Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12811 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 10/06/2011), n.12811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14184-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati SALVA’ SALVATORE, LOMBARDO GIOVANNI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/03/2008 R.G.N. 85/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 868 del 13 dicembre 2007, rigettava l’appello proposto dall’INPS, nei confronti di C.N., avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 31 ottobre 2006, che aveva accolto la domanda proposta da quest’ultimo.

2. Il C., premesso di aver prestato lavoro stagionale nel periodo corrente dal 15 maggio 2000 al 30 settembre 2009, per 102 giorni, quale bracciante agricolo, e di essere stato cancellato dagli appositi elenchi nominativi per l’anno 2000 (con provvedimento comunicato con racc. del 30 giugno 2003), sul presupposto che fosse fittizio il dedotto rapporto di lavoro, con conseguente sospensione dell’erogazione delle spettanze previdenziali richieste, adiva il suddetto Tribunale, con ricorso depositato il 13 agosto 2004, per sentir dichiarare la sussistenza in concreto del dedotto rapporto di lavoro, accertarsi il diritto di esso ricorrente ad essere nuovamente iscritto negli appositi elenchi dei braccianti agricoli per l’anno 2000, nonchè il diritto a vedersi riconosciuta la conseguente indennità di disoccupazione agricola, con condanna dell’Inps alla relativa erogazione in favore di esso ricorrente.

3. La Corte di Appello, in particolare, disattendeva il motivo di appello proposto dall’INPS in ordine all’intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria da parte del C..

4. Ricorre l’INPS con un motivo di ricorso.

5. Resiste con controricorso il C..

6. L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito nella L. n. 83 del 1970, e del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia ritenuto intervenuta la decadenza dall’azione ai sensi del suddetto art. 22, comportante l’inammissibilità della domanda del C. di reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno 2000.

3.In ordine al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: se in tema di decadenza dall’azione giudiziaria del D.L. n. 7 del 1970, ex art. 22 l’inutile scadenza dei termini prescritti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la tempestiva proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il provvedimento di cancellazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, comportandone la definitività, costituisce il dies a quo di decorrenza del termine perentorio di 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria diretta ad ottenere la reiscrizione degli elenchi anagrafici menzionati e, pertanto, segna la soglia, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo ovvero l’adozione di un tardivo provvedimento di rigetto nel merito del ricorso stesso non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza stesso.

4. Il motivo di ricorso è fondato.

5. La Corte d’Appello ha rigettato il motivo di ricorso relativo all’intervenuta decadenza in ragione delle seguenti argomentazioni.

Il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 prevede “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 12 la Commissione centrale dovrebbe pronunciarsi entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso, mentre dopo tale termine matura il cd. silenzio-rigetto. Quindi, dall’inutile decorso di tale termine inizia a decorrere quello di 120 giorni (con un totale di 210 gg.) trascorso il quale maturerà la decadenza. Alla luce di tale ricostruzione normativa la Corte d’Appello ha ritenuto che essendo stato il detto ricorso proposto il 9 febbraio 2004 e l’azione giudiziaria proposta il 13 agosto 2004, intercorrendo tra le due date solo 186 giorni, non si era verificata la eccepita decadenza.

6. L’interpretazione delle suddette disposizioni, posta dalla Corte d’Appello di Catania a fondamento della propria decisione, è errata.

7.Ed infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 17228 del 2010), il riferimento del citato D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività’ in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell’ interessato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, comma 1, entro 30 giorni è possibile fare ricorso alla Commissione provinciale, che decide entro 90 giorni (decorso tale termine il ricorso si intende respinto) e, ai sensi del comma 2, entro 30 giorni fare ricorso alla Commissione centrale che decide entro 90 giorni.

Per questo secondo caso, va osservato che il citato art. 11, modificando la disciplina posta dal D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo – attribuisce al silenzio dell’amministrazione il valore legale tipico di un provvedimento di rigetto.

Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla data della loro comunicazione all’interessato (salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che costui ne ha acquisito conoscenza in un momento precedente), mentre, per l’ipotesi di decisione tacita (di rigetto), vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dei termini assegnati dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 1, all’autorità competente per decidere il proposto gravame amministrativo, essendo questa una scadenza che, per essere direttamente prevista dalla legge, deve intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall’interessato.

Tanto comporta che la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo rispetto ai termini legislativamente definiti utili, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a consentire una “riapertura” del termine decadenziale.

8. Alla stregua dei principi sopra esposti deve ritenersi giuridicamente errata la sentenza della Corte d’Appello di Catania per non aver valutato il complessivo iter procedimentale disciplinato dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 così fondando la statuizione relativa alla tempestività dell’azione giudiziaria in ragione della tempestività del ricorso giudiziario rispetto alla mancata decisione sul ricorso amministrativo, espressa e formalmente comunicata al C., da parte della Commissione centrale.

9.1n conclusione, il ricorso dell’INPS va accolto. Per l’effetto va cassata la sentenza impugnata, mentre la causa può essere decisa direttamente nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto della domanda del C., in ragione della intervenuta decadenza.

10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio dell’intero processo in ragione delle questioni interpretative trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di C.N.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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