Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12813 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28194/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

F.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele

Filiberto n. 61, presso lo studio dell’avv. Valter Arnaldo Pecoraro,

che la rappresenta e difende con l’avv. Paolo Di Tursi, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 47/14/13 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata in data 7 maggio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana in Livorno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a recupero a tassazione a fini Irpef di maggior reddito derivante dal possesso di beni indice e al sostenimento di spese per incremento patrimoniale da parte della contribuente F.I.per l’anno di imposta 2006.

2. La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate dichiarando di condividere quanto accertato dai primi giudici e rilevando che “il redditometro riveste la caratteristica di presunzione semplice. Ben avrebbe fatto l’Ufficio ad instaurare un contraddittorio con il contribuente per rilevare l’effettiva capacità contributive, anche in considerazione dell’apporto patrimoniale e di sostenibilità del proprio convivente”.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi; F.I.resiste con controricorso contenente ricorso incidentale per tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e 5, (secondo la formulazione vigente pro tempore), del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, e del D.L.n. 78 del 2010, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” deducendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che l’accertamento di fondava su precise deduzioni di fatto in tema del possesso di beni indice (un’automobile di lusso e un appartamento cointestato con il convivente), di talchè erano state dedotte in giudizio precise prove della pretesa tributaria, del tutto erronea rivelandosi pertanto l’affermazione del giudice di circa l’insufficienza della prova solo presuntiva offerta in lite.

b. Secondo motivo: “Insufficiente motivazione (e comunque “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5,” deducendo il vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la CTR in relazione al mancato esame delle allegazioni probatorie offerte nel processo a sostegno della tesi erariale.

c. Terzo motivo: “Nullità per violazione del divieto di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4,” deducendo la “scarna motivazione” della CTR in tema di contributo del convivente agli acquisti cointestati alla contribuente, peraltro estesa a giustificare l’intera contestazione senza alcuna deduzione della parte in proposito.

2. F.I.argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, e per l’ipotesi di suo accoglimento, formula ricorso incidentale condizionato affidato alle seguenti deduzioni:

a. Illegittimità dell’avviso di accertamento per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del capo dell’Ufficio, come imposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e dell’assenza di produzione di delega scritta (nei confronti del sottoscrittore) avente numero di protocollo e data certa come predicato dalla Giurisprudenza (su tutte CTR Lazio, n. 108 del 11.7.2005).

b. Mancata sottoscrizione dell’appello da parte del Direttore dell’Agenzia. Assenza di produzione di delega scritta (nei confronti del sottoscrittore) avente numero di protocollo e data certa come predicato dalla Giurisprudenza.

c. Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2, circa l’informativa sulla possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa.

3. Il ricorso principale va accolto.

4. Il primo e il terzo motivo sono fondati. L’Agenzia delle Entrate lamenta l’omessa considerazione delle allegazioni contestate con l’avviso di accertamento, che ritiene di aver corroborato in giudizio con elementi probatori, ritrascritti nel ricorso, più che sufficienti a validare la pretesa impositiva. Rileva la Corte che, in effetti, la sentenza impugnata, dopo aver mostrato di ben avvedersi nella parte espositiva della domanda formulata e devoluta al proprio giudizio, limita la motivazione a una dichiarazione di condivisione della sentenza di primo grado, all’affermazione della natura di presunzione semplice del c.d. “redditometro”, all’affermata necessità di instaurazione del contraddittorio col contribuente e alla sussistenza di un non meglio specificato “apporto patrimoniale” fornito alla contribuente da un altrettanto non meglio individuato “convivente”. Tali argomenti non sono, tuttavia, idonei a raggiungere il “minimo motivazionale” che la giurisprudenza di questa Corte richiede per escludere la nullità della sentenza per motivazione apparente. Questa Corte ha osservato come, ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (Cass. 32980/18; Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; id n. 15964/16 e 1236/06). Se ciò non avviene, la sentenza diviene apparente (vedi SS.UU. citate), poichè le parti e il giudice dell’eventuale impugnazione non sono poste minimamente in grado di comprendere il ragionamento logico-inferenziale compiuto per giungere alla decisione.

5. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dalla dichiarata nullità della pronuncia impugnata.

6. Il ricorso incidentale della contribuente è inammissibile, siccome contenente la mera riproposizione delle difese di merito della parte totalmente vittoriosa in grado di appello che, come tali, potranno essere riproposte in sede di giudizio di rinvio.

7. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase. Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione a carico della ricorrente incidentale del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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