Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1281 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6884/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

I.S., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Botzios,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via

Cicerone, n. 49.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 10, n. 5/10/2013, pronunciata il 13/12/2012, depositata

il 28/01/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, contro I.S., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF, per l’annualità 2003, che recuperava a tassazione la plusvalenza, non dichiarata, derivante dalla cessione di una licenza di noleggio di autovettura con conducente -, in accoglimento dell’appello del contribuente, è stata riformata la sentenza (n. 218/07/2011) della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso introduttivo della parte privata;

la Commissione regionale ha ritenuto che: (a) la licenza di noleggio con conducente, collegata ad un’autovettura di proprietà, non configura un’azienda, in difetto del requisito del complesso di beni organizzati, giuridicamente e materialmente, per il conseguimento di uno scopo economico; (b) l’Amministrazione finanziaria ha determinato la plusvalenza imponibile prendendo come riferimento la redditività e il valore della licenza di un taxi, che non ha “nulla a che fare” con il noleggio con conducente, a causa delle notevoli differenze tra tali due servizi; (c) l’avviso di accertamento impugnato è privo di motivazione in quanto il contribuente non aveva realizzato alcuna plusvalenza, visto che egli aveva acquistato “l’autorizzazione” al prezzo di lire 130.000.000 (e, per farvi fronte, aveva acceso un mutuo dello stesso importo) e, quindi, aveva rivenduto la licenza al prezzo di Euro 65.000,00, senza realizzare alcuna plusvalenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, il ricorso è tempestivo, tenuto conto dell’applicabilità, ratione temporis: (1) del termine lungo annuale di cui all’art. 327, c.p.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello (28/01/2013); (2) della sospensione feriale, ossia dal 1/08/2013 al 15/09/2013; (3) della conseguente scadenza del termine, computato in applicazione dei predetti criteri legali, il giorno sabato 15/03/2014; (4) della proroga legale, ex art. 155 c.p.c., comma 4, al lunedì 17/03/2014, giorno in cui l’ufficio, come è incontestato e documentato, ha spedito per la notifica l’impugnazione per la quale si procede;

1. con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere negato contra legem che il titolare della licenza sia un imprenditore che esercita la propria attività commerciale di noleggio di autovettura con conducente (c.d. NCC) attraverso beni materiali dal medesimo organizzati e direttamente gestiti, i quali costituiscono un’azienda;

2. con il secondo motivo (“2. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso tra le parti e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto corretta la ricostruzione, da parte del contribuente, degli elementi della transazione, con particolare riferimento, prima, al prezzo d’acquisto, e, poi, al prezzo di cessione della licenza che, secondo la prospettiva erariale, avrebbe generato la plusvalenza tassabile;

l’Ufficio ascrive inoltre alla C.T.R. di avere commesso un secondo errore laddove ha definito “del tutto arbitrari” gli elementi e i parametri considerati dall’A.F. ai fini della quantificazione della plusvalenza accertata;

3. il secondo motivo del ricorso, da esaminare prioritariamente per un’esigenza logica, è inammissibile per due diverse ragioni;

innanzitutto, la sentenza impugnata, come dianzi accennato, è stata pubblicata in data 28/01/2013, sicchè trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate a partire dall’11/09/2012;

nel caso all’esame, invece, l’Agenzia, inammissibilmente, ha fatto valere il “vecchio” vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, secondo la precedente formulazione della norma, non più vigente, ratione temporis;

da altra angolazione giuridica, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. un. 27/12/2019, n. 3476);

nella specie, l’A.F., pur deducendo un vizio dello sviluppo argomentativo della sentenza, in realtà, sollecita la Corte, in modo non consentito, ad un diverso apprezzamento degli aspetti fattuali che, già esaminati dal giudice di merito, hanno indotto la C.T.R. a escludere che il contribuente, tramite la cessione della licenza di NCC, avesse realizzato una plusvalenza tassabile;

4. il primo motivo è inammissibile;

è ius receptum (Cass. 11/05/2018, n. 11493) che: “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibilli, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.”;

nella fattispecie, la definitività dell’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata che ha negato che il contribuente avesse realizzato una plusvalenza tassabile comporta l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, della critica all’altra ratio della medesima pronuncia, quella secondo cui non vi è stata alcuna cessione d’azienda, poichè ove venisse accolta quest’ultima doglianza non si avrebbe comunque la cassazione della decisione della C.T.R.;

5. ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

6. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, a titolo di compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 07 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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