Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1281 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.19/01/2017), n. 1281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19145-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso
per legge;
– ricorrente –
contro
C.R., C.C., C.G., CO.CO., C.M.,
C.D., i quali agiscono in qualità di eredi di
CA.MA.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI
25, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentato e
difeso dagli avvocati RENATO AMBROSIO, STEFANO BERTONE giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 418/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 03/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato dello Stato VINCENZO RAGO;
udito l’Avvocato MARCO DE FAZI per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2011, Ca.Ma.Pa. convenne in giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare a corrispondere l’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 in ragione della domanda amministrativa presentata in data 17 luglio 2008, conseguente ad infezione da HCV, contratta a causa di emotrasfusione somministrate nel 1965.
Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione passiva e la tardività della domanda amministrativa di indennizzo per il decorso del termine decadenziale triennale.
Il Tribunale di Torino rigettò la domanda dichiarando la decadenza di parte ricorrente dal diritto all’indennizzo, previsto dalla legge 210/92, individuando nel 1993 la data in cui la Ca. venne a conoscenza del danno epatico e del nesso eziologico.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 418 del 3 giugno 2013. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che ai fini della decorrenza del termine triennale non possa attribuirsi rilievo assoluto all’epoca della diagnosi, cioè al momento in cui viene accertata l’esistenza dell’infezione da HCV, ma deve aversi riguardo al momento in cui il soggetto acquista consapevolezza che l’infezione derivi da una precedente emotrasfusione, perchè solo da quel momento ha la possibilità di richiedere l’indennizzo.
3. Avverso tale pronunzia il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi.
3.1. Resistono con controricorso illustrato da memoria gli eredi di Ca.Ma.Pa..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che trattandosi di materia relativa alla L. n. 210 del 1992, la controversia spetta per competenza tabellare alla sezione Lavoro di questa Corte.
PQM
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione Lavoro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017