Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12808 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235,

presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIULIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (gia’ denominata SAI – Societa’ Assicuratrice

Industriale SpA d’ora innanzi “Fondiaria SAI”) in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

TRE MADONNE 18, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO MARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRIGNANI ALDO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11.1.08, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 16 marzo 2009 F.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata depositata in data 19 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva rigettato la domanda di condanna della Fondiaria – Sai alla restituzione del 20% di quanto versatole a titolo di premio assicurativo considerata l’illiceita’ dell’avvenuto aumento indiscriminato.

La Fondiaria – Sai ha resistito con controricorso.

2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poiche’ la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente lamenta erroneita’, illogicita’ e contraddittorieta’ della valutazione delle risultanze istruttorie;

difetto della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ma ne’ l’indicazione posta all’inizio della censura, ne’ le argomentazioni addotte a conforto possono essere interpretate come momento di sintesi strutturato secondo il paradigma sopra enunciato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali sue parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli rispettivamente erronea, illogica e contraddittoria.

In realta’ il ricorrente ripropone la propria tesi sostanzialmente prescindendo dalla motivazione con cui la Corte territoriale l’ha disattesa. Infine, l’eventuale accoglimento della domanda non puo’ prescindere da valutazioni fattuali non consentite nel giudizio di legittimita’.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA