Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12809 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12809 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 3011-2014 proposto da:
ECOSERVICE SRL 02797250244, in persona del legale
rappresentante e amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO DELPINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI GOZZI giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
ERBIM SAS, in persona del legale rappresenante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso

391

Data pubblicazione: 19/06/2015

lo studio dell’avvocato ANDREA REGGIO D’AGI, che IA
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATERINA
AZZARITA giusta procura a margine del controricorso;

– con troricorrente –

VENEZIA del 21/11/2012, depositata il 07/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato Alberto Delpino difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Chiara Reggio d’Aci (delega avvocato Andre Reggio
d’Aci) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
1.- La s.a.s. Erbim, proprietaria di uno stabile in Monteg-alda, ha
convenuto davanti al Tribunale di Vicenza la conduttrice, s.a.s.
Ecoservice, chiedendo la convalida dello sfratto per morosità, intimato
alla stessa a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione per
otto mensilità, per l’importo di € 79.333,00.
Ecoservice ha resistito, assumendo di avere sospeso il pagamento dei
canoni per inadempimento della locatrice, essendo l’immobile risultato
inidoneo all’uso a cui doveva essere contrattualmente destinato.
Ha dedotto che il contratto di locazione, concluso il 31 dicembre
2001, conteneva una clausola, aggiuntavi il 1° febbraio 2002, secondo
cui condizione essenziale a pena di nullità dell’accordo era che la
pubblica amministrazione concedesse alla conduttrice l’autorizzazione
allo svolgimento della sua attività di smaltimento rifiuti.

Ric. 2014 n 03011 sez. M3 ud. 20-05-2015
-2-

avverso la sentenza n. 2511/2012 della CORTE D’APPELLO di

Nel novembre 2006 Ecoservice aveva appreso che il terreno su cui
sorgeva l’immobile sarebbe stato espropriato, in parte perché
classificato in PRG come appartenente ad area agricolo-produttiva di
primaria importanza; in parte perché destinato alla costruzione
dell’autostrada A3.

accertamento della nullità del contratto e di risarcimento dei danni.
Alla causa è stata riunita altra causa proposta da Ecoservice in
opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Erbim per il pagamento
dei canoni..
Con sentenza n. 49/2010 il Tribunale — dato atto che l’immobile era
stato rilasciato e restituito alla locatrice il 14.5.2008 – ha disposto la
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di
Ecoservice. Ha respinto le domande riconvenzionali e l’opposizione al
decreto ingiuntivo proposte da quest’ultima.
Su appello da Ecoservice, a cui ha resistito Erbim, con sentenza n.
2511 depositata il 7 dicembre 2012, la Corte di appello di Venezia ha
confermato la sentenza di primo grado.
Ecoservice propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste Erbim con controricorso.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello ha respinto l’appello – fondato sull’asserita
nullità del contratto di locazione per il mancato rilascio
dell’autorizzazione della P.A. allo svolgimento dell’attività del
conduttore, ai sensi della clausola aggiunta nel febbraio 2002 – con la
motivazione che Ecoservice aveva riconosciuto di avere sempre
esercitato la sua attività di smaltimento rifiuti sulla base di un permesso
provvisorio rilasciato dalla Provincia di Venezia, confidando nella
tolleranza del Comune di Montegalda; che aveva effettivamente svolto
Ric. 2014 n. 03011 sez. M3 ud. 20-05-2015
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La convenuta ha quindi proposto domanda riconvenzionale di

di fatto la sua attività nell’immobile locato, per tutto il tempo in cui vi è
rimasta, in forza del permesso provvisorio, e che in ogni caso il
contratto stipulato nel dicembre 2001 disponeva che l’immobile locato
dovesse essere adibito ad uso artigianale, con divieto di mutarne la
destinazione, e che Ecoservice non ha dato la prova che la locatrice

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
quanto alla prova che Erbim conoscesse l’attività di Ecoservice, sul
rilievo che nella clausola aggiunta il 1° febbraio 2002 è espressamente
detto che l’immobile veniva locato

“…per lo svolgimento dell’attività del

conduttore, di cui la locatrice è a conoscenza”.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2697 e 2702 cod.
civ., per avere la Corte di appello disatteso la sua eccezione di invalidità
del contratto per inidoneità dell’oggetto, in quanto la superficie locata a
Ecoservice è classificata nel P.R.G del Comune di Montegalda come
“Zona territoriale omogenea — Area di primaria importanza agricolo
produttiva”, classificazione che ha impedito il rilascio
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività della conduttrice:
destinazione che la locatrice conosceva o avrebbe dovuto conoscere,
come sarebbe stato confermato in giudizio anche da testimoni.
Con il terzo motivo denuncia violazione degli art 1362 ss. cod. civ.,
nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la clausola aggiunta
in data 1° febbraio 2002 contemplasse una mera condizione risolutiva
del rapporto, mentre il testo letterale disponeva espressamente che il
mancato rilascio dell’autorizzazione avrebbe comportato la nullità
dell’intero contratto.
3.- I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché
connessi, sono inammissibili sotto diversi profili (erronea citazione
Ric. 2014 n. 03011 sez. M3 – ud. 20-05-2015

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fosse a conoscenza dell’effettiva utilizzazione.

delle norme asseritamente violate, quanto all’asserita nullità del
contratto, ed altro), fra i quali riveste rilevanza assorbente la non
congruenza delle censure con le ragioni poste effettivamente a base
della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha respinto le eccezioni della conduttrice in base al

del contratto nel caso di mancato rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di smaltimento rifiuti, Ecoservice ha
effettivamente occupato l’immobile e vi ha effettivamente svolto la sua
attività per l’intero periodo in relazione al quale le è stato richiesto il
pagamento dei canoni, in virtù di un permesso provvisorio rilasciatole
dalla Provincia, che essa confidava che le venisse rinnovato. A tal
proposito la stessa ricorrente espone nel ricorso (p. 14) di avere
ricevuto ben due provvedimenti di diniego dell’autorizzazione, il
secondo dei quali è stato da essa impugnato davanti al TAR, che ne ha
sospeso provvisoriamente l’efficacia, sospensione poi revocata dal
Consiglio di Stato.
Essa non precisa la data del definitivo diniego, ma è certo che —
nonostante l’avveramento della condizione risolutiva — Ecoservice non
ha fatto valere l’asserita nullità della locazione [rectius,

inefficacia,

nonostante ogni diversa qualificazione delle parti], ed ha continuato ad
occupare l’immobile senza corrispondere il canone fino al 2008, pur
avendo ricevuto l’intimazione di sfratto per morosità il 6.10.2007
(Ricorso, p. 2).
A fronte di tali circostanze la Corte di appello ha respinto l’eccezione
di inadempimento ed ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento
dei canoni palesemente in considerazione del fatto che il rapporto
aveva avuto comunque esecuzione, in virtù di un oggettivo
atteggiamento di tolleranza — ad opera di entrambe le parti – del
Ric. 2014 n. 03011 sez. M3 – ud. 20-05-2015
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rilievo che, al di là delle formali pattuizioni circa la nullità-inefficacia

mancato avveramento della condizione risolutiva, ed ha ritenuto di
applicare al rapporto i principi in tema di inadempimento del
conduttore all’obbligo del pagamento del canone.
A questa ratio decidendi la ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le sue
censure, dimostrandone (se possibile) la non conformità ad un qualche

I motivi di ricorso effettivamente proposti sono ininfluenti allo scopo.
4.- Il ricorso è respinto.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed C
5.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, d.p.r. n. 115 del
2002 per la condanna det ricorrentital pagamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato.
Roma, 20 maggio 2015

principio di legge o l’inidoneità a giustificare la decisione.

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