Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12813 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.22/05/2017),  n. 12813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20983/2015 proposto da:

R.M.E., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

SAVARESE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

UNICREDIT S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, ANTONELLA LO

SINNO, FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M.E. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

SAVARESE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5624/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2015 R.G.N. 52/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato SAVARESE ROBERTO;

udito l’Avvocato LO SINNO ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 11763/14 il Tribunale di Roma rigettava l’impugnativa, proposta da R.M.E. nei confronti di UNICREDIT S.p.A., del licenziamento intimatole il 30.11.12 nell’ambito d’una procedura di riduzione di personale ex lege n. 223 del 1991.

2. Con sentenza pubblicata il 1.7.2015 la Corte d’appello di Roma confermava la legittimità del licenziamento, ma riconosceva l’indennità sostitutiva del preavviso a credito della lavoratrice, che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a sei motivi.

3. UNICREDIT S.p.A. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su tre motivi, cui a sua volta resiste con controricorso la ricorrente principale.

4. Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, in relazione alle previsioni contenute negli accordi sindacali del 15.9.12 e del 22.11.12, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la norma transitoria posta in calce all’art. 2 dell’accordo 15.9.12 e riprodotta nell’accordo 22.11.13 non avesse in alcun modo condizionato il licenziamento dei lavoratori pensionabili perchè relativa all’efficacia temporale di esodi anticipati e non all’individuazione dei soggetti da licenziare, tutti dipendenti che non avevano accettato la proposta aziendale di esodo volontario e che erano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico AGO o che li avrebbero maturati entro il 31.12.15; premesso che il possesso dei requisiti pensionistici costituiva l’unico criterio di scelta concordato L. n. 223 del 1991, ex art. 5, obietta a riguardo parte ricorrente che tale norma transitoria, nel consentire alla società, per esigenze di funzionalità delle strutture operative ed organizzative, di posticipare (fino ad un massimo di 9 mesi) la risoluzione del rapporto di lavoro di dipendenti che avevano aderito al piano di esodo incentivato, aveva finito con l’introdurre un criterio selettivo del tutto discrezionale e generico in violazione dell’art. 5 cit..

1.2. Doglianze sostanzialmente analoghe vengono fatte valere con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo rispettivamente sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione agli accordi sindacali del 15.9.12 e del 22.11.12, di vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e della L. n. 300 del 1970, art. 15, in relazione ai dipendenti per i quali era stato deciso il posticipo della risoluzione, nonchè di violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c..

1.3. Il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccepita nullità della procedura di riduzione di personale per omessa indicazione, nella comunicazione prevista dalla citata L. n. 223, art. 4, comma 9, di tutti i lavoratori in preteso esubero, cioè di tutti i pensionabili di anzianità, licenziati o da licenziare, entro tutto il 2015, compresi gli aderenti al programma di esodo volontario e gli aderenti all’esodo il cui pensionamento era stato occultamente anticipato.

2.1. I primi cinque motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

Si legge nella sentenza impugnata (sia detto in sintesi) che con accordo sul Piano Strategico 2015 del Gruppo UNICREDIT del 12.9.12 le società del gruppo e le oo.ss. dei lavoratori avevano concordato di attivare un piano di esodo volontario (dietro corresponsione d’un incentivo) di 800 lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di legge, piano da attuarsi entro, il 2015.

Era stato altresì pattuito che, se il numero di adesioni all’esodo incentivato fosse stato inferiore a quello previsto, si sarebbe fatto luogo a licenziamenti collettivi dei lavoratori (non aderenti al piano di esodo incentivato) comunque in possesso dei suddetti requisiti pensionistici o che li avessero maturati entro il 31.12.15.

Con norma transitoria posta in calce all’art. 2 di detto accordo 15.9.12, fu stabilito che le società del gruppo UNICREDIT avrebbero però potuto, “… al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il Gruppo, limitatamente ad un numero marginale di posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza”, posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro per un periodo di massima di 9 mesi e comunque nell’ambito di valenza del summenzionato Piano Strategico.

Di tale possibilità si è avvalsa la società controricorrente, non avendo raggiunto le adesioni volontarie al piano di esodo incentivato il numero programmato di esuberi.

Sulla procedura di mobilità per cui è processo e sulla legittimità di tale criterio di scelta si registrano dei precedenti di questa S.C. di segno non coincidente: Cass. n. 23100/16 rileva una violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, mentre di avviso sono contrario sono Cass. n. 22789/2016 e Cass. n. 20063/2016.

La sentenza impugnata ha ritenuto legittima e non discriminatoria la previsione (contenuta nella disposizione transitoria in calce all’art. 2 dell’accordo sindacale citato) di sottrarre al licenziamento “posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza per la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il gruppo aziendale”.

Afferma la Corte territoriale che tale disposizione transitoria non ha in alcun modo condizionato il licenziamento per cui è causa, atteso che il numero delle dimissioni incentivate è stato considerato ai fini dell’individuazione del numero dei lavoratori da licenziare, con la conseguenza che l’odierna ricorrente sarebbe stata inserita comunque fra i dipendenti da licenziare senza alcuna ulteriore comparazione perchè, alla data del licenziamento, aveva maturato i requisiti pensionistici e non aveva aderito alla proposta di esodo incentivato.

Pertanto, conclude la sentenza impugnata, l’esercizio della facoltà prevista dalla citata norma transitoria non ha influito sul criterio della pensionabilità, nel senso che sono stati licenziati, così come pattuito in sede sindacale, tutti e soltanto i lavoratori che alla data indicata dagli accordi intervenuti nel corso della procedura di mobilità avevano maturato i requisiti pensionistici e non avevano aderito alla proposta di esodo incentivato.

Tale conclusione merita di essere condivisa.

Si muova dal rilievo che in tanto si verifica una violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 (sui criteri di scelta) in quanto la comparazione fra i lavoratori astrattamente licenziabili, pur avvenuta, sia stata viziata dall’adozione di criteri generici, non verificabili e comunque lasciati alla mera discrezione del datore di lavoro.

V’è altresì bisogno – pena difetto di interesse ad impugnare il licenziamento (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 24558/16) – che risulti che il lavoratore che lamenti una discriminazione o comunque una violazione dei criteri di scelta a proprio danno si sia visto inserire nel novero degli esuberi per far posto ad un altro o ad altri dipendenti che, pur appartenendo alla medesima platea di lavoratori potenzialmente licenziabili, nondimeno abbiano beneficiato di un’erronea applicazione dei criteri di scelta o di criteri di scelta generici o discrezionali adoperati dal datore di lavoro.

Insomma, l’annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, può essere chiesto soltanto dai lavoratori che in concreto abbiano subito un pregiudizio per effetto della violazione.

Non è questo il caso in oggetto, nel senso che l’esclusione dal novero dei licenziabili dei lavoratori aderenti alla proposta di esodo volontario non ha avuto alcuna negativa incidenza sul licenziamento dell’odierna parte ricorrente.

Infatti, coloro i quali hanno aderito all’esodo volontario hanno dovuto farlo entro il 20.10.12 e con cessazione del rapporto alla data del 1.11.12 (come si legge nella gravata pronuncia), vale a dire prima dell’avvio della procedura di mobilità.

E quindi hanno cessato il proprio rapporto lavorativo non solo prima della data in cui è stata licenziata la ricorrente principale, ma addirittura prima dell’avvio della procedura di mobilità.

Ciò esclude di per sè una discriminazione o un non controllabile esercizio del potere di scelta da parte della società, giacchè in nessun caso i lavoratori di cui sopra potevano essere comparati con l’odierna ricorrente perchè, appunto, cessati dal servizio ancor prima dell’avvio della procedura di mobilità.

Coloro che, invece, sono stati trattenuti in servizio in forza della norma transitoria in discorso, sono stati comunque esclusi – a monte – dal calcolo del numero complessivo degli esuberi per i quali avviare la procedura di mobilità (calcolo che riguardava, per espressa volontà pattizia, i non aderenti all’esodo volontario) e perciò, anche in tal caso, non dovevano essere comparati con l’odierna ricorrente.

Insomma, il loro trattenimento in servizio (peraltro, per un tempo limitato) non ha avuto incidenza sul numero degli esuberi, cioè sulla platea dei lavoratori (non aderenti all’esodo volontario) potenzialmente licenziabili se in possesso dei requisiti pensionistici.

Nè si dica che i lavoratori trattenuti in servizio per alcuni mesi nonostante l’adesione all’esodo volontario dovessero essere considerati nella procedura di licenziamento collettivo: in realtà essi sono stati considerati, a monte, come già in predicato di cessare il rapporto, il che ha sostanzialmente ridotto il numero complessivo degli esuberi per cui è stata poi attivata la procedura ex lege n. 223 del 1991.

2.2. Anche il sesto motivo del ricorso principale è infondato.

Alla stregua di quanto considerato nel paragrafo che precede, è chiaro che la comunicazione prevista dalla citata L. n. 223, art. 4, comma 9, doveva riguardare – e riguardava – soltanto i lavoratori licenziati all’esito della procedura di mobilità e non già i dipendenti che, aderendo all’esodo incentivato, ad essa erano rimasti (legittimamente) estranei.

3.1. Con il ricorso incidentale la società si duole sotto vari profili della statuizione della Corte territoriale che ha riconosciuto a credito di parte ricorrente l’indennità sostitutiva del preavviso, statuizione censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’interpretazione della dichiarazione aziendale n. 1 e dell’art. 1 dell’accordo sindacale 22.11.2012 (primo motivo), per violazione e falsa applicazione della L. n. 148 del 2011, art. 8, commi 1, 2 e 2-bis e dell’art. 2118 c.c. (secondo motivo), nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’interpretazione dell’art. 77 c.c.n.l. settore del credito (terzo motivo).

3.2. Le doglianze avanzate nel ricorso incidentale – da esaminarsi congiuntamente perchè tutte aventi ad oggetto la contestata attribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso vanno disattese.

La sentenza impugnata – che non ha in alcun modo violato le regole codicistiche che presiedono all’interpretazione dei contratti, avendo correttamente dato preminenza a quelle soggettive, in particolare al canone letterale e a quello del comportamento complessivo delle parti (art. 1362 c.c.) – ha accertato che non si è consolidato alcun consenso contrattuale sull’esclusione del preavviso (non desumibile neppure dall’art. 77 c.c.n.l. settore del credito), ritenendo che siano state oggetto di consenso negoziale solo le premesse dell’accordo 22.11.12 e non anche le, pur menzionate, dichiarazioni unilaterali degli stipulanti.

Si tratta d’un accertamento di fatto non surrogabile da questa S.C., il che assorbe ogni ulteriore considerazione a riguardo.

4.1. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi. Ciò consiglia di compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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