Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12811 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24058-2014 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI

19, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO CONTALDO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO GORGA, MICHELE GORGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SIATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2232/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente T.A. dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate concernente l’imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all’atto stipulato con scrittura privata registrata del (OMISSIS), avente ad oggetto il trasferimento di un immobile nel Comune di (OMISSIS).

La contribuente eccepiva che il mancato trasferimento nel comune di ubicazione dell’abitazione era stata determinata da causa di forza maggiore nonchè la decadenza dell’agenzia dal potere accertativo espletato con avviso del 5.11.2010, in quanto l’atto di trasferimento immobiliare era stato registrato il (OMISSIS).

La C.T.P. di Salerno accoglieva i ricorsi con sentenza che veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate; la C.T.R. della Campania, nell’accogliere il gravame, statuiva che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, sussisteva l’obbligo di trasferire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel comune ove è ubicata l’abitazione, affermando che l’ipotesi di acquisto di immobile ancora da completare non poteva ascriversi alle cause di forza maggiore, essendo, nella specie, la contribuente consapevole, sin dal momento dell’acquisto, di non poter trasferire la residenza nella città di ubicazione dell’immobile acquistato, trovandosi questo in condizioni di inagibilità ed inabitabilità.

Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di due motivi L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo del ricorso, che deduce violazione dell’art. 329 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2935 e 2936 c.c., la ricorrente attinge la sentenza impugnata per la mancanza di collegamento tra i motivi di gravame e le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, il che avrebbe determinato il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il diritto accertativo dell’Agenzia rimaneva sospeso nel periodo di inagibilità dell’immobile, per iniziare a decorrere solo qualora l’ostacolo fosse stato rimosso; ulteriormente argomentando che l’immobile ancora inagibile non poteva essere adibito a prima casa dalla ricorrente, restando ovviamente impregiudicato una volta completati i lavori, l’espandersi della potestà accertativa dell’ente finanziario.

Deduce, dunque, la ricorrente che il primo “giudice non ha fatto riferimento alla forza maggiore, ma alla sospensione del potere accertativo per la mancanza di agibilità e abitabilità preesistenti all’acquisto; circostanze ritenute impeditive all’esercizio del diritto del contribuente, così decidendo implicitamente in merito all’eccezione di decadenza dal potere accertativo sollevata dalla ricorrente, decisione non censurata con il gravame.

Insiste la ricorrente, nell’eccepire la decadenza dell’Agenzia dal potere accertativo, essendo trascorso il termine triennale di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, decorrente dalla registrazione dell’atto, nel quale erano inferibili le circostanze che smentivano la possibilità di trasferire la residenza; con la conseguenza che, non avendo l’Ufficio impugnato detta parte della pronuncia, avrebbe fatto acquiescenza alla stessa nella parte in cui è stata affermata la sospensione del potere di accertamento dal giudice di prime cure.

3. Con la seconda censura si lamenta violazione del combinato disposto degli artt. 12-14 preleggi, dell’art. 1183 c.c., e ss., nonchè dell’art. 1457 c.c., e degli artt. 152-155, e art. 374 c.p.c., per avere i giudici regionali affermato la decadenza dalle agevolazioni, benchè il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, della tariffa, la preveda solo in caso di omessa dichiarazione nell’atto di acquisto della volontà di stabilire la propria residenza nel comune in cui è sito l’unità immobiliare acquistata; e non anche nell’ipotesi di mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall’atto di acquisto.

4. Il primo motivo del ricorso è destituito di fondamento.

Dalla lettura della sentenza della CTP di Salerno si evince che il giudicato non potè formarsi sulla dedotta sospensione del potere accertativo dell’Ufficio, dal momento che la ratio decidendi che sorregge la soluzione adottata dai giudici di prime cure è da individuarsi nel diverso profilo della effettiva ricorrenza della causa di forza maggiore, oggetto di impugnazione da parte dell’ufficio.

Le argomentazioni espresse dai primi giudici in ordine alla “sospensione” del potere dell’Ufficio durante il periodo di inagibilità dell’abitazione sono inidonee a rivelare una diversa “ratio decidendi”, in quanto esse non hanno affatto influito sulla decisione di accoglimento fondata sulla sussistenza della causa di forza maggiore.

5. La seconda censura è destituita di fondamento.

Sul mancato trasferimento della residenza per usufruire dei benefici “prima casa” l’orientamento di questa Corte (n. 14399/2013; id n. 7067/2014; n. 7764/2014, 16082/2014, 4800/2015, 5015/2015; Cass. n. 1588/2018; Cass. n. 28061/2019) è consolidato nel senso di ritenere che “in tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, (convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, tanto che la violazione di detto obbligo comporta la decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge. Decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui al menzionato decreto, art. 76, comma 2, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto (Cass. n. 13346/2016; n. 13148/2016; Cass. n. 28860/2017; Cass. n. 158872018, Cass. n. 28838/2019).

Per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente, quindi, come allegato dalla ricorrente, la dichiarazione, al momento dell’acquisto, della volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; ciò, in quanto, come già esposto, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, lett. a, nota 2-bis, parte prima, della tariffa allegata), (Cass. n. 2527/14; Cass. n. 7764/14; Cass. n. 1834/2019),

La decisione impugnata si è conformata a detti principi, laddove la CTR fermo restando l’onere del contribuente di esplicitare in atto l’intendimento di trasferire la residenza nei 18 mesi – ha affermato la natura perentoria e dunque decadenziale di quest’ultimo termine.

6. Ne segue il rigetto del ricorso, con aggravio di spese.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio sostenute dall’Agenzia che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettante per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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