Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12812 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24390-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

M.M., A.L., elettivamente domiciliati in

TARQUINIA, VIALE IGEA 21, presso lo studio dell’avvocato NORBERTO

VENTOLINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 320/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenza delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.L. e M.M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 320/02/2014, depositata in data 23.01.2014 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di Registro, conseguente alla revoca dell’agevolazione c.ci, “prima casa”, previsa per l’acquisto di abitazione non di lusso, in relazione ad immobile costruito in area destinata “a ville o parchi privati”, dal Piano regolatore del Comune di (OMISSIS), è stata confermata la decisione di primo grado; la quale aveva accolto il ricorso dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne dell’amministrazione finanziaria, hanno sostenuto che, ai fini della revoca dell’agevolazione e della qualificazione dell’immobile quale di lusso, non era sufficiente la destinazione, nello strumento urbanistico, dell’area “a ville o parchi privati”, atteso che in realtà era stata realizzata una “bifamiliare”; occorrendo allora verificare in concreto se l’unità immobiliare possa ritenersi o meno base alle caratteristiche possedute, “di lussò, il che nella specie non era possibile accertare, in mancanza di dati sulla metratura, sulla cubatura realizzata e sulla superficie del lotto.

I Contribuenti resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI Della DECISIONE

2. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. 2 agosto 1969, art. 1, avendo la C.T.R. omesso di considerare che l’unico criterio utilizzabile per la verifica della caratteristica “non di lusso” dell’immobile acquistato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata sull’imposta di registro, è quello dettato dall’art. cit. in rubrica, non rilevando le caratteristiche intrinseche dell’edificio, quanto la sua collocazione in area destinata a “ville o parchi”.

3. Con il ricorso incidentale che denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio, i contribuenti lamentano l’omesso esamè da parte dei giudici territoriali della documentazione offerta in comunicazione, relativa alla lottizzazione dalla quale si inferiva che l’area su cui era stata edificata l’abitazione (sulla base di un piano approvato l'(OMISSIS)) non menzionava affatto la destinazione accertata dall’ufficio; ulteriormente argomentando che dalla certificazione urbanistica del Comune di (OMISSIS) non emergeva quanto accertato dalla CTR, vale a dire la destinazione dell’area a ville, risultando solo che il terreno sito in agro di (OMISSIS) località (OMISSIS), all’interno della lottizzazione omonima, distinto in catasto al fl. (OMISSIS), part.lle da (OMISSIS) a (OMISSIS), sono state edificate a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 47 del 1995, (trascrizione nel testo del controricorso dell’indicato certificato urbanistico).

4. La censura del ricorso principale è fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. n. Cass. 2755/2012; Cass. n. 15553/2017; Cass. n. 29975/19) che in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville ” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 1, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sè, a qualificare l’immobile come “di lussò.

In altri termini, in base alla lettera ed alla ratio della disposizione in esame è dirimente l’inserimento dell’immobile nell’area così qualificata, essendo per il resto ininfluenti tanto le caratteristiche intrinseche dell’immobile quanto la sua eventualmente diversa classificazione catastale conseguente a tali caratteristiche (Cass. 2595/88).

5. Parimenti fondato è il ricorso incidentale proposto dai contribuenti.

Nella fattispecie, i giudici regionali hanno affermato ” che era pacifica la destinazione a ville dell’area di proprietà del contribuenti”, tuttavia dal compendio argomentativo sviluppato a supporto della decisione emerge la totale obliterazione degli elementi probatori forniti dai contribuenti, vale a dire della lottizzazione di cui al piano dell'(OMISSIS) nonchè del certificato del Comune di (OMISSIS), dalla quale risulterebbe solo che “Il terreno sito in agro di (OMISSIS) località (OMISSIS), all’interno della lottizzazione omonima, distinto in catasto al fl. (OMISSIS), part.lle da (OMISSIS) a (OMISSIS), è stato edificato a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 47 del 1995”.

Deve pertanto reputarsi che la documentazione prodotta abbia costituito effettivamente oggetto delle allegazioni difensive, e che comunque sia stata una questione sulla quale la sentenza avrebbe dovuto interrogarsi, sicchè l’omessa disamina della documentazione invocata da parte intimata costituisce un vizio effettivamente idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il mancato esame di detti documenti determina, difatti, l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova, come nella specie, di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (v. Cass. n. 19150/2018; n. 16812/2018; n. 12967/2018).

6. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudice del rinvio, che si designa nella CTR del Lazio in altra composizione, dovrà dunque verificare se sulla scorta di tali documenti, e previo accertamento in fatto, l’area di proprietà dei contribuenti fosse inserita nella zona destinata a ville dal Piano Regolatore del Comune di (OMISSIS), così da trarne le dovute conseguenze giuridiche nei termini indicati.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso principale e quello proposto in via incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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