Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12811 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 02/07/2020, dep. 13/05/2021), n.12811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7524-2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI, 146, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERTICARO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA

PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4841/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4841/38/14 del 7 maggio 2014, pubblicata il 23 luglio 2014, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 191/32/11, il gravame della Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente A.G. avverso iscrizione ipotecaria del 10 agosto 2010 – per l’importo di Euro 28.351,44 – e avverso la cartella di pagamento presupposta n. (OMISSIS) notificata il 12 settembre 2006.

2. – Il contribuente, mediante atto del 10 marzo 2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico mezzo.

E con memoria depositata il 6 marzo 2020, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – Resiste l’Agente della riscossione con controricorso del 20 aprile 2015.

4. – L’Avvocatura generale dello Stato, in difetto della presentazione di tempestivo controricorso, si è costituita ai fini della eventuale partecipazione alla discussione orale per la difesa della Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria provinciale ha motivato il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, in riforma della sentenza appellata, osservando: in ordine alla debenza del carico tributario (IVA 1996) si è consolidato il giudicato sfavorevole al contribuente, giusta sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 346/16/2000 del 25 luglio 2003, la quale ha respinto il ricorso proposto il 1 febbraio 1997 avverso il pertinente avviso di accertamento in rettifica; non è influente l’intervenuto annullamento, per motivi formali, della precedente iscrizione ipotecaria del (OMISSIS) (giusta sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 434/35/08 del 31 dicembre 2008, passata anche essa in giudicato); la iscrizione ipotecaria (rinnovata) del (OMISSIS) si fonda sulla cartella di pagamento presupposta n. (OMISSIS) del (OMISSIS), anche essa congiuntamente impugnata nel presente giudizio; detta cartella è definitiva, in quanto non è stata tempestivamente impugnata, nè tampoco ha costituito oggetto dell’annullamento pronunciato dalla citata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 434/35/08 del 31 dicembre 2008, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi di quel giudizio; affatto erroneamente, pertanto, i primi giudici hanno ” reputato che la seconda iscrizione ipotecaria avesse operato un inammissibile bis in idem”, peraltro esclusivamente annullando la sola ” misura cautelare “.

2. – il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La parte sostiene che la Commissione tributaria regionale non si sarebbe avveduta che la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 434/35/08 del 31 dicembre 2008 (divenuta irrevocabile per mancata impugnazione) avrebbe statuito anche ” sul titolo giudiziale ” (la cartella di pagamento) presupposto dalla iscrizione ipotecaria impugnata, avendo ritenuto fondate le censure espresse dal contribuente in merito alla cartella di pagamento in parola.

3. – il ricorso è inammissibile.

A dispetto della formale prospettazione colla quale introduce l’unico motivo di impugnazione, in realtà il ricorrente censura – alla evidenza – la interpretazione del giudicato esterno operata dalla Commissione tributaria regionale.

Peraltro – è appena il caso di rilevare – che il giudice a quo non ha pretermesso, ma, al contrario, ha preso in esame e valutato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 434/35/08 del 31 dicembre 2008, e ha definito i limiti oggettivi della res iudicata.

Ad ogni modo le doglianze formulate dal ricorrente non sono palesemente riconducibili alla previsione contenuta nell’art. 360 c.p.c., n. 5, evocato nel ricorso.

Epperò consegue, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, la declaratoria della inammissibilità della impugnazione proposta mediante la formulazione di “censure estranee alla tipologia legale prevista dall’art. 360 c.p.c.” (Sez. 3, ordinanza n. 354 del 04/05/1988, Rv. 458715 – 01; Sez. 2, ordinanza n. 679 del 30/07/1982, Rv. 422306 – 01).

4. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza, a carico del ricorrente e a favore dell’Agente della riscossione controricorrente, tempestivamente costituito.

5. – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.300.00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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