Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12809 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 25/02/2020, dep. 13/05/2021), n.12809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6375-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEDILUCO 9,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA RISCOSSIONE DI AVELLINO EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE

SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9343/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che ha chiesto

l’accoglimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento emessa nei confronti di I.N., solidalmente obbligato per l’adempimento delle obbligazioni tributarie accertate nei confronti della società di persone MTM snc dei F.lli I. in esecuzione delle sentenze di appello irrevocabili n. 374/05/2009 e 226/09/2009.

Il ricorso proposto dal contribuente, sia nei confronti della Agenzia delle Entrate che dell’Agente della riscossione, veniva accolto dalla Commissione Provinciale di Avellino sulla base della circostanza che la società si era estinta nel 2002.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, contestando che la estinzione della società di persone faccia venir meno l’obbligazione solidale dei soci. Con sentenza del 13 ottobre 2016 n. 9343, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello perchè non aveva censurato tutte le ragioni che sorreggevano la decisione di primo grado. Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affida a due motivi così sintetizzabili:

1) Violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 2304 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2) Violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; Propone controricorso il sig. Iuorio Nicola che eccepisce l’inammissibilità del ricorso e ne afferma comunque la infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno considerate infondate le eccezioni circa la nullità della notifica del ricorso sollevate dal controricorrente perchè l’art. 330 cit. (rubricato “Luogo di notificazione della impugnazione”) dispone, al comma 1, che “se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, per il giudizio”.

Inoltre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 (articolo rubricato “Luogo delle comunicazioni e notificazioni”), dopo aver stabilito, al comma 1, che “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”, prevede, al comma 2, specificamente rilevante in questa sede, che “l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”, e siccome la parte non si era costituita in grado di appello la notifica al domicilio eletto in primo grado era corretta.

Inoltre, per effetto della costituzione avvenuta con il controricorso, qualsiasi vizio circa il luogo della notifica sarebbe comunque sanato ex art. 156 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate si duole che la CTR abbia considerato inammissibile l’appello per mancata impugnazione di una delle rationes decidendi e cioè la rilevanza delle sentenze prodotte in giudizio dal contribuente che avevano affermato l’inesistenza di una posizione debitoria solidale rispetto a quella principale della MTM s.n.c. L’Agenzia contesta che tale ratio non sia stata impugnata. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riportato – anche ai fini dell’autosufficienza del motivo – i passi dell’atto di appello, ove si protesta la fondatezza della pretesa tributaria, derivante dalla emissione di due sentenze formalmente passate in giudicato, in virtù delle quali era stata emessa la cartella nei confronti del socio I.N.. Inoltre l’Agenzia rileva che, sebbene la società di persone fosse stata cancellata nel 2002, tale fatto era stato taciuto nei due giudizi sia di primo grado che di appello. Ritiene in diritto che alla cancellazione dal registro delle imprese della società di persone consegue la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2312 cc. Conclude per l’accertamento della legittimità della pretesa dovendosi considerare che per effetto della cancellazione si è verificato un fenomeno di tipo successorio che ha determinato il trasferimento dei debiti sociali ai soci.

Il motivo è fondato. I passaggi dell’atto di appello sopraricordati manifestano l’intento di ottenere la riforma totale della sentenza di primo grado sul fondamento della legittimità della pretesa tributaria, rivendicata chiaramente dall’Ufficio. Nel caso in esame l’appello si rivela sufficientemente specifico, contenendo quella necessaria parte argomentativa che si contrappone alla motivazione della sentenza impugnata e ribadisce la richiesta di affermare che la cancellazione della società di persona non fa venir meno la pretesa nei confronti dei soci. In questa prospettiva l’appello mira ad incrinarne il fondamento logico giuridico dell’intera motivazione. Con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell’impugnazione questa Corte ha affermato che “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, determinano, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, l’inammissibilità del ricorso, non essendo posti rigidi formalismi, solo quando non vi siano elementi idonei a investire la decisione impugnata nella sua interezza.

Deve poi rilevarsi la correttezza della impostazione difensiva dell’Agenzia. In primo luogo il giudicato invocato dalla Agenzia delle Entrate si era formato nel 2009 senza che nel corso del giudizio venisse dichiarata l’estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese.

In secondo luogo non ha fondamento la tesi per cui, successivamente al verificarsi di detta estinzione, non sia più possibile l’iscrizione a ruolo a nome dei soci dei tributi dovuti dalla società. A tal fine va richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte (sentenza n. 13183 del 25/05/2017) con riferimento al contribuente persona fisica, secondo cui la formazione del ruolo va operata al nome del contribuente pur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691). Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il soggetto estinto sia una società, e quindi la pretesa sia azionabile nei confronti dei soci, o perchè coobbligati solidali, o perchè, comunque, successori ex lege della società medesima (v. Cass. Sez. U 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072).

La sentenza n. 6070/13 delle S.U. ha ritenuto che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria (vale a dire provando che in realtà la società ha continuato ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, come nel caso in esame in cui la società ha continuato a gestire il contenzioso).

Resta da chiarire che, quanto alla difesa del socio, che allude a giudicato esterno inteso a paralizzare il descritto meccanismo successorio del socio alla società estinta analogo e ostativo rispetto a quello dedotto dall’ufficio, sarà necessario applicare la disciplina prevista nel caso di contrasto di giudicati, e seguire la giurisprudenza di legittimità che ha fissato i seguenti principi: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”. “Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato”. “Affinchè il giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria”. (Cass. n. 10623 del 2009, n. 18381 del 2009, n. 8650 del 2010, n. 23515 del 2010, n. 25269 del 2016; Cass. n. 10623 del 2009, n. 23515 del 2010, n. 13804 del 2018; Cass. n. 10623 del 2009, n. 21469 del 2013, n. 6024 del 2017).

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese di questo grado che riesaminerà l’appello originale proposto nel merito.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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