Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12809 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14829-2014 proposto da:

V.M., domiciliata a ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

PASQUALE PIANESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 415/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di V.M. dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate concernente l’imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all’atto notarile stipulato il (OMISSIS), con il quale, la predetta aveva acquistato un immobile in (OMISSIS).

La contribuente ha eccepito che non si era realizzato il superamento del termine di 18 mesi per stabilire la residenza nell’immobile acquistato, atteso che il termine doveva farsi decorrere dalla data della rettifica dell’atto notarile di trasferimento immobiliare, effettuata il (OMISSIS); aggiungendo altresì che, in ogni caso, il mancato trasferimento era stato determinato dalle condizioni di salute della madre con la quale viveva e che le avevano impedito il trasferimento di residenza.

La C.T.P. di Caserta respingeva il ricorso con sentenza che venivano appellata dalla medesima contribuente; la C.T.R. della Campania confermava la decisione di primo grado.

In particolare, la C.T.R., ricordate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, e l’obbligo di trasferire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel comune ove è ubicata l’abitazione, ha affermato che l’atto notarile era idoneo a trasferire la proprietà dell’immobile nonostante l’erronea identificazione di un subalterno, affermando peraltro l’irrilevanza della patologia da cui era affetta la madre dell’appellante.

Ricorre per cassazione V.M. con due articolati e complessi motivi. L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo motivo del ricorso, la contribuente lamenta “violazione della L. notarile, art. 59 bis; error in iudicando, mancata considerazione di elementi determinanti il thema decidendum, falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 72, mancata motivazione su un punto decisivo della controversia afferente all’infondatezza della pretesa impositiva per causa di forza maggiore, violazione del principio di ragionevolezza; inesistenza e erroneità dell’istruttoria-superficialità-illogicità ed ingiustizia manifesta-sviamento-carenza di motivazione; violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza formale e sostanziale, parità di trattamento”.

3. Con la seconda censura si deduce violazione del L. notarile, art. 59 bis; error in iudicando, mancata considerazione di elementi determinanti il thema decidendum, falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 72, mancata motivazione su un punto decisivo della controversia afferente all’infondatezza della pretesa impositiva per causa di forza maggiore, violazione del principio di ragionevolezza; inesistenza e erroneità dell’istruttoria-superficialità- illogicità ed ingiustizia manifesta-sviamento-carenza di motivazione; violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza formale e sostanziale, parità di trattamento.

4. Le censure articolate in più profili di doglianza, peraltro solo alcuni riconducibili ai paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., non consentono – se non in parte – di ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse(S.U. 9100/2015; Cass. n. 24493/2018; Cass. n. 26790/2018).

Nella specie, effettuata una ricerca all’interno del testo dei molteplici profili delle prime due censure formulate, si ravvisa la presenza di dati sufficientemente univoci per risalire solo a una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, precisamente alla citata Disp., n. 3, relativamente alla violazione della legge notarile e del D.P.R. n. 131 del 1986.

5. Le censure, nei limiti in cui risultino così ricostruibili, sono destituite di fondamento.

Nella fattispecie, la circostanza sulla quale la contribuente fonda la sua difesa – così come emerge dalla sentenza impugnata – consiste nell’erronea indicazione nell’atto notarile del “subalterno” – che le avrebbe impedito il trasferimento del cespite e dunque anche della residenza nell’immobile destinato a prima casa nel termine di diciotto mesi dall’acquisto..

Ebbene, detto errore non ha affatto determinato, come ritiene la ricorrente, il mancato trasferimento dell’immobile e la nullità dell’atto notarile, tant’è che qualora l’indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto (nella specie, di compravendita) sia inesatta per errore, proprio delle parti o del notaio, è sufficiente la correzione dell’errore materiale, indipendentemente dalla forma dell’atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione (Cass. n. 25149 del 2014; n. 1063/2015; Cass. n. 28112/2018).

6. In particolare, la rettifica degli atti notarili, intesa come facoltà per il notaio di porre rimedio ad errori formali di indicazione dei dati catastali e di indicazione delle parti, in modo tale da non variare l’oggetto negoziato e da non mutare l’identificazione dei soggetti che avevano costituito parti nell’atto, era ritenuta ammissibile anche prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 110 del 2010, art. 1, comma 1, lett. f, che ha aggiunto alla L. n. 89 del 2013, art. 59-bis, prevedendo che il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato (Cass. n. 11630/2017; Cass. n. 16019 del 29/07/2015; Cass. n. 4220 del 24/2/2006).

Nel caso di specie, è dato rilevare che l’atto di rettifica stipulato il (OMISSIS) non ha determinato una diversa destinazione dei beni nè ha apportato un completamento dell’atto originario con l’aggiunta di nuovi elementi negoziali, posto che, con esso, le parti hanno inteso unicamente rettificare l’identificazione del subalterno, bene già individuato quale oggetto del trasferimento immobiliare voluto dai contraenti.

7. In merito all’altra dedotta causa di forza maggiore invocata dalla contribuente (patologia della genitrice), la censura tende a rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione di circostanze già escluse dal giudice di appello: revisione di accertamenti di fatto, compiuti nel giudizio di merito, preclusa i-n sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 19011 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).

In ogni caso, la certificazione relativa alla patologia della madre della contribuente risale al 10 ottobre 2006, mentre l’acquisto dell’abitazione è stata disposta alcuni giorni dopo il rilascio di detta documentazione, allorquando la ricorrente era consapevole della malattia che già affliggeva la genitrice: detta circostanza è quindi irrilevante, come correttamente affermato dalla CTR, in quanto preesistente all’atto di trasferimento immobiliare.

8. La doglianza relativa alla eccepita decadenza dell’Agenzia dal potere di emettere l’avviso di accertamento, presenta profili di inammissibilità, in quanto presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure.

La ricorrente aveva l’onere, non assolto, di allegarne l’avvenuta deduzione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente essa era stata sollevata, in modo da consentire alla corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016; n. 25319/2017; n. 907/2018).

9. Ne segue il rigetto del ricorso.

In mancanza di costituzione dell’Agenzia, nulla va statuito in ordine alle spese di lite.

13. In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude la condanna della ricorrente, come obbligata “ex lege”, al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell’onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo (Cass. n. 22646/2019; Cass. n. 13935 del 2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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