Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12810 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10179/2009 proposto da:

ALTO CALORE SERVIZI SPA già Consorzio Interprovinciale Alto Calore

in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso il sig.

GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SORICE

Antonio, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2009 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO del

16.1.09, depositata il 20/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 24 aprile 2009 la Alto Calore Servizi S.p.A. (già Consorzio Interprovinciale Alto Calore S.p.A.) ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 25 febbraio 2009, depositata in data 20 gennaio 2009 dal Tribunale di Ariano Irpino, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che l’aveva condannato a pagare in favore di C.G.A. la somma di Euro 0,74, oltre accessori, corrispondenti alle spese di spedizione della fattura relativa al contratto di fornitura di acqua ad uso domestico.

L’intimato non ha espletato attività difensiva.

2 – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 8, anche in relazione, con il primo motivo, all’art. 15, n. 3 legge IVA e, con il secondo motivo, all’art. 48 del Regolamento di distribuzione idrica richiamato nel contratto di fornitura.

Le due censure si prestano a trattazione congiunta.

3. – La questione sollevata dai due motivi è stata già ripetutamele esaminata da questa stessa sezione (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 3532 del 2009), la quale ha affermato il principio secondo cui le spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fruizione di servizi o di somministrazioni (nel caso specifico si trattava delle cosiddette “bollette telefoniche”) non debbono necessariamente gravare sull’impresa che eroga il servizio, non potendo un siffatto obbligo desumersi del D.P.R. 26 agosto 1973, n. 633, art. 21, comma 8,introdotto dal D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 687, in quanto la spedizione non può ritenersi segmento dell’operazione di emissione della fattura, nè ricondursi “ai conseguenti adempimenti e formalità, segnando, invece, il momento stesso in cui viene a perfezionarsi la fatturazione. Tali spese trovano invece disciplina nell’ambito del diritto civile e della volontà negoziale delle parti, dovendosi pertanto correlare all’obbligazione di pagamento del servizio rogato, per cui, ove sia contrattualmente previsto, che esse gravino sull’utente e siano anticipate da chi emette la fattura, il relativo rimborso deve essere escluso dalla base imponibile del corrispettivo per il servizio reso dal gestore, come si evince dall’art. 15, comma 1, n. 3, del citato D.P.R. n. 633.

A quanto sopra consegue l’erroneità dell’ulteriore affermazione del Tribunale circa la nullità della clausola negoziale di cui all’art. 48 del regolamento di distribuzione idrica richiamato nel contratto di fornitura. Infatti tale nullità – e la conseguente sostituzione della clausola ex art. 1419 c.c., comma 2 – viene fatta discendere dal carattere imperativo e inderogabile del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 8, della cui inapplicabilità all’operazione di emissione della fattura si è detto.

Per ragioni di completezza giova osservare che alla norma regolamentare richiamata non possono essere attribuiti connotati vessatori dal momento che è principio generale del nostro ordinamento (art. 1182 c.c.) che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro debbono essere adempiute nel domicilio del creditore.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato e che, pronunciando nel merito, la domanda va rigettata;

spese di tutti i giudizi compensate considerati l’esito dei giudizi di merito e la particolarità della questione trattata;

visti gli artt. 380 bis, 384 e 385 cod. proc. civ..

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda del C.. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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