre 2016.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – osservando: è “pregiudiziale” la considerazione che non può concorrere a integrare il credito di imposta (vantato dai contribuenti, all’atto della registrazione del rogito del (OMISSIS)) il tributo corrisposto da costoro in relazione alla precedente compravendita del (OMISSIS), in quanto detto, precedente acquisto era anteriore alla entrata in vigore della norma che ha introdotto il beneficio.

2. – I ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, nonchè “erroneità, illogicità e ingiustizia della sentenza”.

I contribuenti censurano l’esclusione del credito di imposta correlato al rogito del (OMISSIS); obiettano, in proposito, che il chiaro tenore testuale della disposizione consente la fruizione della agevolazione in relazione a tutti gli acquisti intervenuti dopo il 1 gennaio 1999, “indipendentemente dalla data del primo acquisto”, il quale è, pertanto, espressamente disancorato da ogni limite temporale: soggiungono, quindi, che concorrono a integrare il credito di imposta non solo i versamenti in contanti, ma anche gli importi corrisposti mediante compensazione, in relazione ai precedenti acquisti agevolati.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1 – La L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7 (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali) recita al comma 1 – per quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – “Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al testo unico della disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte I, art. 1, nota II-bis, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. (…) L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto”.

Dalla piana esegesi della disposizione risulta che, ai fini della fruizione della reiterazione della agevolazione, la legge – in relazione al profilo del diritto intertemporale – esige soltanto che il nuovo atto di acquisto intervenga successivamente al 10 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 1998, n. 448).

La tesi della Commissione tributaria regionale, secondo la quale sarebbe necessario il concorso della ulteriore condizione che anche l’acquisto agevolato presupposto sia posteriore alla data di entrata in vigore della legge, è resistita dal tenore testuale della norma.

La superiore disposizione, infatti, espressamente stabilisce, colla forma avverbiale “indipendentemente”, che il dato temporale del precedente acquisto agevolato non è in alcun modo collegato alla data di entrata in vigore della legge de qua, sicchè ben può essere anteriore a tale data.

2.2 – Deve, pertanto, enunciarsi ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

“Ai fini della attribuzione del credito di imposta – fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, spettante, a norma della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 1, ai contribuenti che acquistano, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista per l’imposta di registro e l’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’ altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al T.U. delle disposizioni sull’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte I, art. 1, Nota II-bis – non è necessario che l’acquisto agevolato presupposto sia intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 23 dicembre 1998, cit., che ha introdotto il beneficio.”.

3.3 – Conseguono pertanto raccoglimento del ricorso, la cassa zi o n e della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale, uniformandosi al superiore principio di diritto, accerterà se ricorrano i presupposti e le condizioni per la agevolazione in parola.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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