Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12810 del 19/06/2015


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 12810 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

( ART.391 CPC)
Nella causa tra
CEVA LOGISTIC ITALIANA S.R.L., in persona del legale rapp.nte pro tempore Gianpiero De
Santis; elett.te dom.ta in Roma Vie Mazzini,134 presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo; rapp.ta e
difesa dagli avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi;
Ricorrente
Contro

GRILLETTA Tommaso , elettivamente dom.to in Roma V. B. Ricasoli,7 presso lo studio
dell’avv.to Roberto Muggia, che lo rapp.ta e difende unitamente agli avv.ti Simone Bisacca e
Stefano Muggia.
Contro ricorrente
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino decisa 27/1012011 RgN. 1731/2010
e depositata 24/11/2011
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla Ceva Logistic Sri.;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;

Data pubblicazione: 19/06/2015

P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori
delle parti costituite, e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono
chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 15/5/2015

l Presidente

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