Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12809 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7450/2009 proposto da:

T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA

51, presso lo studio dell’avvocato APERIO BELLA Leopoldo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ZOLA PREDOSA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE

2, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA Angelo, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TRENTINI ANTONELLA, giusta procura

a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1435/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Aperio Bella Leopoldo, difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 marzo 2009 T.I. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 21 gennaio 2009, depositata in data 16 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di pagamento di L. 812.942.000 per l’attività professionale svolta in relazione alla progettazione urbanistica di una piazza cittadina.

Il Comune intimato ha resistito con controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità i (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura si svolge per circa sette pagine e si conclude con un momento di sintesi mediante il quale il ricorrente chiede quale fosse il momento in cui avrebbe potuto far valere, nei confronti del Comune, il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., in considerazione dell’oggetto della prestazione svolta e delle concrete modalità con le quali egli la svolse.

Un quesito siffatto, oltre a prescindere totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, richiede esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività precluse al giudice di legittimità.

Inoltre le argomentazioni poste a sostegno della censura contengono ampi riferimenti critici alla consulenza tecnica d’ufficio e alla consulenza di parte, in relazione alle quali non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Anche il secondo motivo attiene al vizio di motivazione e viene concluso chiedendo se gli acconti ricevuti tra il 1984 e il 1989, a fronte dei quali sono state emesse fatture con l’indicazione dell’opera progettata, fossero idonei ad interrompere il decorso della prescrizione dell’azione ex art. 2041 c.c..

Anche in questo caso il momento di sintesi non è stato formulato in armonia con il paradigma sopra delineato e non specifica in quali punti e per quali ragioni la sentenza impugnata presenterebbe, rispettivamente, motivazione omessa e contraddittoria. Anche in questo caso le argomentazioni poste a sostegno della censura presuppongono esame e apprezzamento delle risultanze processuali.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.. Il quesito si rivela astratto poichè prescinde del tutto dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non adducono a diversa statuizione in quanto non superano i rilievi contenuti nella relazione circa l’omesso rispetto dell’art. 366 bis c.p.c., e il carattere fattuale delle censure:

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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