Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12808 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 25/02/2020, dep. 13/05/2021), n.12808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1314-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.A.; EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5152/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 03/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il R.M. in persona del Sostitúto Procuratorè Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che ha chiesto

l’accoglimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento emessa nei confronti di I.A., nella qualità di socio e di obbligato per l’adempimento delle obbligazioni tributarie accertate nei confronti della società di persona MTM snc dei F.lli I..

Il ricorso proposto dal contribuente era accolto dalla competente Commissione Provinciale, che dava atto della estinzione nel 2002 della società. Con sentenza del 23-2-2016 n. 5152 la C.T.R. della Campania, decidendo sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la sentenza di primo grado.

Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate articolando due motivi con i quali deduce: a) violazione di legge laddove la C.T.R. ha ritenuto che la semplice cancellazione della società di persone comporti anche il venir meno della obbligazione nei confronti dei soci; b) violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso manca delle pagine 4 e 5. Tuttavia dalla lettura della sesta pagina si individua il motivo di doglianza in base al quale, come si è accennato, il giudice non poteva ritenere inesistente l’obbligazione per la sola circostanza della cancellazione della società di persone dal registro delle imprese. Tale motivo è fondato.

Va rilevato in primo luogo che la cartella notificata al ricorrente evidenziava chiaramente il suo fondamento sugli accertamenti per gli anni 1998 e 1999 notificati nei confronti della società di persone MTM s.n.c. dei F.lli I.. Accertamenti divenuti definitivi a seguito della pronuncia di due distinte sentenze da parte della CTR della Campania, sez. staccata di Salerno. Con la cartella oggetto del presente giudizio l’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiesto al socio I.A., il pagamento del debito della società di persone ormai cancellata, sul presupposto che la cancellazione dal registro delle imprese della società di persone, obbligata principale, non fa venir meno l’obbligo del socio illimitatamente responsabile.

Nello specifico, l’Agenzia Delle Entrate ha riportato – anche ai fini dell’autosufficienza del motivo – i passi dell’atto di appello, in cui si evidenzia che sebbene la società di persone fosse stata cancellata nel 2002, la stessa aveva proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento, e quanto all’accertamento relativo all’anno 1998 la società aveva anche proposto appello mentre quanto all’anno 1999 l’appello era stato proposto dall’ufficio e la società si era costituita in giudizio. Con il motivo di ricorso si fa rilevare poi che il giudicato invocato dalla Agenzia delle Entrate si era formato nel 2009, senza che la cancellazione della società fosse stata ritenuta ostativa alla prosecuzione del processo nei confronti della società.

Ritiene questa Corte che sebbene l’iscrizione della cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determini l’effetto della estinzione della società tuttavia si tratta di un effetto meramente dichiarativo superabile provando che la società ha continuato ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese. Come sembrerebbe essere avvenuto nel caso in esame dato che la società ha continuato a partecipare attivamente ai processi nei quali è stato definitivamente accertato il credito IVA nei suoi confronti relativo agli anni 1998 e 1999. Va in ogni caso rilevato che il difetto di legittimazione della società doveva e poteva essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma non oltre la formazione del giudicato (cfr. Cass. S.U. n. 24179/09). Nel caso in esame con le sentenze del 2009 citate nella cartella la CTR della Campania ha ritenuto sia pure implicitamente la legittimazione della società di persone (cfr. Cass. S.U. n. 10531/13) e tale accertamento è ormai coperto dal giudicato. Nella sostanza si è venuta a verificare una situazione analoga a quella del decesso del contribuente persona fisica con riferimento alla quale è costante l’affermazione della giurisprudenza secondo cui la formazione del ruolo va operata a nome del contribuente pur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691). Tale principio non può che trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il soggetto estinto sia una società di persone e la pretesa sia azionabile nei confronti dei soci, nella qualità di successori ex lege della società medesima (v. Cass. Sez. U 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072).

Va anche rilevato che in materia di IVA non ricorre alcun litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i singoli soci, (al contrario di quanto avviene per l’accertamento dei redditi societari imputati per trasparenza ai singoli soci) e per costante giurisprudenza di questa Corte la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall’art. 2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. n. 7225 del 2006).

In definitiva il socio della società in nome collettivo deve essere considerato destinatario della pretesa tributaria accertata definitivamente nei confronti della società per effetto della successione derivante dall’estinzione della società stessa e dal successivo subentro dei soci nella posizione debitoria.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce l’inapplicabilità del condono tombale alla res litigiosa.

Proprio con riferimento alla pretesa relativa all’Iva, questa Corte ha precisato che “In tema di condono fiscale, va disapplicato – perchè in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 cd. Sesta Direttiva IVA e all’art. 10 Trattato CE – la L. n. 289 del 2002, art. 9, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d’imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi-esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, in quanto l’accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale emersione dell’evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta” (Cass. n. 2915 del 2013).

Come si vede vi è in tale materia una consolidata interpretazione nel senso della inapplicabilità del condono di cui all’art. 9 della L. n. 289 del 2002 in materia d’IVA (v. ancora Cass. civ., Sez. V, 6 dicembre 2018, n. 31598), con conseguente non interferenza, in rapporto all’IVA, del “condono tombale” presentato per gli anni di riferimento, ivi compreso quello in cui maturava il credito Iva.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese di questo grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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