Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1281 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Modena, con provvedimento depositato il 26.2.2010, nel procedimento

n. R.G. 280/05 pendente fra:

LUXOR SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l. (OMISSIS);

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 21 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ordinanza del 26 febbraio 2010, il Tribunale del lavoro di Modena chiede d’ufficio il regolamento di competenza in relazione al procedimento promosso ex art. 442 c.p.c., dalla Luxor s.c. a r.l. nei confronti dell’I.N.P.S. e relativo ad una controversia concernente l’inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza dei datori di lavoro e le relative sanzioni.

In proposito, essendosi inizialmente dichiarato incompetente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto aveva ritenuto territorialmente competente il Tribunale di Modena, quest’ultimo giudice, rilevato che dagli atti risulta che la società ricorrente (opponente) aveva chiesto e ottenuto l’accentramento contributivo presso la sede INPS di (OMISSIS), ritiene, quanto al ricorso in questione, la competenza territoriale del Tribunale di Cremona, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 3, sulla base della regola, desunta da alcune decisioni di questa Corte, secondo cui il criterio di collegamento territoriale indicato da tale norma processuale vada applicato tenendo conto di tale eventuale accentramento contributivo e su tale assunto chiede il regolamento di competenza.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso va trattato in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 4 e art. 380 bis c.p.c..

Il proposto regolamento di competenza d’ufficio è anzitutto ammissibile, in quanto relativo ad un problema di competenza territoriale inderogabile (Cass. n. 20079/06), affermata come appartenente ad un terzo giudice rispetto a quello di Santa Maria Capua Vetere, che aveva indicato il Tribunale di Modena come competente territorialmente (Cass. n. 4077/05).

Esso è altresì fondato.

Secondo infatti la uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. nn. 8171/06 e 3303/02), ai sensi dell’art. 444 cod. proc. civ., comma 3, in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente dove è attuato, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, l’accentramento delle relative posizioni previdenziali, che diventa conseguentemente deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza.

Poichè nel caso in esame è stato documentalmente provato in giudizio l’accentramento contributivo della cooperativa Luxor presso la sede di Cremona dell’INPS, la competenza a decidere la presente controversa spetta al Tribunale di Cremona, quale giudice del lavoro”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione. Va pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Cremona in ordine alla controversia in esame. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Cremona, giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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