Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12812 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12453/2009 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONUCCI Fernando, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320/d/4, presso lo studio dell’avv. MAZZA Gigliola, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASTRILLI LUIGI E BRUNO SNC;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 546/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

9.5.08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato l’8 maggio 2009 V.S. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Bari, confermativa della sentenza del Tribunale di Lucera che l’aveva condannato a restituire alla Castrilli Luigi & Bruno S.n.c. la caparra (Euro 1.032,91) ricevuta par la locazione di un capannone.

C.B. ha proposto ricorso incidentale, mentre la Castrilli Luigi & Bruno S.n.c. non ha espletato attività difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I tre motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo del ricorso principale V.S. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il quesito finale (la Suprema Corte stabilisca se, in presenza di una condanna con contenuto più limitato rispetto a quanto chiesto in giudizio, si incorra nel vizio di ultrapetizione – extrapetizione, allorquando siano ontologicamente diversi il petitum e/o la causa petendi) si rivela assolutamente generico e astratto in quanto prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1401 c.c.. La censura si conclude con un duplice quesito con cui si chiede alla Corte di stabilire: a) se il contratto per persona da nominare o per procura di altra persona richieda necessariamente la contemporanea esistenza del terzo beneficiario, cioè se l’electio sia retroattiva e se comporti la capacità di agire nell’electus sia dalla stipula del contratto; b) se nel contratto a favore di terzo, quest’ultimo assuma o meno la veste di parte contrattuale, in senso formale e sostanziale e quindi se possa avvalersi dei rimedi contrattuali oppure, quale beneficiario, possa chiedere solo il risarcimento dei danni. Siffatti quesiti risultano astratti, quindi inammissibili, per le stesse ragioni indicate con riferimento al primo motivo.

Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sulla attendibilità e univocità della prova testimoniale, elemento decisivo per il giudizio.

La censura, che implica lettura degli atti e apprezzamenti di merito, attività inibite al giudice di legittimità, non contiene un momento di sintesi redatto secondo i criteri sopra enunciati e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare le ragioni delle asserite, rispettivamente, omissioni, insufficienze e contraddittorietà motivazionali.

4. – Il ricorso incidentale è stato notificato il 15 giugno 2009 e depositato il 31 agosto successivo, ben oltre il termine di venti giorni prescritto, a pena d’improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 369 c.p.c., comma 1.

5.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria dal ricorrente principale sono generiche e non condivisibili; come correttamente precisato dal ricorrente incidentale e contrariamente a quanto affermato nella relazione, il suo ricorso è tempestivo; tuttavia esso è inammissibile poichè i due motivi in cui è articolato (1:

violazione e falsa applicazione della L. n. 286 del 2002 e del D.P.L.M. n. 3279 del 2003 in relazione agli artt. 434 e 447 bis c.p.c.; 2: nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un capo decisivo della controversia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte di Bari ha omesso di decidere sull’appello incidentale spiegato dai germani C. per l’ipotesi che fosse stato riconosciuto proponibile l’appello principale del V.) si concludono con quesiti che non postulano l’enunciazione di principi di diritto fondati sulle norme indicate e peccano di astrattezza;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto inammissibili entrambi i ricorsi;

spese compensate;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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