Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12812 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.22/05/2017),  n. 12812

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12661/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

D.F.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1B, presso lo studio

dell’avvocato RANIERO TRINCHIERI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

D’.GI. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO NASO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

T.G., M.S., R.S., P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2010 r.g.n. 10810/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbito nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Professore D’.Gi. aveva convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca (Ministero, di seguito), per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con il quale quest’ultimo, in applicazione del D.L. n. 357 del 1989, art. 12, commi 2 e 3, convertito in L. n. 417 del 1989, aveva risolto il suo rapporto di lavoro stipulato all’esito della nomina in ruolo con decorrenza economica e giuridica dal 1.9.2000.

2. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato la validità del contratto di lavoro stipulato tra il Ministero ed il D’. ed il diritto di D.F.R., intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, ad essere immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che la normativa relativa all’accesso ai ruoli del personale docente era stata interamente riformulata dalla L. n. 124 del 1999, che aveva modificato le disposizioni già contenute nel T.U. n. 297 del 1994, stabilendo che l’accesso ai ruoli del personale docente ha luogo per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 e che nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi si aggiungono a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente e che detti posti devono essere reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva; che nella fattispecie dedotta in giudizio nessun posto poteva assegnarsi alla graduatoria del concorso di cui al D.M. 21 marzo 1990, che, per avere durata triennale del D.L. n. 357 del 1989, ex art. 1, comma 8, non era più valida e atteso che soltanto con l’entrata in vigore della L. n. 124 del 1999, era stata introdotta la regola secondo cui le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide sino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente (L. n. 124, art. 4, che aveva sostituito il comma 17 del T.U. n. 297 del 1994, art. 400); i due posti disponibili per l’anno scolastico 2000 e 2001, non essendo in vigore altre graduatorie, dovevano, pertanto, essere assegnati al D’. ed al D. collocati al primo ed al secondo posto della graduatoria; le deduzioni svolte dal Ministero in relazione alla posizione di quest’ultimo, erano nuove e mai proposte prima nel giudizio e non confortate da alcun elemento probatorio, e, di contro, la utile collocazione in graduatoria risultava dalla documentazione allegata dal D. nel giudizio di primo grado.

4. Avverso detta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale hanno resistito con distinti controricorsi D’.Gi. e D.F.R..

5. T.G., M.S. R.S. e P.S., nei cui confronti era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso

6. Con il primo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 417 del 1989, art. 12, commi 2 e 3, L. n. 412 del 1999, del D.M. n. 262 del 2000.

7. Asserisce che la Corte territoriale avrebbe errato nel porre a raffronto il “corpus” di disposizioni generali in tema di accesso al ruolo e la previsione del tutto speciale contenuta nel D.L. n. 357, art. 12, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 417 del 1989. Sostiene che detta disposizione mira a consentire il riequilibrio nel riparto dei posti tra le varie graduatorie, a seguito dell’eccezionale previsione, contenuta nel comma 2, di obbligatoria attribuzione al concorso per soli titoli dei posti destinati al concorso per titoli ed esame e che le diverse disposizioni contenute nelle leggi prese in esame dalla Corte territoriale sarebbero sarebbero tra loro compatibili.

8. Con il secondo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 346 c.p.c., per avere la Corte territoriale affermato la novità della questione relativa alla posizione in graduatoria del D.. Sostiene che non sarebbe stato introdotto alcun fatto nuovo nè si sarebbe consumata compromissione del diritto di difesa del D. per essersi esso Ministero limitato a prospettare una diversa lettura delle prove documentali già acquisite al processo.

9. Con il terzo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e deciso per non avere la Corte territoriale chiarito se la posizione in graduatoria del D. fosse già ricoperta nell’anno scolastico 2000/2001.

10. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controricorrenti sul rilievo della avvenuta riproposizione da parte del ricorrente delle argomentazioni spese nei giudizi di merito. Il Ministero, infatti, non si è limitato alla mera indicazione delle norme di legge che assume violate, ma ha svolto specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, con le quali si confrontato in maniera critica e puntuale, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza amministrativa (Cass. SSUU. 17931/2011; Cass. 24298/2016, 5337/2007).

Esame dei motivi.

11. Il primo motivo è fondato.

12. Il D.L. 6 novembre 1989, n. 357, art. 12, comma 2 (convertito con modificazioni nella L. 27 dicembre 1989, n. 417) dispone che per il primo anno di applicazione del nuovo sistema di reclutamento, “alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50% al corrispondente concorso per titoli ed esami che siano disponibili e vacanti all’inizio dell’anno scolastico 1989/1990 dopo l’esaurimento delle graduatorie nazionali compilate ai sensi del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui alla L. 20 maggio 1982, n. 270, artt. 43 e 44”. L’art. 12 al comma 3 precisa che “Negli anni successivi, a partire dall’anno scolastico 19901991, tutti i posti che, pur riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati precedentemente assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli”.

13. Il tenore letterale, chiaro ed inequivoco, del comma 3 “negli anni successivi a partire dall’anno 1990/1991” non lascia spazio a dubbi interpretativi e impone di affermare che l’obbligo dell’Amministrazione di riequilibrare il numero dei posti attribuiti alle due tipologie di concorso non si esaurisce nel singolo anno, ma rappresenta per essa un vincolo permanente da rispettare all’apertura di ciascun anno scolastico.

14. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la disposizione contenuta nel D.L. n. 357 del 1989, art. 12, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 417 del 1989, non è stata oggetto di alcun intervento da parte del legislatore che ne abbia disposto successivamente alla sua entrata in vigore, la modificazione ovvero la abrogazione e nemmeno sono intervenute disposizioni di legge che ne abbiano implicitamente disposto la abrogazione per incompatibilità, ai sensi dell’art. 15 disp. gen. (ex plurimis, Cass. 14129/2002, 2502/2001).

15. Deve, di contro, registrarsi una evoluzione della legislazione che ribadisce, in termini espliciti e generali, la regola del riequilibrio dei posti attribuiti con le due tipologie di concorso e tanto in coerenza con lo stabilizzarsi del sistema cd del doppio binario e con l’evoluzione delle graduatorie dei concorsi, in origine triennali, poi permanenti ed, infine, ad esaurimento.

16. Va al riguardo rilevato che del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399, dopo avere disposto al comma 1 che “L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401” prevede al comma 2 che “Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente.

17. Questa disposizione non è stata successivamente modificata, nè tampoco oggetto di esplicita abrogazione, dai successivi interventi del legislatore che, pur incidendo sul comma 1 dell’art. 3999, hanno lasciato intatta il principio del riequilibrio tra le graduatorie, affermata nel comma 2 (L. 3 maggio 1999, n. 124, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, conv. con modd. nella L. 9 marzo 2006, n. 80, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modd. nella L. 12 luglio 2011, n. 106, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, conv. con modd. in L. 8 novembre 2013, n. 128).

18. In particolare, la L. 3 maggio 1999, n. 124, in ordine all’accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l’accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l’inserimento dei docenti risultati idonei all’esito dell’espletamento del concorso regionale, nonchè l’aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all’assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.Lgs. n. 297 del 1994). Essa non contiene alcuna disposizione derogatoria in ordine al riequilibrio, affermato nel D.L. n. 357 del 1989, art. 12, comma 3, conv. con mod, nella L. n. 417 del 1989 e riaffermato nel sopra richiamato del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399.

19. La legge, che ha ridisciplinato la materia (T.U. 16 aprile 1994, n. 297, art. 270; L. 3 maggio 1999, n. 124 e L. 21 dicembre 1999, n. 508) si è limitata a riconfermare il criterio del doppio canale (50% dei posti a beneficio della graduatoria per soli titoli e 50% dei posti a beneficio della graduatoria per titoli ed esami) senza innovare in ordine all’obbligo della compensazione delle cattedre assegnate dal 1989.

20. La stessa L. n. 124 del 1999, integrando l’art. 400 del T.U., ha previsto la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente “alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento”.

21. Va anche rilevato che il D.M. 27 marzo 2000, n. 23, contiene solo indicazioni sulle operazioni relative alla integrazione ed all’aggiornamento delle graduatorie.

22. Il sistema non è mutato, nelle linee essenziali che qui interessano, con il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, volto all’adeguamento delle norme regolamentari alla trasformazione, operata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Con tale legge “al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione” (art. 1, comma 605, lett. c) è stato deliberato un piano triennale per l’assunzione di personale docente e ATA nel periodo 2007/2009 e, contestualmente, è stata prevista la anzidetta trasformazione delle graduatorie, che ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie da effettuare nel biennio 2007/2008.

23. Successive modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie, ormai ad esaurimento, sono state poi apportate dalla L. n. 169 del 2008, dalla L. n. 106 del 2011, di conversione del D.L. n. 70 del 2011, dalla L. n. 128 del 2013, di conversione del D.L. n. 104 del 2013, le quali hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l’assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2011-2013 (D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17) e per gli anni 2014-2016 (D.L. n. 104 del 2013, art. 15).

24. Infine, la disciplina è stata ulteriormente modificata, questa volta in modo significativo, dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l’anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, commi 95 e segg.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell’offerta formativa; ha previsto l’efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1, comma 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131).

25. Deve, in conclusione, affermarsi che l’Amministrazione dall’anno scolastico 1990/1991 deve restituire integralmente tutti i posti che, pur riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati precedentemente assegnati, ai sensi del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, art. 12, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 27 dicembre 1989, n. 417, al concorso per soli titoli, al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario anche nei concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

26. Poichè la sentenza impugnata si è discostata dai principi innanzi affermati, il primo motivo di ricorso va accolto, sulla scorta delle considerazioni svolte, che assorbono le ulteriori censure formulate nel ricorso principale

27. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, che in diversa composizione dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

28. “L’Amministrazione dall’anno scolastico 1990/1991 deve restituire integralmente tutti i posti che, pur riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati precedentemente assegnati, ai sensi del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, art. 12, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 27 dicembre 1989, n. 417, al concorso per soli titoli, al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario anche nei concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli”.

29. La Corte territoriale dovrà, inoltre, provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 magio 2017

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