Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12809 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 10/06/2011), n.12809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13788-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/02/2008 R.G.N. 72/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/1 – 2/2/08 la Corte d’Appello di Catania accolse l’appello proposto il 22/1/07 da N.M.G. avverso la sentenza del 30/10/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Catania, che nel riconoscerle il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e al conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2001 le aveva compensato le spese di lite, ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza condannò l’Inps alle spese del primo grado, rigettando, nel contempo, l’appello incidentale dell’istituto finalizzato a far valere la speciale causa di decadenza dall’azione di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito nella L. n. 83 del 1970.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, che affida l’impugnazione ad un unico motivo di censura, depositando, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo di censura l’Inps denunzia la violazione e la falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 convertito con modifiche nella L. 11 marzo 1970, n. 83 e del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, l’Inps si duole del fatto che i giudici di seconde cure, nel rigettare l’appello incidentale, incentrato sulla eccepita decadenza sostanziale di cui al D.L n. 7 del 1970, art. 22 con riferimento al ricorso col quale l’assistita aveva conseguito la reiscrizione negli elenchi e l’indennità di disoccupazione agricola, avevano ritenuto non maturata una tale decadenza.

In concreto, la difesa dell’ente previdenziale sostiene che nel caso di specie il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi per l’anno 2001 fu comunicato alla N. il 29/6/2002 e che quest’ultima presentò tempestivo ricorso alla Commissione provinciale il 7/7/02, per cui lo stesso provvedimento divenne definitivo il 4/11/02, vale a dire allo scadere dei novanta giorni per la sua decisione e dei successivi trenta giorni per il ricorso alla Commissione centrale avverso il manifestarsi del silenzio rigetto; pertanto, il ricorso giurisdizionale del 14 marzo 2003 risultava essere proposto oltre il termine decadenziale di centoventi giorni, che nella fattispecie coincideva con la data del 4 marzo 2003, col conseguente venir meno della condizione necessaria per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla medesima ricorrente.

A conclusione del motivo l’Inps pone il seguente quesito di diritto:” Voglia codesta Corte dichiarare se, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria del D.L. n. 7 del 1970, ex art. 22 nel caso in cui sia stato presentato il solo ricorso amministrativo di prima istanza alla Commissione provinciale contro il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la definitività del provvedimento stesso, dalla quale decorre il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, va fatta coincidere con la scadenza dell’ulteriore termine (30 giorni) per proporre ricorso amministrativo di seconda istanza alla Commissione Centrale dopo la formazione del silenzio-rigetto sul primo ricorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto o, comunque, conoscibile dall’interessato”. Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei seguenti termini: anzitutto, come questa stessa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 813 del 16/1/2007), “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto errata l’interpretazione fornita dalla corte territoriale che aveva considerato tempestiva, facendone conseguire la sussistenza del diritto all’iscrizione, l’azione giudiziaria proposta da lavoratrice che, cancellata dagli elenchi nominativi, aveva esperito i rimedi amministrativi, proponendo l’azione giudiziaria solo dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il procedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio- rigetto del proposto gravame).” Orbene, la speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell’accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti (oggi costituita dalle disposizioni del citato D.L. n. 7 del 1970, in parte sostituite dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 ter e segg. convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e da quelle del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch’esse parzialmente sostituiscono quelle del D.L. n. 7 del 1970 nell’intento, esplicitato nel titolo, “di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi”) si caratterizza per essere l’iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione, oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (eseguita, per l’iscrizione, con l’affissione dell’elenco nell’albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione). Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l’inutile decorso del termine assegnato all’autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. Stabilisce, infatti, il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.

Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2.

Contro le decisioni della commissione l’interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell’INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall’interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.

Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la “procedimentalizzazione” delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio.

Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l’ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall’autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. In quest’ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nell’abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell’amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la Corte suprema ritiene che l’intento del legislatore sia stato quello di attribuire all’inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l’inerzia dell’amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all’atto). Inequivoco, in tal senso, è il dato testuale, così come non è senza significato che una disposizione di tale contenuto precettivo coesista con la diversa norma che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni dell’INPS (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46); norma quest’ultima che, non offrendo alcuna indicazione in ordine al significato da attribuire alla inosservanza, da parte degli organi preposti, del dovere di decidere il ricorso entro i termini assegnati, non può essere altrimenti interpretata che come produttiva del solo effetto di rendere ricorribile in sede giurisdizionale il provvedimento contestato.

Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22.

Invero, mentre la regola della notifica vale, all’evidenza, solo per le decisioni espresse – salva la possibilità per l’Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale – per l’ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativamente dettata dalla disposizione in esame e che ad essa pienamente si adatta, del momento in cui l’interessato “ne abbia avuto conoscenza”; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall’interessato medesimo.

La ricostruzione della fattispecie normativa nei descritti termini appare la più coerente con l’impianto complessivo della speciale disciplina dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati e con la “ratio” delle relative previsioni, per essere le stesse funzionali all’esigenza – di interesse pubblico – di accertare nel più breve tempo possibile (vedi la sentenza costituzionale n. 192 del 2005) la sussistenza del diritto all’iscrizione, in ragione della brevità del termine (solo annuale quando non addirittura trimestrale) di valenza giuridica degli elenchi nominativi, nonchè dell’obiettiva difficoltà di rilevare, a distanza di tempo, la effettività di una prestazione caratterizzata, di norma, da discontinuità e dall’essere resa in favore di una pluralità di datori di lavoro. E’ da aggiungere che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta un’eventuale decisione tardiva sul ricorso.

Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello “status” di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del 2005), quante volte l’azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.

Da ultimo va segnalata la pronunzia n. 8650 del 3/4/2008 della Sezione Lavoro di questa Corte con la quale si è ribadito che “in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell’elenco nominativo degli operai agricoli non si applica – in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento – la regola generale prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5, secondo la quale l’Istituto previdenziale ha l’obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l’impugnazione, nonchè, più in generale, sui presupposti ed i termini per l’espletamento dell’azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell’azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria decorre dalla notifica all’interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l’inerzia dell’autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato”.

Applicando tali principi al caso di specie e considerando che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi per l’anno 2001 fu comunicato alla N. il 29/6/2002, se è esatto quanto affermato dalla difesa dell’Inps, cioè che l’assistita presentò tempestivo ricorso alla Commissione provinciale il 7/7/02 e se è altrettanto vero che non fu dalla medesima allegata, in sede di ricorso giurisdizionale, la circostanza dell’avvenuto deposito del ricorso alla Commissione Centrale, è certo che lo stesso provvedimento divenne definitivo il 4/11/02, vale a dire allo scadere dei novanta giorni per la sua decisione e dei successivi trenta giorni per il ricorso alla Commissione centrale avverso il silenzio- rigetto, per cui il termine finale per proporre l’azione in sede giudiziaria non poteva essere che quello del 4 marzo 2003.

Invece, dalla sentenza impugnata emerge solo il riferimento al fatto che rispetto alla reiezione di data 6/6/02 della domanda di prestazione del 31/3/02 risultava essere tempestiva l’azione proposta col ricorso del 14/3/03. In pratica, il giudice d’appello prende in considerazione solo l’arco temporale complessivo intercorso tra la data del provvedimento di reiezione della prestazione, che però è cosa ben diversa dal provvedimento di cancellazione dalle liste, e quella della proposizione dell’azione giurisdizionale, senza dar conto delle scadenze intermedie maturate in occasione di ognuna delle fasi dell’iter amministrativo sopra descritto a decorrere dal provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.

Infatti, la Corte territoriale fa decorrere il predetto termine dalla emanazione, in data 6 giugno 2002, del provvedimento di rigetto della domanda di prestazione del 31 marzo 2002, laddove l’Inps lo fa, invece, decorrere correttamente dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli, che sarebbe avvenuta il 29 giugno 2002; tuttavia, nella parte narrativa della sentenza si fa riferimento alla diversa data del 26 giugno 2002, come quella di comunicazione della non iscrizione dell’istante negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2001 (stando al ricorso dell’Inps e alle riferite espressioni del ricorso della lavoratrice si trattava, invece, del provvedimento di cancellazione); inoltre, dalla lettura della sentenza non è dato sapere se realmente il ricorso alla Commissione provinciale fu depositato, come sostiene l’Inps nei motivi del presente ricorso (pag. 6), il 7 luglio 2002 o, non piuttosto, il 9 luglio 2002, come la stessa difesa dell’ente previdenziale riferisce nella parte introduttiva del ricorso (pag.

1); egualmente, non è dato sapere se realmente non fu proposto da parte dell’assistita il ricorso alla Commissione centrale. Nè va trascurata la circostanza che la stessa difesa dell’Inps riferisce a pagina 2 del presente ricorso che la controparte dedusse nel proprio ricorso introduttivo del giudizio che il provvedimento di rigetto, emesso in sede di riesame, della richiesta di conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola, le fu comunicato in data 15/10/2002, termine, questo, che, seppur riguardante il diniego della prestazione, era correlato al provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorate in agricoltura per il 2001 ed era, comunque, successivo di dieci giorni a quello del 5/10/02, costituente il novantesimo giorno entro il quale la Commissione Provinciale avrebbe dovuto decidere sul ricorso iniziale del 7/7/02 avverso il provvedimento di cancellazione.

In definitiva si impone l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento ad altra Corte d’appello che si indica in quella di Messina, la quale, uniformandosi al principio di diritto sopra ricordato, provvedere a verificare se sia maturato o meno nella fattispecie il termine di decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito nella L. n. 83 del 1970, così come eccepito dalla difesa dell’Inps. La stessa Corte d’appello deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia per il giudizio alla Corte d’Appello di Messina che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA