Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12811 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/05/2017),  n. 12811

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22084/2014 proposto da:

SDA EXFRESS COURIER S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

VALLEFUOCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CATERINA GIUFFRIDA, VALERIO VALLEFUOCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CAROZZA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2251/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2014 R.G.N. 4075/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CATERINA GIUFFRIDA;

udito l’Avvocato DOMENICO CAROZZA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 marzo 2014, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava illegittimo il contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato da F.N. con la azienda fornitrice START dal 22.12.03 al 22.1.04, e conseguentemente illegittimo il contratto di lavoro con la utilizzatrice SDA EXPRESS COURIER s.p.a., nonchè la successiva assunzione del F. a tempo indeterminato e con patto di prova da parte della stessa SDA in data 24.5.04 ed il relativo licenziamento del 4.8.04 per mancato superamento dell’esperimento.

Riteneva la corte capitolina che la fattispecie era regolata, in virtù della proroga contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 6, sempre dalla L. n. 196 del 1997; che la causale prevista nel contratto di lavoro temporaneo era assolutamente generica, richiamando nella causale quella dei “casi previsti dal c.c.n.l. dell’impresa utilizzatrice”, limitandosi così illegittimamente a riprodurre il contenuto della previsione normativa, con conseguente illegittimità del contratto di lavoro con la utilizzatrice SDA e la sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 22.12.03, nonchè dell’illegittimità della successiva assunzione con patto di prova. La Corte di merito ordinava dunque la reintegra del F. nel suo posto di lavoro, condannando la utilizzatrice al risarcimento del danno come previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo all’epoca vigente, precedente le modifiche apportatevi dalla L. n. 98 del 2012, ma successivo a quelle apportatevi dalla L. n. 108 del 1990.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la SDA EXPRESS COURIER s.p.a., affidato a quattro motivi.

Resiste il F. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. c) e comma 5, oltre che della L. n. 196 del 1997, art. 10, nonchè la violazione del c.c.n.l. di categoria (logistica trasporto merci e spedizione).

Lamenta che nessuna norma della richiamata L. n. 196 del 1997, prevedeva la specificazione dei motivi quale elemento essenziale del contratto di fornitura di manodopera, poichè l’utilizzo della fornitura di lavoro altrui era ammessa in tutte le ipotesi, ulteriori ed aggiuntive a quelle previste dalla legge, se espressamente previste dal c.c.n.l.; che quest’ultimo prevedeva (all’art. 55) tra le cause aggiuntive per il ricorso al lavoro temporaneo le “punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali”, dovendosi così ritenere legittimo (come ritenuto dal Tribunale) il contratto di lavoro de quo, che pure richiamava i casi previsti dal c.c.n.l., dovendo poi eventualmente l’azienda utilizzatrice dimostrare la sussistenza della detta causale prevista dal c.c.n.l., non rilevando, ai sensi della L. L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, la mancata specificazione della causale nel contratto di fornitura, anche ai sensi dell’art. 1, comma 5, della medesima legge, che prevede la trasformazione del rapporto solo in caso di assenza di forma scritta del contratto.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne illegittimo anche il secondo contratto di lavoro stipulato tra le parti il 24.5.04, anche in considerazione del fatto che la prova era già stata superata dal F. con lo svolgimento nel precedente rapporto di lavoro delle medesime mansioni.

Si duole che lo stesso ricorrente aveva ammesso la diversità dei compiti svolti nel corso del secondo rapporto, sicchè la corte capitolina aveva omesso di esaminare tale decisiva circostanza.

2.1- I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Questa Corte ha infatti più volte affermato (ex aliis, Cass. n. 13960/11, n. 14714/11, n. 16010/11, etc.) che in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”.

Tale principio è stato poi ribadito ed ampliato dalla sentenza 17.1.2013 n. 1148, ove si è affermato che la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (in tal senso cfr. altresì Cass. n. 2763/14).

Nella sentenza n. 1148/13 si è anche chiarito che la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa (ovvero ove la causale indicata nel contratto di fornitura sia limitata ai casi previsti dal c.c.n.l.); ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10 (che dispone l’applicabilità della L. n. 1369 del 1960), il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente.

La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, sicchè si sottrae alle censure mossele.

Quanto alla valutazione del patto di prova (apposto al successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato del 24.5.04) deve invece rilevarsi che per un verso la censura coinvolge inammissibilmente accertamenti ed apprezzamenti di fatto compiuti dalla sentenza impugnata (circa l’identità delle mansioni svolte nel primo e nel secondo contratto) nel regime di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1; per altro verso che, accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dal 22.12.03, la società, in mancanza di una valida risoluzione del precedente rapporto lavorativo, non poteva stipulare altro rapporto di lavoro subordinato, tanto meno in prova, con il F..

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1372 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè la risoluzione del rapporto tra le parti per mutuo consenso.

Evidenzia che il F., licenziato in data 8.8.04, impugnò il licenziamento solo in data 19.5.08, a nulla rilevando la precedente richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del 3.11.07, non notificata alla SDA.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 4082/16, Cass. n. 14422/2015, Cass. 9 aprile 2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n. 231, Cass. 28 gennaio 2014 n. 1780, Cass. n. 1780/14) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v. Cass. 10.11.08 n. 26935, Cass. 28.9.2007 n. 20390, Cass. 17.12.2004 n. 23554, nonchè da ultimo Cass. 18.11.2010 n. 23319, Cass. 15.11.10 n. 23057; Cass. 11.3.2011 n. 5887, Cass. 4.8.2011 n. 16932), circostanze non adeguatamente evidenziate dalla ricorrente.

4.- Con quarto, subordinato, motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 210 c.p.c., oltre che dell’art. 1227 c.c., comma 2, per non avere i giudici di appello accertato d’ufficio l’esistenza di un eventuale aliunde perceptum da parte del F., ancorchè la questione, non costituente eccezione in senso stretto, non fosse stata formulata dalla SDA in primo grado e neppure richiamata in sede di memoria di costituzione in appello.

Sotto un secondo profilo la società lamenta la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, per non avere la sentenza impugnata limitato il risarcimento del danno alle sole retribuzioni spettanti nei tre anni successivi alla data del licenziamento, come talvolta ritenuto in giurisprudenza.

Lamenta altresì che il lavoratore illegittimamente licenziato ha comunque il dovere di collocare sul mercato del lavoro le sue prestazioni lavorative (Cass. n. 5862/10).

Il motivo è fondato nei sensi di cui appresso. Questa Corte ha da tempo affermato che in tema di lavoro interinale, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, nel significato chiarito dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, trova applicazione con riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a), convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione (Cass. 17.1.2013 n. 1148). Questa Corte ha anche chiarito che in tema di lavoro interinale, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, di natura forfettaria, sicchè esclude la detraibilità di eventuali aliunde percepta (C. Cost. n. 303/11) ed omnicomprensiva (cfr, per tutte, Cass. n. 4082/16), trova applicazione in ogni caso in cui vi sia una contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato, e dunque anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a), convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione, atteso che anche tale contratto è riconducibile alla categoria del contratto di lavoro a tempo determinato (come si desume anche dalla Direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che, proprio per tale astratta riconducibilità, lo ha escluso espressamente dal suo campo di applicazione), Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 23.4.2015 n. 8286.

3. In definitiva, rigettati i primi tre motivi, deve accogliersi il quarto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione dell’indennità dovuta al lavoratore L. n. 183 del 2010, ex art. 32, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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