Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12810 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 10/06/2011), n.12810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30243-2007 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati PIRANI GIORGIO,

PARASCANDOLO SILVIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati BIONDI GIOVANNA,

PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in

atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 397/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/07/2007 R.G.N. 801/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 397/2005, depositata il 24 luglio 2007, accoglieva l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di A.G., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 171 del 19 marzo 2003, e rigettava la domanda proposta da quest’ultimo al giudice di prime cure, con ricorso in data 15 maggio 2001, avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno di invalidità della L. n. 222 del 1984, ex art. 1 con decorrenza dal 1 gennaio 2000, con totalizzazione dei periodi contributivi anche con riferimento a quelli corrisposti nell’ultimo quinquennio nella gestione separata per i lavoratori autonomi.

2. Il giudice di appello, in particolare, ha richiamato, anche in ragione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 61 del 1999 e n. 325 del 2003, la distinzione tra l’istituto della totalizzazione dei periodi assicurative e quello della ricongiunzione, ed ha affermato come nel nostro ordinamento l’istituto della totalizzazione abbia trovato applicazione solo per alcune determinate situazioni espressamente previste. Tanto premesso, la Corte di Appello ha statuito che il Tribunale non ha tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, che, all’art. 2, comma 31, stabilisce che, per coloro che sono iscritti alla gestione separata, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dalla medesima legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alla forma di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 ai fini della determinazione dei requisiti di accesso e per il calcolo del trattamento pensionistico. Detta legge all’art. 1, comma 23, prevede l’opzione per il sistema contributivo come disciplinato dal D.M. n. 282 del 1996 in tema di assetto organizzativo funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla medesima L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza A. G., prospettando un motivo di ricorso.

4. L’INPS ha depositato la sola procura speciale ai propri difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha posto a fondamento dell’impugnazione il seguente motivo di ricorso con il quale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26, 31 e 32, e del D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 1.

1.1. Ad avviso dell’ A., iscritto al momento del sopravvenire dello stato invalidante, alla Gestione separata introdotta nell’ordinamento dalla L. n. 335 del 1995, dopo un periodo ultraventennale di contribuzione versato nell’AGO, come lavoratore subordinato e nella gestione speciale artigiani, le disposizioni sopra richiamate avrebbero consentito la totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni INPS, per cui esso ricorrente, all’atto della domanda, sarebbe stato in possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 222 del 1984.

Non sarebbe, quindi, corretta l’operazione ermeneutica effettuata dalla sentenza impugnata, che, nell’ignorare l’effetto innovativo e interpretativo del D.M. n. 282 del 196 (che, nel richiamare la L. n. 233 del 1990, avrebbe esteso il sistema di computo della totalizzazione a tutte le prestazioni, compreso l’assegno di invalidità, liquidate dalla gestione separata), rispetto alla L. n. 335 del 1995, di fatto porrebbe nel nulla l’assetto funzionale della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi scelta dal legislatore.

1.2. Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: se incorra in violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26, 31 e 32, e del D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 1, la Corte d’Appello di Bologna allorchè esclude la possibilità di totalizzazione della contribuzione versata nelle diverse gestioni dell’Inps, anche con riferimento ai contributi versati nella Gestione separata, al fine del raggiungimento del requisito contributivo previsto per beneficiare dell’assegno di invalidità (della L. n. 222 del 1984, art. 4 cinque anni di anzianità di cui 156 settimane nell’ultimo quinquennio).

2. Il motivo di ricorso non è fondato.

2.1. Il suddetto motivo di impugnazione prospettato dall’ A. si incentra sull’interpretazione del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, della L. n. 233 del 1990 e del D.M. n. 282 del 1996, tenuto conto che si verte in ipotesi di contributi versati alla gestione separata di cui alla citata L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

2.2.La Corte d’Appello, come si è detto, ha fatto applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 31, e dell’art. 1, comma 23, della citata L. n. 335 del 1995.

Dette norme stabiliscono, rispettivamente, che a coloro che sono iscritti alla gestione separata (art. 26), si applicano esclusivamente le disposizioni previste dalla medesima legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995, e che l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo, è concessa limitatamente ai lavoratori (di cui al comma 12 del predetto del D.L. n. 355 del 2001, art. 1, ex art. 2 convertito nella L. n. 417 del 2001) che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che la L. 2 agosto 1990, n. 233, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha abbandonato la tecnica di liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche nell’ambito delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, facendo riferimento sia per il versamento dei contributi che per la liquidazione della pensione, al reddito di impresa, effettivo (artigiani ed esercenti attività commerciali) o convenzionale (coltivatori diretti mezzadri e coloni), che assume quindi un ruolo analogo a quello svolto dalla retribuzione per i lavoratori dipendenti.

In particolare, l’art. 16 della legge ha innovato in materia di liquidazione della pensione con il cumulo dei periodi assicurativi di cui lavoratore sia titolare presso varie gestioni speciali per i lavoratori autonomi o presso una o più di tali gestioni e presso la gestione per i lavoratori dipendenti.

Il successivo D.M. n. 282 del 1996, emanato a norma della citata L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, prevede all’art. 1 prevede che gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi hanno diritto alla pensione di vecchiaia e di inabilità, all’assegno di invalidità ed alla pensione ai superstiti secondo quanto disposto dalla L. 2 agosto 1990, n. 223 e art. 3, che gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 1990, hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, alfine del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23.

Pertanto con questa ultima disposizione veniva consentito di convogliare nella Gestione separata, i contributi già versati in altre gestioni pensionistiche, ossia quelli versati nella gestione dei lavoratori dipendenti, (o nelle forme esclusive e sostitutive), o anche quelli versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della medesima Gestione separata.

2.4. Ancora, occorre ricordare, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedevano, in favore dell’assicurato – che non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è stato iscritto, nonostante il versamento di contributi in misura anche superiore rispetto all’anzianità contributiva richiesta nei singoli sistemi pensionistici – in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi secondo il sistema della totalizzazione.

Il legislatore, quindi, interveniva con la L. n. 388 del 2000, art. 71, cui è stata data attuazione con il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.

Il diritto alla totalizzazione, ossia al cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni pensionistiche diverse, è sottoposto, tra l’altro, alle seguenti condizioni: a) il lavoratore non deve avere maturato il diritto a pensione presso alcuna gestione (e cioè ne presso l’AGO, nè presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative, e neppure presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; b) la totalizzazione vale solo per le pensioni di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Detta normativa è stata abrogata e sostituita, con efficacia dal primo gennaio 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, in attuazione della delega di cui alla Legge di riforma delle pensioni n. 243 del 2004, comma 1, lett. d), che non è necessario esaminare in quanto non applicabile ratione temporis.

2.5.Circa la portata del D.M. n. 282 del 1996, e il suo rapporto con la L. n. 233 del 1990, art. 16, e la L. n. 388 del 2000, art. 71, si sono manifestati indirizzi non omogenei nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte.

Da un lato, Cass. n. 1818 del 2008 e n. 22585 del 2008, hanno ritenuto che in ragione del medesimo oggetto di disciplina – totalizzazione dei contributi versati alla gestione separata con quelli versati ad altre gestioni assicurative – la disposizione di cui al D.M. n. 282 del 1996, art. 3 deve ritenersi abrogata e sostituita dalla L. n. 388 del 2000, art. 71 che ha regolato in termini generali tutte le ipotesi di totalizzazione tra forme pensionisti che, così ritenendo, di conseguenza (sentenza n. 1818 del 2008), la non utilizzabilità della totalizzazione dei contributi ai fini del conseguimento di un assegno di invalidità, in quanto quest’ultimo non costituisce propriamente un trattamento pensionistico (diversamente dalla pensione di inabilità).

Diverso è il dictum di Cass. n. 24201 del 2004, a cui ha aderito Cass. n. 10396 del 2009, secondo cui, in caso di concorso a favore del medesimo lavoratore di contributi presso la gestione separata ed altre gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e per il relativo calcolo si può procedere al cumulo dei contributi – con eventuale applicazione della disciplina transitoria prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 12 e 13, – ed è applicabile la disciplina sul computo per quote della pensione secondo i criteri di cui all’art. 16 della citata legge n. 233 del 1990, mentre, per contro, va esclusa l’applicabilità della disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71 e dal relativo regolamento di cui al D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.

2.6. Questa Corte, pur non ignorando le conclusioni cui giunge il richiamato diverso orientamento (citate pronunce Cass. n. 24201 del 2004, n. 10396 del 2009), ritiene che debba – in ragione della lettera e della ratio della normativa applicabile sulla fattispecie scrutinata – trovare applicazione quanto già affermato dalla sentenza n. 1818 del 2008, secondo la quale la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al D.M. 7 febbraio 2003, n. 57, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 7), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1.

2.7. La sentenza della Corte d’Appello di Bologna fa corretta applicazione di tale principio ed è, pertanto, è esente da censure.

2.8. Il ricorso proposto da A.G. deve, quindi, essere rigettato.

2.9. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell’INPS.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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