Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12810 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 18073-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FERROCEMENTO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo

studio dell’avvocato LEOPOLDO DE’ MEDICI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1578/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della CT Centrale n. 1578/2013, depositata il 22.05.2013, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità del gravame, avendo l’Ufficio – in tal sede processuale – ribadito pedissequamente le deduzioni difensive di primo e di secondo grado, ed avendo omesso di prospettare nuove allegazioni; aggiungeva la CTC di condividere le motivazioni del giudice di secondo grado.

La società intimata resiste can controricorso.

Diritto

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la nullità della pronuncia per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 25 e 26, in vigore ratione temporis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il decidente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per la carenza di elementi di novità nelle deduzioni difensive poste a fondamento del ricorso proposto alla CTC del Piemonte.

3. Con la seconda censura, che deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 79, nonchè del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, l’amministrazione finanziaria lamenta, nel merito, l’erronea applicazione delle norme citate in rubrica, le quali prevedono il diritto a presentare istanza di rimborso solo se pendente una controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione o la presentazione dell’istanza di rimborso alla data del primo luglio 1986; la quale deve intendersi nel senso che la pendenza dell’istanza di rimborso deve riguardare la richiesta di ripetizione di somme versate spontaneamente senza la previa emissione di un atto impositivo.

4. Occorre considerare preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531) appare opportuno ò

– esaminare innanzitutto il merito della questione sollevata con la seconda censura.

5. La seconda censura merita accoglimento, assorbita la prima.

Stabilisce il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, che: “Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più, favorevoli ai contribuenti, compresa quella dell’art. 52, comma 4, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso”.

Nel caso di specie la definitività degli avvisi di liquidazione precludeva il rimborso ex art. 79 cit., posto che alla data di entrata in vigore di quest’ultima normativa vi era sì pendente una istanza di rimborso, ma su tributo fatto oggetto di atto impositivo e non spontaneamente versato.

La questione posta con il motivo di ricorso ha trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, secondo cui “l’esercizio del diritto al rimborso, nel termine previsto dalla norma transitoria contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1981, art. 79, comma 1, o, in generale, dal cit. D.P.R., art. 77, è condizionato alla mancanza di un atto impositivo o alla pendenza di una controversia sull’atto impositivo adottato, atteso che il processo tributario, nel sistema regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972, (art. 16), e dalla successiva disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, (art. 19), deve essere necessariamente introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di specifici atti impositivi o di riscossione, onde, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione, il rapporto tributario viene fissato, in modo definitivo e non più contestabile, dall’atto impositivo, salvo l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria (Cass. n. 17671/2016;15617/2016; 746/2016; n. 24239/2014; n. 15008/2014; n. 3346/2011; n. 9013/2007; n. 20392/ 2004; n. 2272/2004).

La mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione (atto autonomamente impugnabile D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 16, – come modificato dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 7, ed ora D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19), lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data dell’1 luglio 1986) per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1, (Cass. n. 3346/2011, Cass. n. 17616/2016).

Tale principio si attaglia alla fattispecie in esame. E’ certo, infatti, per quanto prospettato ‘dalla stessa parte ricorrente in primo grado, che gli avvisi di liquidazione vennero notificati alla contribuente e che tali atti impositivi non vennero mai impugnati, tanto che la società provvedeva al pagamento delle somme liquidate dall’Ufficio a titolo di imposta (complementare) di registro, mentre a nulla rileva che, in data 20/01/1986, la contribuente avesse presentato istanza di rimborso dell’imposta che, seppure anteriore alla data (1 luglio 1986) di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, non poteva essere utilmente proposta ex art. 79 cit., per far valere il carattere indebito dell’eseguito versamento, proprio perchè l’avviso di liquidazione non era stato tempestivamente impugnato nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16; con la conseguenza che il rapporto era divenuto definitivo in conformità ai principi generali che regolano l’ordinamento tributario.

Del resto, il contrasto della normativa nazionale all’epoca vigente con la disciplina di cui alla Dir. comunitaria n. 335 del 1969, (della Dir. CEE 17 luglio 1969, n. 335, art. 11, vietava di sottoporre ad imposizione prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili: vedi Cass. Sez. U., n. 5731/1996) comportava che l’imposta di registro pagata a seguito dell’avviso di liquidazione non fosse dovuta già alla data di registrazione della delibera di emissione del prestito. Nessuna rilevanza può, dunque, attribuirsi alla mera presentazione della domanda di rimborso, ancorchè rispettosa del termine triennale di decadenza – decorrente dal giorno del pagamento – di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75, atteso che tale ultima disposizione si limita ad individuare un termine per fissare l’esaurimento del rapporto, ove quest’ultimo non sia già definito in base ad altre norme (Cass. n. 20392/2004; Cass. n. 5928/2017).

Pertanto, si deve concludere nel senso che la norma transitoria invocata dalla contribuente ha voluto solo regolare l’applicazione della nuova normativa ai rapporti pregressi, che però dovevano essere ancora pendenti alla data (1 luglio 1986) della sua entrata in vigore, e che la ratio del più volte citato art. 79, non era certo quella di riaprire indiscriminatamente i termini già decorsi e di coinvolgere i rapporti già definiti.

In conclusione, il ricorso dev’essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e potendosi decidere nel merito la controversia, ex art. 384 c.p.c., il ricorso introduttivo della contribuente va senz’altro respinto.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione del consolidarsi in corso- di causa del su riportato indirizzo giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la controversia, ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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