Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12811 del 19/06/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 12811 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
CLoce. 1.2g P
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE, in persona del legale rapp.nte pt.; .rapp.to e difeso
dall’Avvocatura Gen.le dello Stato presso i cui uffici si domicilia in Via Dei Portoghesi 12, Roma;
ricorrente
contro
CARRARO Manola, BRUNORO Nadia, GIUSTIN1ANI Carla, FA VARO Monica,
CERVELLINDaniere, COGONI Giovanni, FURLANETTO Ferdinando, MELLA Graziano,
RANDI Albarosa, ANSELMIUgo, CECdHINATO Francesco, SOTTOCORNOLA Aldo,
MORETTO Vittorio, ROCCO Giampaolo, ZACCHETTIN Anna Gioia, BAR1NA Stefano,
GHIRARDELLI Raffaele e BAU’ Giovanni.
Intimati
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 20/6/2013 RgN. 706/2010dep. il
24/102013.
Il presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; nulla per le spese;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori della parte costituita e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può
chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 18/6/2015
Depositata in Cancelleria
Data pubblicazione: 19/06/2015