Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12808 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12808 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 2688-2014 proposto da:
DI MICHELE ANITA (DMCNTA7 3E4 6 G4824 elettivamente
domiciliata in ROMA, VLA DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio
dell’avvocato DAVIDE MOLELLA, rappresentata e difesa dagli
avvocati CARLO CONTI, MARCO ZANNA giusta procura speciale
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
REGIONE ABRUZZO;

– intimata –

3 919-

51- –

Data pubblicazione: 19/06/2015

avverso la sentenza n. 366/2013 del TRIBUNALE di SULMONA del
26/06/2013, depositata 1’01/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.

1.- Con sentenza n. 366, pubblicata il 10 luglio 2013, il Tribunale di
Sulmona,

in riforma della sentenza emessa in primo grado dal

Giudice di pace, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Regione Abruzzo in relazione alla domanda di risarcimento dei danni
proposta da Anita Di Michele, la cui autovettura è rimasta danneggiata
dall’impatto contro un cervo che attraversava la sede stradale.
Ha ritenuto il giudice di appello che competente a rispondere di tal
genere di sinistri non sia la Regione, alla quale la legge n. 142 del 1990
(tras fusa nel Testo Unico sugli enti locali approvato con d. lgs 18
agosto 2000 n. 267) e la legge 11 febbraio 1992 n. 157 hanno
attribuito competenze essenzialmente normative, ma la Provincia a cui
appartiene la strada ove si è verificato sinistro.
Con atto notificato il 21 gennaio 2014 la Di Michele propone ricorso
per cassazione.
La Regione non ha depositato difese.
Motivi della decisione
3.- Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2043 cod. civ.
e della normativa statale e regionale in tema di protezione della fauna
selvatica, la ricorrente assume che la sentenza impugnata non ha
tenuto conto della legge regionale dell’Abruzzo 24 giugno 2003 n. 10
che, in attuazione dei principi enunciati dalla legge statale n. 157/1992,
ha disposto all’art. 1, 2° comma, che la Regione è tenuta a provvedere
con i propri fondi al risarcimento dei danni provocati dalla fauna
Ric. 2014 n. 02688 sez. M3 – ud. 20-05-2015
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Svolgimento del processo

selvatica a veicoli e persone coinvolti in incidenti stradali, restando
delegate alle Province le sole funzioni di istruzione e liquidazione delle
relative pratiche.
4.- Il motivo non è fondato.
Il ricorrente desume erroneamente dalla competenza meramente
normativa, attribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, i
criteri di imputazione della responsabilità per i danni arrecati dalla
fauna selvatica, che vanno invece ricollegati all’ente a cui spettino le
competénze amministrative e gestionali relative alla cura degli animali
(cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n.
21395).
La legge n. 157/1992 attribuisce alle regioni a statuto ordinario il
compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di
fauna selvatica” (art. 1, comma 1) ed attribuisce alle province il compito

di attuare la disciplina regionale ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142,
art. 14, comma 1, lett. f) (oggi sostituita dalla legge 18 agosto 2000 n.
267), in forza di una competenza propria, derivante dall’autonomia ad
esse attribuita dalla legge statale; anche indipendentemente da specifica
delega delle Regioni.
I rilievi del ricorrente circa l’assenta mancanza di uno specifico
provvedimento di delega di competenze alla Provincia da parte della
Regione Abruzzo sono quindi inconferenti. Alle Province infatti sono
state assegnate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema
di caccia e di protezione della fauna selvatica, come specificato dalla
citata giurisprudenza.
Le disposizioni delle leggi regionali dell’Abruzzo circa l’assunzione
dell’impegno, da parte della Regione, di somministrare alle Province i
mezzi per fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna

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-3-

1
..,

selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stradale non
valgono a dimostrare il contrario.
Altro sono le responsabilità di gestione della fauna in termini tali da
ridurre al minimo le possibilità che essa interferisca con i beni e le
proprietà di terzi; altro è l’impegno della Regione a somministrare i

La legge regionale dell’Abruzzo n. 10/2003 e successive modificazioni,
più volte citata dal ricorrente, dispone infatti all’art. 4bis , sotto la
rubrica” Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali

provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica, che ” 1. In relazione al
verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio regionale dalla fauna selvatica
la Regione corrisponde contributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e
a veicoli di loro proprietà o in loro affidamento avvenuti durante la regolare
circolazione veicolare lungo qualsiasi strada aperta al pubblico transito.
2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del
danno accertato dalle specifiche strutture nanizzative delle Amministrazioni
provinciali

di

cui

all’art.

4-ter,

comma

2.

3. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino a/
100%…(norma introdotta nel testo della legge reg. n. 10/2003 dalla
successiva legge reg. 12 febbraio 2005 n. 8).
E’ chiaro che si tratta di meri contributi di carattere finanziario, erogati
dalla Regione alle Province per permettere loro di fare fronte agli oneri
conseguenti ai predetti danni, “che no» siano altrimenti risarcibili”, cioè che
non siano imputabili a responsabilità dell’ente gestore della fauna, o a
terzi; analogamente ai contributi concesso dalla Regione per il
risarcimento dei darmi arrecati alle produzioni agricole, al patrimonio
zootecnico, alla colture ecc. (art. 1, 4 ed altri della legge reg. n.
10/2003).

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mezzi finanziali per fare fronte alle relative spese.

Tanto è vero che il successivo art. 4ter detta i criteri di riparto degli
stanziamenti regionali fra le varie Province; stabilisce le soglie minime
di danno per accedere ai contributi; le modalità di concessione, ecc.,
fermo restando che “all’istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di

contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla

territorio si verifichi l’evento dannoso…”, pur potendo esse avvalersi della
collaborazione tecnica di personale della Regione.
La norma dell’art. 1, 2° comma, legge reg. n. 10/2003, come
modificata dalla citata legge n. 8/2010 (“….. la Regione provvede al

risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla
fauna selvatica”), va letta in questa prospettiva, cioè quale impegno a far
fronte agli oneri finanziari, ferma restando la necessità
dell’accertamento che non vi sia responsabilità di terzi ed in particolare
dell’ente a cui sia concretamente affidata la gestione della fauna
selvatica (nella specie, la Provincia).
Solo l’ente che eserciti concretamente il potere di amministrazione e le
funzioni di cura e di protezione degli animali selvatici nell’ambito di un
determinato territorio è in grado di individuare, e nei limiti del
possibile di prevenire, le cause dei danni e le relative responsabilità;
quindi di difendersi con cognizione di causa nei confronti delle varie
istanze risarcitorie.
Non certe l’ente dotato di mera competenza normativa: salva
ovviamente inequivocabile disposizione regionale di segno opposto,
che nella specie non si ritiene di poter ravvisare.
5.- 11 ricorso non può che essere respinto.
6.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
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zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le Amministrazioni Provinciali nel cui

Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1 0 comma quater, d.p.r. n. 115 del
2002 per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato.

Roma, 20 maggio 2015

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