Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12808 del 22/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/05/2017),  n. 12808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21752/2014 proposto da:

FINEDIT FINANZIARIA EDITORIALE S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA

ARCURI, rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA MARIA FAILLACE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TOSCANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO SALMERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 905/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato TERESA MARIA FAILLACE;

udito l’Avvocato FERDINANDO SALMERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 161/2014, depositata l’11 marzo 2014, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva accolto il ricorso di A.P. per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa alla medesima intimato, con lettera 10/8/2009, dalla Finedit – Finanziaria Editoriale S.r.l. a motivo della perdurante assenza dal luogo di lavoro dal 25/7/2009 e per la reintegra nel posto già occupato nella redazione di (OMISSIS) de “(OMISSIS)”, attesa la illegittimità dei provvedimenti di trasferimento adottati dalla società, prima presso l’ufficio di corrispondenza di (OMISSIS) e poi presso la redazione di (OMISSIS).

La Corte di appello osservava come non potesse imputarsi alla lavoratrice alcuna condotta inadempiente, posto che l’ordine di trasferimento a (OMISSIS) era stato revocato per essere sostituito da un nuovo trasferimento a (OMISSIS) e che peraltro, sospesa in via giudiziale l’efficacia di questo secondo provvedimento, la società aveva manifestato la volontà di far rivivere quello originario: comportamento datoriale che la Corte riteneva poco coerente e tale da non consentire di individuare con chiarezza le effettive ragioni poste a sostegno del trasferimento della lavoratrice, il cui rifiuto di prendere servizio presso l’ufficio di corrispondenza di (OMISSIS) era, pertanto, ai sensi dell’art. 1460 c.c., da ritenersi giustificato.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Finanziaria Editoriale S.r.l. con tre motivi; la A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia esaminato e posto a fondamento della propria decisione solo alcuni dei documenti prodotti, pervenendo di conseguenza, sulla base di un’incompleta valutazione del materiale di prova, a conclusioni non condivisibili. Con il secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione delle norme del Codice civile in materia di interpretazione dei contratti e dei negozi unilaterali, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto di desumere l’avvenuta revoca del trasferimento della A. a (OMISSIS) dal tenore letterale del provvedimento datoriale in data 5/5/2009, che ne aveva disposto il trasferimento a (OMISSIS), senza procedere ad alcuna indagine circa l’intento del soggetto, dal quale l’atto proveniva.

Con il terzo motivo, deducendo il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla validità del trasferimento della A. a (OMISSIS), oggetto di distinta domanda della lavoratrice e di motivo di gravame.

Il primo motivo è inammissibile.

Il vizio di cui all’art. 360, n. 4, può, infatti, essere dedotto, sotto il profilo della nullità della sentenza, solo in presenza di un corredo motivazionale che si traduca in totale contraddittorietà o apparenza della motivazione, e cioè di una motivazione che, sebbene graficamente esistente, “non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Sez. U, sentenza n. 22232/2016); non, invece, allorquando – come con il motivo ora in esame – venga allegata una insufficienza di motivazione, dipendente da una parziale o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.

E’ peraltro del tutto consolidato l’orientamento, secondo il quale “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (cfr., fra le molte, Cass. n. 6288/2011).

Il secondo motivo è inammissibile.

Deve, infatti, ribadirsi il principio, per il quale il ricorrente che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto (o, come nella specie, di un negozio unilaterale) “non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa” (cfr., fra le molte, Cass. n. 25728/2013).

Il motivo non riporta, invece, il testo della lettera del 5/5/2009, alla quale si riferisce nella denuncia di violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dal Codice civile.

D’altra parte, non può condividersi il rilievo, interno al motivo in esame (cfr. ricorso, p. 27), di una decisione sul punto “non congruamente motivata”, sottraendosi la sentenza impugnata alle situazioni di anomalia motivazionale delineate dalle Sez. U. nelle sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e, in particolare, alla possibilità di riscontro di una motivazione “apparente” (nei sensi sopra precisati).

La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, non ha esaurito la propria motivazione sulla portata della lettera in data 5/5/2009 nell’inciso “dall’inequivocabile tenore letterale di tale atto datoriale”, posto che esso segue ad una ricognizione del contenuto del documento e costituisce adeguata congiunzione logico-giuridica rispetto alle conseguenze che da tale ricognizione vengono desunte (vale a dire la revoca del trasferimento a (OMISSIS) e la sua sostituzione con un nuovo trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS)).

Anche il terzo motivo risulta inammissibile.

Al riguardo, anche volendo prescindere dalla non perspicuità del percorso espositivo, tale da non consentire di individuare con esattezza la natura e i limiti della doglianza, è assorbente il rilievo che la domanda di cui sarebbe stato omesso l’esame (domanda peraltro proposta dalla lavoratrice) non risulta riprodotta con il ricorso per cassazione, in tal modo venendosi a determinare un chiaro difetto dell’atto con riferimento alla sua “autosufficienza” (art. 366 c.p.c.).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Di esse deve essere disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Ferdinando Salmeri, come da sua dichiarazione e richiesta.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA