Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12811 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10844/2009 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE PIN ALBERTO SERVIZI AGRICOLI, in persona del

titolare Sig. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

P. MASCAGNI 7/4, presso lo studio dell’avvocato FERRI Ferdinando, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO IACONO,

ARRIGO STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contrO

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

MEDAGLIE 72, presso lo studio dell’avvocato CIUFO Claudio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELTRIN ROBERTO, giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PIN ALBERTO SERVIZI AGRICOLI, in persona del titolare Sig. P.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. MASCAGNI 7/4,

presso lo studio dell’avvocato FERRI FERDINANDO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO IACONO, ARRIGO STEFANO, giusta

procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 132/2008 del TRIBUNALE di TREVISO, SEZIONE

DISTACCATA di CONEGLIANO, depositata il 19/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 maggio 2009 la Pin Alberto Servizi Agricoli ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 19 marzo 2008 dal Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano -confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto l’opposizione proposta da Z.G. al decreto ingiuntivo per Euro 831,60 intimatogli dalla ricorrente.

Lo Z. ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 25 giugno 2009), cui la Pin Alberto Servizi Agricoli ha resistito con controricorso. Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I due motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’ari. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parie chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., il quesito finale, che sostanzialmente riguarda l’efficacia probatoria di una fattura commerciale, si rivela astratto poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva fatto leva – tra l’altro – sul difetto di prova in ordine all’identità della persona che aveva commissionato i lavori all’origine della controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione (anche in questo caso non specificate) dell’art. 2697 c.c.. Il quesito finale (vero che chi eccepisce l’inesistenza di un determinato fatto ha l’onere di provare il fondamento dell’eccezione) è astratto e inidoneo a soddisfare le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c., per le medesime ragioni (omesso riferimento al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata) indicate con riferimento al primo motivo.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il controricorrente – ricorrente incidentale ha presentato memoria;

nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Per quanto riguarda le argomentazioni addotte con la memoria dal ricorrente incidentale si osserva che è vero che il ricorso è stato notificato in data 8 (e non 25, come erroneamente indicato nella relazione) giugno 2009; tuttavia esso è ugualmente tardivo (art. 334 c.p.c., comma 1) in quanto proposto oltre il termine lungo di un anno aumentato di 46 giorni (per la sospensione feriale dei termini processuali) dalla pubblicazione, avvenuta il 19 marzo 2008, della sentenza impugnata.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale inefficace (art. 334 c.p.c., comma 2); le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi Dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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